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12 settembre 2023
Il caso processuale: valutazione delle prove raccolte in un processo precedente tra le stesse parti
Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un precedente processo tra le parti o altre parti?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Il presente giudizio riguarda l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla ditta beta di pagare a Tizio la somma in ragione del contratto di cessione dell'azienda commerciale e dell'intervenuta scadenza del termine convenuto per il pagamento della seconda rata. Parte attrice, sulla scorta delle argomentazioni esposte in citazione, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto e, in via riconvenzionale, che il contratto, fonte del credito azionato, venisse dichiarato nullo per impossibilità dell'oggetto o annullato per vizio del consenso o comunque risolto per grave inadempimento della controparte.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 324 c.p.c., si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.c. La formula "cosa giudicata formale" indica una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

La procedura

esempio

In ossequio al principio di libera valutazione delle prove, il giudice può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle prove e degli accertamenti acquisiti in un altro processo, a maggior ragione se si tratti di elementi desunti da un altro giudizio intercorso tra le medesime parti che abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (App. Reggio Calabria sez. lav., 09/09/2022, n.363) Dunque, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti; tale facoltà per il giudice di valutare se utilizzare le prove già assunte in altro procedimento risponde, peraltro, ad un'esigenza di economica processuale essendo inopportuno e superfluo rinnovare dei mezzi istruttori già disponibili - e rispetto ai quali le parti hanno già avuto la possibilità di interloquire - laddove non sia emersi particolari profili di inattendibilità ovvero di lesione del diritto di difesa (Tribunale Palmi sez. II, 21/01/2021, n.40).

La soluzione del giudice

ildiritto

Osserva il Tribunale che in un precedente giudizio vertente fra le medesime parti, il decidente aveva accertato l'inefficacia del contratto di cessione in questione con condanna dell'opposta alla restituzione alla parte opponente di una somma e conseguente risarcimento del danno; nel  successivo giudizio di merito,  la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di inibitoria,ex art. 283 c.p.c., non sospendendo, quindi, l'efficacia esecutiva della predetta sentenza di primo grado, appellata da Tizio.  Nonostante questa precisazione, nella presente fattispecie, non ritenendosi sussistenti i presupposti per la sospensione del presente giudizio (tenuto, peraltro, conto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non venne sospesa), risultava preclusa una nuova valutazione rispetto alle due domande riconvenzionali di parte opposta su cui il Giudice della causa precedente si era espressamente pronunciato, ovvero sulla domanda di restituzione della somma e sulla domanda di risarcimento dei danni, già liquidati  per il medesimo fatto storico per cui oggi è causa.  Quanto, all'attuale domanda riconvenzionale con la quale parte opponente aveva chiesto la nullità del  contratto di cessione di azienda per impossibilità dell'oggetto o annullato per vizio del consenso o comunque risolto per grave inadempimento della controparte, l'accertamento compiuto nella precedente sentenza si collocava in via incidentale e strumentale rispetto all'accoglimento dei motivi di opposizione formulati dalla ditta;  tant'è che, nel dispositivo della sentenza, non figurava alcuna esplicita statuizione al riguardo. Dunque, il giudicante ha ritenuto che nel presente giudizio potevano acquisire rilevanza anche le prove documentali e testimoniali raccolte nel precedente giudizio, Per queste ragioni, il giudicante ha confermato la fondatezza della predetta domanda riconvenzionale e, quindi, anche dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. Difatti, il contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per quel che qui rileva, è nullo in caso di mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. L'oggetto del contratto, ai sensi della citata norma, deve essere, tra l'altro, possibile. Nel caso di specie esso si è rivelato impossibile atteso che la opponente, per fatto imputabile alla opposta, non ha potuto per nulla esercitare l'attività oggetto della cessione.
In conclusione, conclusivamente è stata accolta la domanda riconvenzionale di parte opponente con contestuale nullità del contratto di cessione di azienda stipulato dalle parti, e, conseguentemente, è stato il decreto ingiuntivo opposto, venendo meno l'efficacia della fonte negoziale del credito vantato da Tizio.