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13 settembre 2023
Notificazione della sentenza di primo grado mediante consegna diretta presso la sede del Fisco: decorre il termine breve per impugnare?

Risposta affermativa della Cassazione, la quale pronuncia un nuovo principio di diritto in tema di notificazioni nel processo tributario. Tale situazione si verifica anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate si sia costituita in primo grado a mezzo di procuratore del libero foro presso il quale ha eletto domicilio.

La Redazione

La CTR dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta, nel caso in esame, a cura del contribuente “a mani dell'interessato”, mediante consegna diretta presso la sede del Fisco.
Quest'ultimo ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata per aver la CTR erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine breve di impugnazione della notifica della sentenza di prime cure, avvenuta direttamente al ricorrente anziché al procuratore costituire in prime cure.

Nelle sue argomentazioni, la Suprema Corte ritiene anzitutto che la disciplina prevista all'art. 170 c.p.c. non sia pienamente applicabile anche al processo tributario. A fondamento della sua tesi, ripercorre la giurisprudenza e la normativa in tema di notificazione nel processo tributario.
Irrilevante la circostanza che la notificazione della sentenza sia avvenuta mediante consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado: secondo la Corte, trova applicazione il principio affermato dalla stessa «secondo cui siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell'ente destinatario - circostanza nel caso di specie neppure dedotta».

Con sentenza n. 26439 del 13 settembre 2023, la Cassazione rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art.16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, mediante consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione determina la decorrenza del termine breve per appellare di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel caso in cui si tratti di società di capitali incaricata del servizio di riscossione, che si sia costituita in primo grado a mezzo di procuratore del libero foro presso il quale ha eletto domicilio».