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12 settembre 2023
L’assicurazione deve eccepire il superamento del massimale contrattuale perché non basta la produzione della polizza

Il massimale previsto dal contratto non è un fatto costitutivo del credito ma elemento impeditivo o estintivo del diritto. Pertanto, costituisce «un'eccezione in senso stretto da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie».

La Redazione

Pronunciandosi a seguito di appello di una compagnia di assicurazione, che invocava il superamento del massimale, la Corte territoriale riformava la decisione di primo grado condannando la società attrice e il suo legale rappresentante a pagare una somma in favore dell'INAIL per infortunio occorso ad un dipendente della società, con condanna dell'assicurazione a manleva.
L'assicurazione propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello non si era pronunciata sull'eccezione di giudicato e per aver ritenuto che il superamento del massimale fosse non una mera difesa ma un'eccezione da provarsi nei termini con onere a carico dell'assicuratore, che nel caso di specie non vi aveva adempiuto e pertanto era stata dichiarata decaduta.

In sede di legittimità, la Corte accoglie la doglianza relativa al giudicato: non c'è dubbio che l'assicurazione abbia interesse a rilevare il giudicato inter alios, in quanto «al debito dell'assicurato verso l'INAIL si commisura l'entità della propria garanzia».

Rigetta invece la questione del superamento del massimale, già considerata inammissibile in ragione della tardività della parte nel sollevarla. A tal proposito, la Cassazione ribadisce il recente principio secondo cui «in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio».
Irrilevante il rilievo da parte dell'assicurazione della tempestività della produzione della polizza assicurativa da cui risultava il massimale: tale produzione deve essere accompagnata dall'allegazione del fatto che impedisce il diritto dell'assicurato.
Del pari irrilevante è la circostanza che il superamento del massimale sia avvenuto solo in corso di causa, poiché «la sopravvenienza può essere valutata solo nell'ambito di un fatto impeditivo tempestivamente portato al processo ed in relazione al quale la decadenza in cui è incorsa la parte resta insanabile».

Alla luce di quanto detto, la Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo con ordinanza n. 26247 dell'11 settembre 2023.

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