La nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'art. 413 c.p.c. deve intendersi in senso lato, posto che il Legislatore ha inteso favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, a patto che l'imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
Il lavoratore si rivolgeva al Tribunale di Ivrea ai fini dell'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive derivanti da trattenute indebite effettuate dal datore di lavoro, il quale gestiva in appalto il servizio di consegna merci ai clienti della società committente. A detta del lavoratore, egli, svolgendo l'attività di autista, prendeva istruzioni quotidianamente per la consegna delle merci dal personale della committente che era insediato presso la filiale di Volpiano, dove si recava tutti i giorni per caricare il furgone. Tale filiale rappresentava dunque la base logistica locale e l'unico riferimento spaziale per l'inizio e il termine dell'attività di lavoro idoneo ad integrare la nozione di “dipendenza” aziendale tale da radicare il relativo foro territoriale ai sensi dell'
Dall'altra parte, la società resistente eccepiva l'incompetenza territoriale, la quale veniva accolta dal Tribunale di Ivrea che di conseguenza dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze.
Contro tale pronuncia, il lavoratore propone regolamento di competenza, ritenendo che il Tribunale competente fosse quello di Ivrea.
Con l'ordinanza n. 26081 del 7 settembre 2023, la Corte di Cassazione afferma la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea, come asserito dal lavoratore.
Ai fini della competenza territoriale, infatti, la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'
Con riferimento all'appalto, la Cassazione ritiene conforme alla ratio dell'
Ciò posto, gli Ermellini rilevano che dagli atti del giudizio può desumersi che il ricorrente svolgeva la sua attività di lavoro in un ambito territoriale lontano dalla sede del datore di lavoro, prendendo servizio presso una filiale dove tornava dopo aver terminato la prestazione di lavoro per effettuare il carico delle merci il cui trasporto costituiva oggetto dell'appalto. Può dirsi allora che la filiale costituiva il luogo ove erano collocati i beni aziendali strumentali alla realizzazione del contratto di appalto. È dunque ravvisabile la condizione minima ma sufficiente per affermare la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea.
Svolgimento del processo
Il Sig. D. T. ha adito il Tribunale di Ivrea per l'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive derivanti da indebite trattenute effettuate dal datore di lavoro (società L. soc.coop.), deducendo che detta società ha gestito in appalto il servizio di consegna merci ai clienti della società committente R. I. I. s.p.a.
Ha esposto che, nello svolgimento della sua attività lavorativa di autista, prendeva quotidianamente istruzioni, per la consegna delle merci, dal personale della società committente insediato presso la filiale di Volpiano, ove, tutti i giorni, si recava per caricare il furgone. Ha quindi argomentato che la filiale di Volpiano della R. I.I., base logistica locale, rappresentava l’unico riferimento spaziale per l'inizio e il termine dell'attività lavorativa, idoneo ad integrare la nozione di "dipendenza" aziendale e così a radicare il relativo foro territoriale ex art. 413 cod.proc.civ.
La società resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale.
Il Giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla resistente, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze, rilevando che nessuno dei fori alternativi dettati dall’art. 413 cod.proc.civ. poteva individuare il Tribunale adito, posto che la sede legale della società datrice di lavoro (L.) si trovava a C. B., il contratto di lavoro era stato concluso in detta sede e la filiale aziendale di Volpiano era unicamente riconducibile alla società committente.
Con ricorso tempestivamente notificato, il lavoratore ha impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Ivrea, nella cui circoscrizione rientra il luogo presso il quale è sempre stata effettuata la prestazione di lavoro, integrante a tutti gli effetti dipendenza della società committente R. I. I., unica società chiamata in giudizio ex art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 (come modificato dal d.l. n. 25 del 2017, convertito in legge n. 49 del 2017, che ha eliminato il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore e il beneficio di preventiva escussione). Il Procuratore Generale, rilevata l’ammissibilità del regolamento di competenza, ha reso le sue conclusioni nel senso della individuazione della competenza del Tribunale di Ivrea.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va rilevato che il provvedimento del Tribunale di Ivrea ha statuito sulla sola competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 cod.proc.civ., affinchè questa Corte - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna - determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa (Cass. n. 6657 del 1999, Cass. n. 13768 del 2005, Cass. n. 14405 del 2008), con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza.
2. La scelta del foro spetta al lavoratore, che deve provare gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto e in generale i presupposti della competenza. A tale proposito, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (cfr. Cass., n. 2003 del 2016 ed ivi ampi richiami), tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale ad es. l'esistenza di una dipendenza.
3. In punto di fatto, è circostanza non contestata che il lavoratore, quale autista addetto ad effettuare i trasporti alle dipendenze della ditta L. - società consorziata alla P. C. - per conto della committente, società R. I.I. s.p.a., abbia svolto le proprie mansioni nella provincia di Torino, recandosi (unicamente) presso il magazzino della filiale di Volpiano della R.I. I. s.p.a. per rifornirsi del materiale da distribuire ai clienti della stessa società committente (v. in particolare, pagg. 6 e 7 della stessa memoria difensiva della società depositata nel presente procedimento); come pure è pacifico, in quanto non contestato, che la programmazione delle consegne veniva stabilita dal personale della filiale di Volpiano. Non risulta, dunque, che il lavoratore abbia mai prestato la propria attività presso la sede (fiorentina) del datore di lavoro, società appaltatrice L.. Sotto un distinto punto di vista, è, invece, contestato che il contratto di appalto sia stato stipulato con la società L. (datrice di lavoro del T.), deducendo – la società R. I.I. s.p.a. – di aver stipulato il contratto con la struttura consortile P. C. (che comprende, tra le società consorziate, anche la società L.).
4. Giova ricordare che, ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella più recente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013); questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. n. 11320 del 2014). Ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 cod.proc.civ. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, cfr. Cass. n. 23053 del 2020; Cass. nn. 1285, 12907 e 30449 del 2022).
5. Sviluppando i principi innanzi menzionati con specifico riguardo alla prestazione di lavoro nell’ambito di un appalto, può ritenersi conforme alla ratio dell’art. 413 cod.proc.civ. l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore. Questa statuizione si pone, inoltre, in coerenza con le pronunce che, nel diverso caso di chiamata in giudizio sia della società appaltatrice sia della società committente (in applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che richiedeva, nella prima versione, il litisconsorzio necessario tra le due società) hanno rinvenuto un particolare nesso di connessione tra le cause ed hanno ritenuto correttamente individuato il giudice territorialmente competente (anche) in relazione alla dipendenza della società committente ove il lavoratore aveva prestato attività lavorativa (Cass. n. 18384 del 2013, Cass. n. 17513 del 2014, Cass. n. 3086 del 2017, Cass. n. 4878 del 2021, Cass. n. 30449 del 2022).
6. Ebbene, dagli atti si desume che il ricorrente svolgeva l'attività lavorativa per l'azienda in un ambito territoriale lontano dalla sede del suo datore di lavoro, prendendo servizio presso una filiale della società committente, dove tornava una volta ultimata la sua prestazione lavorativa per effettuare il carico delle merci, il cui trasporto costituiva oggetto dell’appalto e, dunque, della prestazione lavorativa del T.. La filiale di Volpiano costituiva dunque il luogo, posto sotto il controllo dell'impresa committente, dove erano collocati i beni aziendali strumentali alla realizzazione del contratto di appalto; esso costituiva il luogo dove prendevano inizio e terminavano le mansioni svolte quotidianamente dal lavoratore (adibito alla esecuzione dell’appalto) per conseguimento dei fini imprenditoriali. Considerata, poi, la collocazione logistica in funzione strumentale al carico delle merci, può ravvisarsi in tale articolazione una struttura organizzativa di ordine economico funzionale, facente capo al potere organizzativo e gestionale del committente.
7. Ne consegue che è ravvisabile quella condizione minima, ma sufficiente a tal fine, consistente nel fatto che sia stato l'imprenditore (datore di lavoro del T., società appaltatrice) a configurare tale assetto, quale modalità di organizzazione del lavoro ed esecuzione dell’appalto, e che in Volpiano il committente abbia collocato un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali perseguite dalla società appaltatrice nonché dal committente.
8. Il Collegio - conformemente alle conclusioni della Procura Generale – ritiene applicabili i principi di diritto innanzi richiamati al caso di specie, posto che il ricorrente ha domandato la condanna solidale della società committente per il pagamento delle differenze retributive rivendicate: è ipotizzabile, alla stregua delle allegazioni del ricorrente ed ai soli effetti della competenza territoriale, la prospettata fattispecie di cui al d.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2 - a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito -, che radica la competenza presso il Tribunale di Ivrea (nel cui circondario è il comune di Volpiano), quale foro della causa avviata nei confronti della società evocata in giudizio quale responsabile in solido.
9. Infine, quanto alle eccezioni sollevate dalla società R. I. I. s.p.a. va, inoltre, rilevato che questa Corte ha affermato che - nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio - il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione (Cass. n. 40782 del 2021).
10. In conclusione, va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea; il processo dovrà proseguire innanzi al giudice dichiarato competente, con riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 cod.proc.civ. dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza del lavoratore e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Ivrea innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.