La questione può essere rilevata anche in sede di legittimità, sebbene non dedotta nel grado di appello.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 20 aprile 2021 del Tribunale di La Spezia che aveva affermato la penale responsabilità di (omissis)(omissis) per il reato di lesione personale ai danni di l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso(omissis)(omissis) a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la persona offesa è un teste inattendibile, avendo nel tempo fornito versioni diverse dell'accaduto e sempre non riscontrate, mancando altri testimoni oculari ed essendo le lesioni refertate compatibili con una caduta accidentale. La motivazione sarebbe carente in quanto non indicherebbe gli elementi che confermerebbero la versione di (omissis).
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
2. Deve, tuttavia, essere rilevata, per quanto di seguito si esporrà, l'illegalità della pena.
A tale proposito deve osservarsi che a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia) la cui entrata in vigore è stata posticipata al dicembre 2022 dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il reato contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela.
Difatti, trattasi di reato di lesione personale non aggravato in cui la durata della malattia è pari a trenta giorni e che rientra ora tra i reati procedibili a querela, avendo le nuove disposizioni inteso «ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni» con la conseguenza che «la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni) mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime», secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al d.lgs. citato (vedi in tal senso Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375).
Il mutato regime di procedibilità opera retroattivamente, sia in considerazione della natura «mista» della querela (Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651), sia in virtù della disciplina transitoria emanata dal citato d.lgs., che con l'art. 85 che assegna alla persona offesa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma e non più procedibile d'ufficio il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per sporgere querela.
2.2. Il mutato regime di procedibilità, di per se stesso considerato, non avrebbe rilevanza in presenza di un ricorso inammissibile.
Questo Collegio condivide il principio affermato da altra pronuncia di questa Sezione, secondo il quale, in relazione al reato di furto, l'improcedibilità per difetto di querela, in conseguenza del diverso regime di procedibilità sopravvenuto alla proposizione del ricorso, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (vedi Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176, che richiama Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Tuttavia, nel caso di specie, come già affermato dalla decisione in materia di lesione personale più sopra richiamata (Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv 284375), al diverso regime di procedibilità si accompagna anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace.
Tale modifica non può condurre in questa sede ad una pronuncia di incompetenza per materia, in quanto, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, occorre fare riferimento al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando lo ius superveniens, a meno che non venga introdotta una specifica norma derogatoria, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie.
Al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia è, però,
collegato il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace dagli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che non contempla la reclusione.
Tale diverso regime sanzionatorio, avendo natura sostanziale, deve trovare applicazione anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della e.ci. riforma Cartabia, con la conseguenza che la pena di un anno di reclusione inflitta all'odierno ricorrente non è oggi più conforme a legge.
Deve, allora, osservarsi che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di
successione di leggi nel tempo, che la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius (Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111). In motivazione si chiarisce che la finalità rieducativa della pena e il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione precedentemente individuata e non più conforme a legge e che diversamente ragionando si perverrebbe ad una violazione sopravvenuta del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore sul disvalore della condotta che viene in rilievo.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, proprio a tutela di tale diritto fondamentale, l'inammissibilità del ricorso non preclude l'attuazione del sopravvenuto e più favorevole trattamento sanzionatorio anche laddove
«l'imputato con il ricorso originario (o con motivi nuovi o memorie) non abbia proposto alcun motivo riguardante la pena né alcuna ragione di critica alla sua determinazione da parte del giudice del rinvio pur dopo le rilevanti modifiche normative intervenute successivamente alla sentenza di conferma della condanna».
Ancor più recentemente le Sezioni Unite, anche sulla base dei principi affermati dalla sentenza poco sopra richiamata, hanno statuito che anche in caso di ricorso inammissibile la Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cast., può rilevare l'illegalità della pena.
Ne consegue che dovrebbe essere rilevata la illegalità della pena e la sentenza dovrebbe essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio.
3. Deve allora, sia pure per effetto del rilievo ufficioso della illegalità della pena e della conseguente necessità di annullare la sentenza in relazione al punto della decisione di merito concernente il trattamento sanzionatorio, constatarsi che il ricorso non risulta del tutto inammissibile o manifestamente infondato e che il ricorso ha determinato la valida instaurazione del rapporto processuale, cosicché sorge in capo a questa Corte di cassazione l'obbligo di rilevare la sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (vedi Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995).
In particolare, la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello. (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981).
Nel caso di specie, dagli atti del fascicolo non risulta che la persona offesa abbia sporto querela e la Procura della Repubblica di La Spezia, interpellata con nota del 23 giugno 2023, ha risposto in data 27 giugno 2023 che non risulta dagli atti in loro possesso che (omissis) abbia sporto querela all'epoca delle indagini o nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.