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13 settembre 2023
Diritto all'oblio di imputati e indagati: i chiarimenti del Ministero della Giustizia sui compiti della cancelleria

La cancelleria deve procedere alle annotazioni ex art. 64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell'interessato, in presenza dei titoli espressamente indicati dalla norma, non potendo esprimere valutazioni su richieste riferite a provvedimenti giurisdizionali da essa non contemplati.

di La Redazione
L'elencazione prevista all'art. 64-ter disp. att. c.p.p. ha, o no, natura tassativa?
 
Questo il quesito posto dalla Corte d'Appello di Catania al Ministero della Giustizia, tramite il canale Filo diretto, in relazione all'ambito di applicazione ed alle modalità operative dell'art. 64-ter cit. («Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini») introdotto dal D.Lgs. n.150/2022.
 
Nello specifico, l'Autorità richiedente rappresenta di aver preventivamente avviato sulla questione una interlocuzione con gli uffici del distretto, ricevendo due diverse soluzioni, peraltro antitetiche:
  • la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania ha «ravvisato l'assimilabilità del titolo oggetto del caso di specie, revocazione di misura di prevenzione reale, alle tipologie elencate nella disposizione normativa introdotta dalla legge Cartabia attesa l'identità di ratio, ed ha reputato ammissibile estendere analogicamente l'ambito applicativo della stessa»;
  • la Procura distrettuale di Catania, nell'illustrare le difficoltà scaturenti («dall'automatica operatività del diritto all'oblio e i conseguenti effetti distorsivi, ha privilegiato un'interpretazione restrittiva della nuova disposizione di legge subordinando la valutazione estensiva ad una preventiva valutazione discrezionale da parte dell'Autorità giudiziaria».
 
Con il provvedimento del 7 settembre 2023, il Dicastero risponde condividendo la soluzione prospettata dal Procuratore della Repubblica di Catania ed affermando che:

precisazione

«la cancelleria è tenuta a procedere alle annotazioni di cui all'art. 64-ter disp. att. c.p.p., su richiesta dell'interessato, in presenza dei titoli espressamente indicati dalla norma, esulando dalla sua competenza di esprimere valutazioni e dare accesso a richieste riferite a provvedimenti giurisdizionali ivi non contemplati».

Viceversa, qualora si sia in presenza di istanze riferite a provvedimenti diversi da quelli indicati nell'art. 64-ter cit., che richiedano un'attività interpretativa, va considerata soggetto a ciò deputato l'autorità giudiziaria, ove investita della relativa richiesta.
 
In altri termini, va escluso che con l'art.64-ter cit. si sia inteso addossare alla cancelleria il compito di esprimere valutazioni e adottare autonomamente interpretazioni volte a risolvere i casi dubbi, col risultato di estenderne l'applicazione a fattispecie non espressamente contemplate. Alla cancelleria, piuttosto, deve dirsi demandato, come detto sopra, il compito di procedere alle annotazioni contemplate dalla norma in questione su richiesta dell'interessato, verificando che l'istanza sia riferita ad uno dei provvedimenti specificamente indicati.