È quanto emerge dall'ordinanza n. 26003 del 6 settembre 2023.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 22 dicembre 2022, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., non ritenendosi competente a decidere sulla domanda proposta dall’avvocato C.Z..
C.Z. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Forlì A.P., chiedendo che fosse condannato al pagamento delle prestazioni rese in suo favore in relazione a una causa incardinata davanti al Tribunale di Bologna, proseguita presso la Corte d’appello di Bologna e conclusasi davanti a questa Corte, che con ordinanza n. 28430/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.P..
L’adito Tribunale di Forlì, rilevato che “ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Bologna.
Motivi della decisione
La Corte d'appello di Bologna, premesso che A.P. deve essere qualificato quale consumatore, avendo incaricato l'avvocato C.Z. come “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta”, in conformità alla definizione posta dal codice del consumo all'art. 3, ha ritenuto che la sentenza di questa Corte n. 4247/2020, posta dal Tribunale di Forlì a fondamento della propria incompetenza, non si soffermi sul rapporto tra il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e il foro del consumatore perché il principio della prevalenza di quest'ultimo risultava acquisito dalle precedenti pronunce e che il rapporto tra il foro di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u) del codice del consumo, vada risolto a favore del secondo in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. La Corte d’appello ha ritenuto, quindi, che il giudice competente a decidere sui compensi per l'attività svolta dall'avvocato C.Z., in relazione alla causa incardinata presso il Tribunale di Bologna e nei successivi gradi di giudizio presso la Corte d'appello di Bologna e la Corte di cassazione, sia il Tribunale di Forlì.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Forlì.
Come si evince dagli atti, il convenuto A.P. è residente a Gatteo a Mare, Comune che rientra nel circondario del Tribunale di Forlì ed è pacifico che ha chiesto e ottenuto le prestazioni dell'avvocato C.Z. quale consumatore.
Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, è stato anche di recente ribadito in un caso analogo che il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, per le cause aventi ad oggetto compensi per l’attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile, non può prevalere su quello del consumatore stabilito dal codice del consumo, come già affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 4485/ 2018 in un obiter dictum e ribadito da successive pronunce (v. Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass. 7357/2022 e Cass. 8406/2022).
Tale principio, come ha sostenuto la Corte d'appello di Bologna, non è scalfito dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 4247/2020, secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
La pronuncia non si sofferma, infatti, sul rapporto tra il foro speciale previsto dal citato art. 14 e il c.d. foro del consumatore, risultando già acquisito, come si è appena detto, il principio della prevalenza di quest'ultimo.
Va, quindi, affermata la competenza del Tribunale di Forlì, dinanzi al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.
Non vi è decisione sulle spese non avendo le parti svolto difese e trattandosi di regolamento di competenza sollevato d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, risolvendo il sollevato conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Forlì.