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11 settembre 2023
Appalti: dove si radica la competenza territoriale per le controversie di lavoro?

La nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'art. 413 c.p.c. deve intendersi in senso lato, posto che il Legislatore ha inteso favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, a patto che l'imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

La Redazione

Il lavoratore si rivolgeva al Tribunale di Ivrea ai fini dell'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive derivanti da trattenute indebite effettuate dal datore di lavoro, il quale gestiva in appalto il servizio di consegna merci ai clienti della società committente. A detta del lavoratore, egli, svolgendo l'attività di autista, prendeva istruzioni quotidianamente per la consegna delle merci dal personale della committente che era insediato presso la filiale di Volpiano, dove si recava tutti i giorni per caricare il furgone. Tale filiale rappresentava dunque la base logistica locale e l'unico riferimento spaziale per l'inizio e il termine dell'attività di lavoro idoneo ad integrare la nozione di “dipendenza” aziendale tale da radicare il relativo foro territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c..
Dall'altra parte, la società resistente eccepiva l'incompetenza territoriale, la quale veniva accolta dal Tribunale di Ivrea che di conseguenza dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze.
Contro tale pronuncia, il lavoratore propone regolamento di competenza, ritenendo che il Tribunale competente fosse quello di Ivrea.

Con l'ordinanza n. 26081 del 7 settembre 2023, la Corte di Cassazione afferma la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea, come asserito dal lavoratore.
Ai fini della competenza territoriale, infatti, la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” ai sensi dell'art. 413 c.p.c. deve intendersi in senso lato, mirando il Legislatore a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, a patto che l'imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. In tal senso, la dipendenza dell'azienda può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, laddove vi siano lavoratori e beni atti ad espletare l'attività appaltata e di conseguenza il raggiungimento dei fini imprenditoriali.
Con riferimento all'appalto, la Cassazione ritiene conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c. l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della committente, ove il lavoratore ha svolto in via esclusiva la prestazione di lavoro.
Ciò posto, gli Ermellini rilevano che dagli atti del giudizio può desumersi che il ricorrente svolgeva la sua attività di lavoro in un ambito territoriale lontano dalla sede del datore di lavoro, prendendo servizio presso una filiale dove tornava dopo aver terminato la prestazione di lavoro per effettuare il carico delle merci il cui trasporto costituiva oggetto dell'appalto. Può dirsi allora che la filiale costituiva il luogo ove erano collocati i beni aziendali strumentali alla realizzazione del contratto di appalto. È dunque ravvisabile la condizione minima ma sufficiente per affermare la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea.

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