Tale situazione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e la caducazione della condanna alle spese.
Con sentenza n. 36856 del 6 settembre 2023, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con il quale il difensore dell'imputato aveva censurato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria per aver condannato il proprio assistito alla pena dell'ammenda per la violazione dell'
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 1° marzo 2022 il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha condannato D.F. alla pena di euro 200,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen. per mancata osservanza del provvedimento con cui la ASL gli aveva ordinato di sottoporre il cane di sua proprietà ai controlli previsti dalla profilassi antirabbica, dopo che esso aveva morso il fratello dell'imputato.
2. Avverso tale sentenza l'avv. A.P., difensore del F., ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio, deducendo la violazione di legge dal momento che il Tribunale avrebbe ritenuto integrato il reato contestato, benché la condotta posta in essere e descritta nel capo di imputazione sia punita con la sanzione amministrativa.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 150 c.p., l'estinzione del reato per morte dell'imputato, con ogni conseguente statuizione.
4. Con memoria in data 30.1.2023 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, in data 5 settembre 2022, anteriormente alla proposizione del ricorso, il quale reca la data del 13 settembre 2022, è intervenuta la morte dell’imputato, al quale determina l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione proposto dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850; Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, Albini, Rv. 264136).
L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato discende dalla mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo (ex mu/tis, Sez. 6, n. 32938 del 07/06/2001, Rv. 220766). Inoltre, anche se il difensore dell'imputato ha, a norma dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568 c.p.p., comma 3, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, Rv. 269695; Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Rv. 237408).
3. Quanto alle spese, deve rilevarsi che, alla luce della più recente giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza (ex plurimis, Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, Rv. 264136; Sez. 6, n. 14248 del 19/03/2007, Rv. 236485; Sez. 5, n. 10310 del 19/11/2003, Rv. 228015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal difensore di D.F., dopo la morte del medesimo.