Il massimale previsto dal contratto non è un fatto costitutivo del credito ma elemento impeditivo o estintivo del diritto. Pertanto, costituisce «un'eccezione in senso stretto da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie».
Pronunciandosi a seguito di appello di una compagnia di assicurazione, che invocava il superamento del massimale, la Corte territoriale riformava la decisione di primo grado condannando la società attrice e il suo legale rappresentante a pagare una somma in favore dell'INAIL per infortunio occorso ad un dipendente della società, con condanna dell'assicurazione a manleva.
L'assicurazione propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello non si era pronunciata sull'eccezione di giudicato e per aver ritenuto che il superamento del massimale fosse non una mera difesa ma un'eccezione da provarsi nei termini con onere a carico dell'assicuratore, che nel caso di specie non vi aveva adempiuto e pertanto era stata dichiarata decaduta.
In sede di legittimità, la Corte accoglie la doglianza relativa al giudicato: non c'è dubbio che l'assicurazione abbia interesse a rilevare il giudicato inter alios, in quanto «al debito dell'assicurato verso l'INAIL si commisura l'entità della propria garanzia».
Rigetta invece la questione del superamento del massimale, già considerata inammissibile in ragione della tardività della parte nel sollevarla. A tal proposito, la Cassazione ribadisce il recente principio secondo cui «in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio».
Irrilevante il rilievo da parte dell'assicurazione della tempestività della produzione della polizza assicurativa da cui risultava il massimale: tale produzione deve essere accompagnata dall'allegazione del fatto che impedisce il diritto dell'assicurato.
Del pari irrilevante è la circostanza che il superamento del massimale sia avvenuto solo in corso di causa, poiché «la sopravvenienza può essere valutata solo nell'ambito di un fatto impeditivo tempestivamente portato al processo ed in relazione al quale la decadenza in cui è incorsa la parte resta insanabile».
Alla luce di quanto detto, la Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo con ordinanza n. 26247 dell'11 settembre 2023.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14.9.17 la corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del tribunale di Lodi del 2014, pronunciandosi a seguito di appello della sola compagnia di assicurazione (che invocava il superamento del massimale), ha condannato la società attrice ed il suo legale rappresentante indicati in epigrafe a pagare la somma di euro 468.399,27 in favore dell’Inail, per infortunio occorso a dipendente della società, con condanna dell’assicurazione a manleva, così rideterminando le somme accordate del giudice di primo grado (ritenendo il credito Inail un credito di valore da quantificarsi perciò al momento della liquidazione definitiva, anche senza bisogno di appello incidentale, e tenendo conto della rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto).
Avverso tale sentenza ricorre l’assicurazione per quattro motivi, cui resistono con controricorso la società ed il suo legale rappresentante in proprio, i quali propongono ricorso incidentale condizionato per un motivo, accompagnato da memoria (rispetto al quale resiste a sua volta l’assicurazione con controricorso).
Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche la società ed il suo legale rappresentante in proprio, per tre motivi, illustrati da memoria. Il ricorso è successivo a quello dell’assicurazione a quindi è da considerarsi incidentale; allo stesso resiste l’Assicurazione con controricorso.
Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente riunire i due ricorsi aventi i diversi numeri di r.g. indicati in epigrafe, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Assicurazione deduce -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- violazione degli articoli 2909 c.c. nonché 10 e 11 d.p.r. 1124 del 1965, nonché -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione degli articoli 324, 112, 33 e 343 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato e per avere la corte territoriale trascurato che si era comunque formato il giudicato sul credito dell’Inail.
Con il secondo motivo si denuncia -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 1882, 1905, 1917, 1362 e 1363 c.c., nonché -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.- degli articoli 2697 c.c. e 414, 416, 420, 115 e 116 c.p.c., per aver ritenuto la corte territoriale che il superamento del massimale fosse non una mera difesa ma un’eccezione da provarsi nei termini con onere a carico dell’assicurazione, che nella specie non vi aveva ottemperato e perciò era stata dichiarata decaduta.
Con il terzo motivo si deduce -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- che violazione degli articoli 1882 e 1917 c.c., nonché - ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.- violazione degli articoli 416 e 420 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che il pagamento effettuato in corso di causa ha eroso parzialmente il massimale.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 1881, 1916 e 1917 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che il pagamento del massimale estingue l’obbligo dell’assicuratore e che l’esercizio di surrogazione nei confronti del corresponsabile (comunque non dimostrato) non ricostituisce il massimale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale del datore di lavoro e del suo legale rappresentante si deduce violazione del giudicato. Con il secondo motivo si deduce, senza richiamare specifiche disposizioni di legge asseritamente violate, la omessa valutazione dell’assenza del diritto dell’Inail all’adeguamento accordato in appello, in presenza di un pagamento del debito fatto in precedenza dal datore. Con il secondo norma che si assume violata), per avere la sentenza impugnata trascurato che la rideterminazione del credito dell’Inail richiedeva appello incidentale.
Il primo motivo del ricorso principale dell’Assicurazione e del ricorso incidentale del datore e del suo legale rappresentante possono essere esaminati congiuntamente in quanto analoghi. L’assicurazione ha indubbio interesse a rilevare il giudicato inter alios, in quanto al debito dell’assicurato verso l’INAIL si commisura l’entità della propria garanzia.
Ciò posto, si osserva che il debito della società e del legale rappresentante verso l’Inail si è cristallizzato in difetto di impugnazione delle parti. L’appello invero è stato proposto solo dall’Assicurazione e in relazione al solo rapporto assicurativo, che è rapporto scindibile (v. in particolare, Sez. 2, Sentenza n. 14813 del 27/06/2006, Rv. 590555 – 01, che ha precisato che il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale).
I motivi in discorso dunque vanno accolti.
Il secondo motivo del ricorso principale va invece rigettato. Invero la questione del superamento del massimale è stata già correttamente considerata come inammissibile in ragione della tardività della parte nel sollevarla. Si tratta di eccezione in senso stretto, quale fatto impeditivo o estintivo dell’obbligo dell’assicurazione. In argomento, si aderisce al principio di recente ribadito da Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, Rv. 667848 – 01 (che supera il precedente orientamento espresso da Sez. 2 - , Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022, Rv. 663631 - 01), secondo il quale, in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.
Il rilievo da parte dell’Assicurazione della tempestività della produzione della polizza assicurativa da cui comunque risultava il massimale è infatti irrilevante, posto che alla stessa non si è accompagnata l’allegazione del fatto impeditivo del diritto.
Non rileva neppure che il superamento del massimale sia avvenuto solo in corso di causa, in quanto la sopravvenienza può essere valutata solo nell’ambito di un fatto impeditivo tempestivamente portato al processo ed in relazione al quale la decadenza in cui è incorsa la parte resta insanabile.
La corte territoriale del resto già ha osservato in proposito da un lato che la disponibilità sin dal momento per la costituzione in giudizio dell’eccezione di incapienza del massimale ha trovato riscontro documentale negli atti di causa, e dall’altro lato che la parte avrebbe comunque ben potuto domandare cautelativamente di contenere la condanna nei limiti del massimale residuato. Né il ricorrente ha in qualche modo contrastato tali affermazioni con la specificità necessaria a dimostrare l’impossibilità di dedurre sin dalla costituzione l‘eccezione inerente al massimale.
I motivi terzo e quarto ricorso del ricorso principale, che riguardano il superamento del massimale per profili diversi, comunque non specificamente dedotti in violazione del principio di autosufficienza, sono correlativamente inammissibili.
Restano assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale del datore di lavoro e del legale rappresentante.
Il ricorso incidentale proposto dal datore in relazione alla mala gestio –propria ed impropria, quindi sia verso l’assicurato che verso il danneggiato- della compagnia di assicurazione resta assorbito, in quanto condizionato.
Per tutto quanto detto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti.
Non essendo necessari altri accertamenti, la causa va decisa nel merito, confermandosi le statuizioni della sentenza di primo grado, anche relativamente alle spese di lite.
Le spese dei giudizi di appello e di legittimità possono essere compensate per soccombenza reciproca ed anche in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali su una delle questioni sollevate.
P.Q.M.
riunisce le cause dei fascicoli r.g. n. 8895/18 e n. 7518/18; accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo del ricorso principale, inammissibili gli altri del ricorso principale; dichiara assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale nonché il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la decisione di primo grado, anche per la statuizione sulle spese.
Spese dei giudizi di appello e di legittimità compensate.