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8 settembre 2023
Il Governo approva il Decreto Caivano: stop alla dispersione scolastica e pene più severe per i piccoli delinquenti

Tra le misure oggetto del nuovo D.L. vi sono: l'estensione dell'applicabilità del Daspo urbano anche ai maggiori di 14 anni, misure di contrasto al fenomeno delle baby gang, l'ammonimento anche per i giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni, la reintroduzione della custodia cautelare per il minore che si sia dato alla fuga e diversi interventi sui procedimenti penali a carico dei minorenni.

di La Redazione

Numerose le novità emerse dall'ultimo Consiglio dei Ministri tenutosi il 7 settembre 2023, tra le quali possono annoverarsi il Decreto Legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (cd. Decreto Caivano), il Decreto Legge che promuove il rilancio economico del Mezzogiorno e il Decreto Legge con il quale si introducono misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Decreto Caivano

Dopo gli spiacevoli fatti avvenuti a Caivano, il Governo si è impegnato a contrastare il disagio giovanile e la criminalità minorile attraverso l'approvazione di un Decreto Legge che prevede in sintesi le seguenti misure:

1. Interventi specifici indirizzati al Comune di Caivano , che prevedono la nomina di un Commissario straordinario con il compito di adottare entro 15 giorni un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il Decreto autorizza inoltre l'assunzione di nuovi membri del corpo di Polizia locale per garantire un aumento della sicurezza urbana e il controllo del territorio.

2. Daspo urbano : viene estesa l'applicabilità di questa misura ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
Allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, poi, è previsto che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi per chi sia stato condannato o denunciato per la vendita o la cessione di droga sia esteso anche a scuole, università e aree limitrofe.
Ancora, si ampliano le casistiche nelle quali il Questore può disporre altre misure accessorie, come il divieto di allontanarsi dal comune, mentre in materia di prevenzione di disordini presso gli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento è previsto che il cd. “daspo Willy” possa essere applicato anche ai soggetti denunciati per il reato di porto di arma impropria, per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per resistenza a un pubblico ufficiale. In tal senso, si estende la platea dei destinatari: il Questore, infatti, potrà disporre il divieto anche nei confronti di soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata massima della misura è stata poi aumentata, passando da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di un anno e massima di 3 anni.
Inasprite infine le pene per chi infrange i divieti: si passa da un massimo di 2 anni di reclusione e di 20mila euro di multa a un massimo di 3 anni e di 24mila euro.

3. Foglio di via obbligatorio : aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e ne viene inasprita la sanzione (che diventa penale) in caso di violazione.

4. Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti : potenziata la facoltà di arresto in flagranza e inasprite le sanzioni per il primo reato, mentre per il secondo si passa da un massimo di 4 a un massimo di 5 anni di reclusione.

5. Contrasto al fenomeno delle baby gang : si modifica la disciplina relativa all'avviso orale, il quale si rende applicabile anche ai minori a partire dai 14 anni. In tal caso, il Questore può proporre al giudice di vietare a certi soggetti in tale fascia di età il possesso o l'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso sia servito ai fini della realizzazione o della divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Inoltre, viene estesa al minorenne la sanzione penale prevista per i maggiorenni.

6. Ammonimento per i giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni : questa nuova forma di ammonimento del Questore è prevista per i minori che si trovano in tale fascia di età che abbiano commesso delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Non essendo tali soggetti imputabili, essi saranno convocati dal Questore insieme a un genitore al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 200 ai 1.000 euro, salvo che il minore provi di non aver potuto evitare il fatto delittuoso.

7. Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni attraverso:

precisazione

- la riduzione da 5 a 3 anni della pena massima prevista per i reati non colposi per i quali è consentito l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza, trattenendo lo stesso per il tempo strettamente necessario (che comunque non deve superare le 12 ore) ai fini della consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;

- per quanto concerne le misure diverse dalla custodia cautelare, con l'abbassamento della soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni da 5 a 4 anni;

- l'abbassamento da 9 a 6 anni della pena massima richiesta per procedere con il fermo, con l'arresto in flagranza e con la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per i delitti non colposi;

 

- con la previsione che il fermo, l'arresto e la custodia cautelare verso il maggiore di 14 anni possano essere disposti anche per altre ipotesi.

8. Misure anticipate per reati di particolare allarme sociale : si tratta dei delitti di associazione di tipo mafioso anche straniere e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo che quando sussista una situazione di pregiudizio che coinvolge un minore, il P.M. ne informi subito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per eventuali iniziative di competenza.

9. Custodia cautelare e percorsi rieducativi : reintrodotta la possibilità di applicare la custodia cautelare per il minore che, imputato, si è dato alla fuga ovvero in presenza di un pericolo concreto e attuale che ciò accada. Novità anche in relazione al percorso rieducativo del minore in caso di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria.

10. Introdotta la possibilità per il direttore dell'istituto penitenziario di chiedere al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere per i detenuti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, quando con le sue condotte egli abbia cumulativamente compromesso la sicurezza o turbato l'ordine degli istituti, abbia impedito le attività degli altri detenuti con violenza o minaccia e si sia avvalso dello stato di soggezione da lui indotto verso gli altri detenuti. Tale possibilità è prevista anche in presenza di una sola delle condotte descritte quando il giovane abbia un'età compresa tra i 21 e i 25 anni.

Il Governo ha deciso inoltre di rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da un'alta dispersione scolastica mediante il potenziamento dell'organico dei docenti e l'incremento del MOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa).
Rafforzati anche i meccanismi di controllo e di verifica dell'adempimento all'obbligo scolastico, attraverso l'introduzione di una pena fino a 2 anni di reclusione nei casi di dispersione assoluta e di una pena fino a un anno di reclusione nei casi di abbandono scolastico.

Rilancio economico del Mezzogiorno

Si conferma il complesso delle risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, destinato a sostenere interventi per lo sviluppo in misura pari all'80% nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.

È inoltre prevista dal 1° gennaio 2024 l'istituzione di una nuova ZES unica che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che andrà a sostituirsi alle attuali 8 Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.
Viene infine istituita presso la Presidenza del Consiglio la “Struttura di missione per la ZES” con una durata di 3 anni.

Qualità dell’aria e limitazioni alla circolazione stradale

Previsto l'obbligo di aggiornare entro 6 mesi i piani di qualità dell'aria per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tali Regioni, nelle more dell'aggiornamento, potranno disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno anche per categorie di veicoli ad alimentazione diesel “Euro 5” esclusivamente dal 1° ottobre 2024, dando la precedenza ai comuni con una popolazione superiore a 30mila abitanti.

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