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12 settembre 2023
Procedimento sui diritti della cittadinanza jure sanguinis: anche in presenza di più ricorrenti, il contributo unificato è unico

In risposta al quesito sottopostogli tramite il canale Filo Diretto, il Ministero della Giustizia chiarisce che la somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo che resta indeterminabile. Pertanto, va versato un unico contributo unificato dell'importo di 518 euro.

La Redazione

Attraverso il canale Filo diretto, il Presidente del Tribunale di Brescia sottopone al Ministero della Giustizia il seguente quesito:

esempio

«Nei procedimenti che vertono sui diritti della cittadinanza (codice oggetto utilizzato: 110022), in particolare negli ormai numerosissimi procedimenti introdotti da cittadini di origine italiana residenti in Brasile, caratterizzati da una pluralità di ricorrenti (interi nuclei familiari) a fronte di un unico resistente, l'ammontare del contributo unificato deve essere determinato ''per capita" o deve farsi prevalere il concetto di domanda unica?».

Con provvedimento dell'11 agosto 2023, il Ministero della Giustizia risponde all'interrogativo premettendo che la questione è stata più affrontata e che nelle risposte fornite è stato evidenziato che:

precisazione

il contributo unificato configura un obbligo tributario unitario, da assolvere (salvo eccezioni, nella fattispecie irrilevanti) in funzione del valore del processo unitariamente inteso, determinato secondo le regole del codice di procedura civile, così come disposto dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115/ 200»2.
In altri termini, dal testo unico sulle spese di giustizia non emerge alcun principio secondo cui, «nel caso di introduzione del processo ad opera di una pluralità di parti attrici, ciascuna di esse sia tenuta al pagamento di un distinto contributo unificato, per la propria domanda; piuttosto, emerge il principio per cui il contributo unificato, da versare in unica soluzione, debba essere calcolato considerando il valore del processo unitariamente inteso, alla stregua delle disposizioni del codice di rito”».

Pertanto, conclude il Ministero:

precisazione

«la somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell'importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico».