Risposta affermativa della Cassazione, la quale pronuncia un nuovo principio di diritto in tema di notificazioni nel processo tributario. Tale situazione si verifica anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate si sia costituita in primo grado a mezzo di procuratore del libero foro presso il quale ha eletto domicilio.
La CTR dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta, nel caso in esame, a cura del contribuente “a mani dell'interessato”, mediante consegna diretta presso la sede del Fisco.
Quest'ultimo ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata per aver la CTR erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine breve di impugnazione della notifica della sentenza di prime cure, avvenuta direttamente al ricorrente anziché al procuratore costituire in prime cure.
Nelle sue argomentazioni, la Suprema Corte ritiene anzitutto che la disciplina prevista all'
Irrilevante la circostanza che la notificazione della sentenza sia avvenuta mediante consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado: secondo la Corte, trova applicazione il principio affermato dalla stessa «secondo cui siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell'ente destinatario - circostanza nel caso di specie neppure dedotta».
Con sentenza n. 26439 del 13 settembre 2023, la Cassazione rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto:
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«nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell' |
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza (ud. 15 giugno 2023) 13 settembre 2023, n. 26439
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro il Comune di Firenze, Alia Servizi Ambientali S.p.A., che resistono con controricorso, la Regione Toscana e Gaetano Campana, che sono rimasti intimati, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 361/02/2020, pronunciata il 17 febbraio 2020, depositata in data 3 giugno 2020, che, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ente di esazione, compensando le spese, avverso la sentenza n. 1540/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di iscrizione ipotecaria relativi al mancato pagamento di cinquantadue cartelle esattoriali.
2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha ritenuto l'inammissibilita`, per tardivita`, dell'appello proposto dall'Agente della riscossione in data 8 maggio 2017, oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, nella specie, avvenuta a cura del contribuente "a mani dell'interessato", mediante consegna diretta presso la sede dell’agente della riscossione, come risultava dalla relativa ricevuta - in data 22 dicembre 2016.
3. A seguito di notifica da parte della ricorrente di atto di integrazione del contraddittorio si sono costituiti, con rispettivi controricorsi, il Comune di Firenze nonche´ Alia Servizi Ambientali s.p.a. mentre e` rimasta intimata la Regione Toscana, anche a seguito di rinnovazione dell’atto di integrazione del contraddittorio.
Il P.G., Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dato atto che parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Toscana, che è rimasta intimata.
1.1. Con l'unico motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 285 e 170 cod. proc. civ., nonche´ 38
e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la C.t.r. ritenuto inammissibile, per tardivita`, l'appello dell'agente della riscossione individuando erroneamente il dies a quo di decorrenza del termine breve di impugnazione nella notifica della sentenza di primo grado, avvenuta direttamente all'ente di esazione anziche´ al procuratore costituito in prime cure.
2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
E’ del tutto noto che nel processo civile ordinario l’art. 170 cod. proc. civ. prevede che le notificazioni nei confronti della parte costituita con un procuratore si effettuino nei confronti di quest’ultimo, regola che vale anche per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ.
L’unico motivo di ricorso erariale assume che tale disciplina sia pienamente applicabile anche nel processo tributario ma tale assunto non può essere condiviso.
2.1. Nel rito tributario occorre infatti considerare, anzitutto, il principio – enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014 e n. 14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, ma che ha trovato poi ampio consenso nella giurisprudenza successiva – secondo cui le disposizioni degli artt. 1, comma 2 (I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile¿¿) e 49, comma 1 (Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto¿¿) del d.lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autentica specialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente, sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità.
Di qui, la contrapposizione con la disposizione di cui all’art. 62, comma 2, del medesimo decreto legislativo (Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto), la quale, per il giudizio di cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale fa espressamente riferimento all’applicabilita` delle norme del codice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, la prevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza di un giudizio tributario di legittimità, cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria.
2.2. Tale specialità, quanto alla disciplina processuale applicabile, si riverbera sull’individuazione delle norme alle quali occorre fare riferimento in materia di notificazioni e in particolare, per quanto qui rileva, di notificazione della sentenza di merito ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello ai sensi dell’art. 51, comma 1, e` regolata dall’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992; esso, nella formulazione originaria, prevedeva solo che la notificazione della sentenza dovesse avvenire ai sensi dell’art. 137 e ss. cod. proc. civ.
L’introduzione di una specifica disciplina della notificazione della sentenza muoveva dall’esigenza di cui alla legge delega (art. 30, comma 1, lett. g, n. 3 della l. n. 413 del 1991) che era quella di abbreviare la pendenza del processo per i casi di inerzia delle parti, come segnalato anche nella relazione illustrativa. La previgente disciplina del contenzioso prevedeva infatti che il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’impugnazione decorresse dalla comunicazione del dispositivo della decisione a cura della segreteria e la parte avesse la facoltà di provvedere alla notificazione della decisione stessa, che andava ad incidere sul decorso del termine di impugnazione solo nell’ipotesi in cui la segreteria non avesse comunicato il dispositivo o vi avesse provveduto successivamente alla notificazione della parte.
La dottrina individuò la ragione giustificatrice del rigoroso procedimento notificatorio, da svolgersi tramite ufficiale giudiziario, nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza.
L’art. 38 fu novellato poi dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010, che ebbe ad estendere alla notificazione della sentenza le regole generali previste nel processo tributario in materia di notificazioni, mediante un rinvio all’art. 16 del d.lgs. 546 del 1992.
L’esplicita ratio della riforma del 2010 fu la semplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione del giudicato e l’attivita` di riscossione. Ed in tal senso questa Corte (Cass. 13/04/2012, n. 5871) ebbe ad evidenziare che si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com'è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l'agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo¿¿, precisando che la novità normativa era applicabile non solo alla sentenza di primo grado ma anche alla sentenza di appello,
atteso che si tratta pur sempre di produrre l'effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza¿¿.
2.3. Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16, comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ., salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione.
In particolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d. diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministero dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria e l'avvocato autorizzato dall'ordine forense: a) la notificazione a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto; b) ovvero la notificazione, consentita al solo contribuente, all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Le forme di notificazione c.d. diretta previste dall'art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453; Cass., Sez. U., 10/01/2020, n. 299), come, del resto, è reso palese dalle specifiche modalità che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse: nella prima, l'atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta e la prova della ricezione è fornita dall'avviso di ricevimento; nella seconda, l'atto è consegnato all'impiegato addetto e la prova della consegna è fornita dalla ricevuta sulla copia dell'atto stesso rilasciata dall'impiegato addetto.
Occorre peraltro rammentare che l'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, al primo comma, indicava, alla lettera g), il criterio direttivo dell’«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione [...] 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale».
In tema di notificazioni l’obiettivo era quello di adeguarsi alle norme del processo civile ordinario ma anche di prevedere una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso e di consentire, comunque, l'impiego più largo possibile del servizio postale; la relazione illustrativa evidenzia come tale sintesi sia stata raggiunta nel prevedere il rinvio alle norme del codice di rito ma con significative peculiarità circa i luoghi della notificazione e prevedendo l’utilizzo del servizio postale.
2.4. Se le forme delle notificazioni sono previste dall’art. 16, l’art. 17, richiamato dall’art. 16, comma 2, regola il luogo in cui esse vanno fatte e prevede che esse sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio … (comma 1). Con l’ulteriore precisazione che (l)’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (comma 2). La regola circa il luogo della notificazione è quindi che essa debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte; l’applicazione della regola postula l’avvenuta elezione di domicilio e quindi essa non si applica in caso di mancata elezione; la regola a sua volta soffre eccezione in caso di consegna a mani proprie.
2.5. Non sussistono particolari dubbi circa l’idoneita` delle forme di notificazione diretta di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, sia ove avvenuta mediante spedizione di raccomandata sia ove avvenuta con consegna ad impiegato addetto presso l‘ufficio, a far decorrere il termine breve per l’appello, posto che lo stesso art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 non solo compie un espresso riferimento a tale disposizione ma prevede anche, come appena evidenziato, che la parte debba depositare nella segreteria della Corte di giustizia tributaria la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento¿¿.
In tal senso è ampia giurisprudenza di questa Corte: Cass. 25/01/2023, n. 2303; Cass. 22/06/2018, n. 16554; Cass. 28/02/2018,
r.g. n.684/2021 8
Cons. est. Andreina Giudicepietro
Numero registro generale 684/2021 Numero sezionale 772/2023
Numero di raccolta generale 26439/2023 Data pubblicazione 13/09/2023
n. 4616; Cass. 08/11/2017, n. 26449; implicitamente in tal senso anche Cass. 07/04/2017, n. 9108 laddove aveva ritenuto che ai fini del decorso del termine breve¿¿ per impugnare le sentenze, fissato dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, la modifica dell'art. 38 dello stesso d.lgs. - per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010 - operasse solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione novellatrice, sicché, per l'epoca precedente, la notifica della sentenza deve effettuarsi ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. e non già ex art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. 22/04/2015, n. 8151 ha chiaramente specificato che l’art. 38 attribuisce alla parte interessata la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate.
2.6. Il rinvio contenuto nell’art. 38 alle notificazioni a norma dell’art. 16 implica poi necessariamente un rinvio anche all’art. 17, relativo ai luoghi della notificazione, che dall’art. 16 e` espressamente richiamato; tale rinvio, in assenza di alcuna indicazione normativa di segno contrario, deve ritenersi riferito non solo alla necessità che la notificazione debba effettuarsi nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio ma anche comprensivo della clausola di salvezza della consegna a mani proprie.
Pur in presenza di un orientamento difforme (Cass. 25/05/2007, n. 12669; Cass. 17/10/2008, n. 25376, che motiva in considerazione del fatto che la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. sia applicabile al processo tributario per carenza di specifica diversa disposizione nel d.lgs. n. 546 del 1992; più di recente Cass. 15/10/2018, n. 25625; Cass. 17/09/2019, n. 23066, che però richiama tre precedenti tutti attinenti al processo ordinario: Cass. n. 7197 del 2019, Cass. 16804 del 2015 e Cass. n. 12898 del 2011), deve ritenersi che la validità della notifica mediante consegna a mani proprie anche in presenza di elezione di domicilio sia sorretta da ampia e prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2303; Cass. 22/06/2018, n. 16554; Cass. 26/02/2016, n. 3795; Cass. 24/09/2015,
n. 18936; Cass. 26/03/2014, n. 7059; 9; Cass. 07/10/2011, n. 2057; Cass. 09/07/2010, n. 16234; Cass. 13/05/2009, n. 10961; Cass. 20/04/2007, n. 9381; Cass. 09/03/2007, n. 5504).
Tale principio, del resto, è speculare a quello sostenuto anche dalla prevalente giurisprudenza della Corte sul connesso tema della notifica dell’atto di appello a mani proprie, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore (Cass. 30/05/2023, n. 15270; Cass. 09/03/2021, n. 6433; Cass. 5/03/2021, n. 6156; Cass. 2/03/2020, n. 5653; Cass. 28/10/2019, n. 27583; Cass. 13/11/2018, n. 29107; Cass. 20/01/2017, n. 1528; in precedenza Cass. 17/02/2010, n. 3746; Cass. 20/06/2008, n. 10848; Cass. 20/04/2007, n. 9381; Cass. 03/07/2003, n. 10474; in senso contrario Cass. 10/07/2018, n. 18104; Cass. 16/05/2019, n. 13127).
Deve peraltro evidenziarsi come nella giurisprudenza successiva all’intervento delle Sezioni Unite del 2016, non vi e` mai un’espressa confutazione di tale autorevole arresto, per cui deve ritenersi l’insussistenza di un consapevole contrasto di giurisprudenza, il che esclude la necessità di un rinvio alle Sezioni Unite della questione, come richiesto dall’amministrazione.
2.7. La conclusione che le norme processuali del d. lgs. n. 546 del 1992 prevalgano su quelle contenute nel codice di rito anche in tema di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve origina quindi dalla specialità del processo tributario di merito ed è diretta conseguenza dei principi affermati dalle predette Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014 e Cass. n. 14916/2016, che ha espressamente precisato che l’art. 17 e` norma che regola tutte le notificazioni e non solo quelle endoprocessuali); essa inoltre trova conferma nella recente Cass., Sez. U., 11/07/2022, n. 21884, la quale, pur focalizzando l’attenzione sulla questione della notifica effettuata ad ufficio periferico dell’ente impositore, per affermarne la idoneita` ai fini della decorrenza del termine breve, ha svolto alcune considerazioni che, vista la loro stretta conseguenzialita` col tema specifico ad esse posto dall’ordinanza interlocutoria, assumono rilevanza ugualmente nomofilattica.
Essa, in parte motiva, evidenzia, con riferimento al primo aspetto, come L'originaria formulazione della disposizione addossava alle parti "l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 137 cod. proc. civ. e segg."; incombente che, nel presupporre la necessaria intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si reputava volto alla "salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza" (Cass. 28 giugno 2018, n. 16554). Il legislatore della novella del 2010 ha inteso, invece, operare un espresso richiamo all'art. 16 proc. trib. quanto all'onere delle parti "di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti" e tanto, quindi, non solo avvalendosi delle forme previste dal codice di procedura civile, ma anche facendo ricorso alle fattispecie di notificazione c.d. diretta consentite dal comma 3 dello stesso art. 16; in relazione al secondo aspetto, come dalla chiara formulazione dell’art. 17, in coerenza con l’assetto innanzi rammentato, si trae pianamente che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale, comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con “consegna in mani proprie”, quale modalità che, pertanto, risulta idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” per l’impugnazione di cui al citato art. 38.
2.8. La conclusione appare conforme all’opinione di autorevole dottrina che ha evidenziato, in estrema sintesi, come nel processo tributario il destinatario dell’attivita` di notifica non sia il difensore, come nel codice di rito, bensì la parte eventualmente nel domicilio eletto; l’esistenza di un procuratore e` irrilevante e ciò che conta è solo l’eventuale elezione di domicilio.
2.9. Occorre a questo punto valutare la tenuta di tali principi alla luce di Cass., Sez. U., 30/09/2020, n. 20866, invocata dall’Agenzia, al fine di sostenere che la notifica della sentenza, invece, in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore, vada sempre fatta a quest’ultimo (su tale arresto delle Sezioni Unite si fonda, in ambito tributario, Cass. 25/05/2021, n. 14234, che ha ritenuto necessaria l’indicazione onomastica del funzionario difensore); come e` noto in tale intervento, la Corte ha evidenziato la necessità della notifica della sentenza al procuratore costituito, in quanto solo quest’ultima è in grado di garantire il diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica dell’avvocato nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione; la notifica deve essere quindi in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario.
Appare evidente che però tali considerazioni sono riferite esclusivamente al contesto normativo del processo ordinario.
Corte Cost. n. 18 del 2000, richiamando anche Corte Cost. n. 682 del 1996, ha evidenziato che non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo in quanto i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (...), anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento ...¿¿.
Questa Corte (Cass. 24/09/2015, n. 18936), sempre in relazione alla idoneità della notifica a mani proprie presso ufficio periferico, nell’affermare il carattere derogatorio dell’art. 17 d.lgs. n. 46 del 1992 rispetto all’art. 170 cod. proc. civ., ha in motivazione anche escluso sia il dubbio di incompatibilità comunitaria prospettato in quella sede dall’Agenzia delle entrate, evidenziando l’applicabilita` della disposizione indifferentemente ad entrambe le parti del processo tributario, sia la sussistenza di un vulnus al principio di eguaglianza e di effettività dell'esercizio del diritto di difesa ex artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto che le varie forme di notifica sono tutte egualmente funzionali, secondo un canone di ragionevolezza, ad assicurare all'Amministrazione finanziaria la effettiva conoscenza della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, ai fini del tempestivo apprestamento dell'atto di impugnazione.
2.10. In sintesi, l’affermata specialita` dell’art. 16 e dell’art. 17 del d. lgs. n. 546 del 1992, ricavabile dalla sua interpretazione letterale e sistematica, rispetto alla disciplina generale del codice di rito, nei termini chiaramente espressi dalle Sezioni Unite del 2016 e richiamati nel 2022, in assenza di alcuna innovazione legislativa e alla luce dei contributi resi dalla dottrina sul punto, non sembra revocabile in dubbio e merita pertanto di essere ribadita, in assenza di alcuna innovazione nella normativa di riferimento né di alcuna nuova argomentazione in senso consapevolmente contrario, rinvenibili nella giurisprudenza successiva.
Va quindi ribadito il principio per cui nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado alla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall’art.38>>.
3. Nel caso in esame, la C.t.r. ha rilevato la tardività dell’appello, evidentemente ritenendo che la notificazione della sentenza, consegnata dal contribuente direttamente presso la sede dell’agente della riscossione, e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’appello. In particolare, all’epoca il concessionario per la riscossione era Equitalia Centro S.p.A., che si era costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di difensore del libero foro, presso cui aveva eletto domicilio.
3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica di cui all’art. 17, comma 1, mediante consegna a mani proprie¿¿, che deve considerarsi rituale anche in presenza di una elezione di domicilio, e` più ampia della notificazione a mani proprie di cui all’art. 138 cod. proc. civ. dovendo identificarsi anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 cod. proc. civ. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario della notificazione (in tale senso Cass. 25/03/2002, n. 4274; Cass. 8/11/2002, n.15697; Cass. 03/07/2003, n. 10474; Cass. 18/6/2004 n. 11423; Cass. 6/7/2004, n.12395; Cass. 20/4/2007, n. 9381; nonchè tutta la giurisprudenza richiamata nel prosieguo), pena la irrilevanza della differente forma lessicale utilizzata.
È vero che questa Corte in molteplici occasioni ha precisato che l'espressione mani proprie deve essere oggetto di una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, ed è quindi da riferire esclusivamente alla parte; solo su tale presupposto, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, pur in presenza di un’elezione di domicilio.
In talune pronunce, dunque, e` stato esclusa l’ammissibilita` di una consegna a mani proprie nei confronti della società concessionaria della riscossione (Cass. 11/11/2016, n. 23055 per Equitalia s.p.a.; Cass. 15/11/2017, nn. 27031, 27032, 27033, 27034 e 27035 nonchè Cass. 19/01/2018, n. 1304, per Geset Italia s.p.a.).
Si è sostenuto che tale interpretazione troverebbe riscontro nel dato normativo letterale dell’art.16, comma 3, d.lgs. n.546/1992, secondo cui la notificazione è consentita al solo contribuente nei confronti dell’ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, con la precisazione che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 14/02/2006, n. 3116), chiamate a pronunciarsi sulla questione della successione delle agenzie fiscali e sulla legittimazione degli uffici periferici, hanno comunque optato per un modello diffuso di legittimazione che ritiene dotati di potere rappresentativo, ai fini processuali, non solo il direttore dell’agenzia centrale ma anche le agenzie periferiche.
Più di recente, come si è detto, Cass., Sez. U., 11/07/2022, n. 21884, ha ritenuto l’idoneita`, ai fini della decorrenza del termine breve, della notifica effettuata ad un ufficio periferico dell’ente impositore.
3.2. Deve, tuttavia, rilevarsi che questa stessa Corte, sia pure in tema di notifica diretta del ricorso, ha ritenuto senz'altro valida la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio effettuata dal contribuente non gia` con l'ausilio dell' ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo del servizio postale, ma con consegna, presso la sede del concessionario, ad impiegato addetto - "che ne rilascia ricevuta sulla copia" - trovando applicazione il principio affermato da questa stessa Corte secondo cui siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell'ente destinatario - circostanza nel caso di specie neppure dedotta - (Cass. n. 2905/2017, che richiama Cass. n. 2816/2012 e n. 22575/2004).
Inoltre, con circolare del Ministero delle Finanze n.98 del 23 aprile 1996, l’amministrazione ha chiarito che le notificazioni dirette, mediante consegna all’ufficio, possono essere fatte anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
La ratio di tale condivisibile interpretazione si rinviene nel fatto che l’agente della riscossione, il quale e` parte nel giudizio nel caso in cui abbia emesso l’atto impugnato, sostanzialmente viene a trovarsi nella stessa posizione processuale dell’ufficio ed e` tenuto ai medesimi obblighi di collaborazione con il cittadino ed imparzialità, cui è tenuta l’amministrazione nell’esercizio della propria funzione.
L’equiordinazione, ai fini che qui interessano, tra l’ente impositore ed il suo concessionario trova ulteriore giustificazione nel fatto che la società è incaricata della funzione pubblica di riscossione dei tributi funzione alla quale è riconosciuta copertura pubblicistica anche in sede penale (vedi Cass., Sez. VI penale, 31 ottobre 2022, n. 41095).
Il profilo pubblicistico emerge chiaramente in alcune disposizioni normative, quali, ad esempio, in tema di esecuzione forzata, il terzo comma dell’art.49, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui <<le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione>>, oppure negli artt. art. 36 – bis d.P.R. n.600/1973 e 54 - bis d.P.R. n.633/1972, che prevedono l’emissione da parte del concessionario di cartelle esattoriali con natura “impoesattiva”.
Dunque, un regime differenziato, per il sol fatto che si tratti di società di capitali, non troverebbe alcuna giustificazione, tanto più che l’art. 1 del nuovo regolamento dell’albo dei gestori dei servizi di riscossione parla, senza alcuna distinzione, di “soggetti che effettuano attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate degli enti locali” e che i poteri dei concessionari sono variamente regolati dagli artt. 52,53,59 d.lgs 446/97; dal Reg. 289/2000; dal d.m.9.3.2000 n.87; dall’art. 3, commi 6-6-7, d.lgs 112/1990; dall’art. 1 comma 805 (e precedenti e successivi) della legge 160/2019.
In conclusione deve affermarsi il principio di diritto, secondo cui nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, mediante consegna diretta presso la sede dell’agente della riscossione determina la decorrenza del termine breve per appellare di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel caso in cui si tratti di società di capitali incaricata del servizio di riscossione, che si sia costituita in primo grado a mezzo di procuratore del libero foro presso il quale ha eletto domicilio>>.
Dalla notificazione effettuata a norma del comma 2 dell’art. 38, proc. trib. nella vigente formulazione, decorre, ex art. 51, comma 1, proc. trib., il termine di sessanta giorni per l’appello, la` dove, invece, in mancanza, trova applicazione il termine, c.d. “lungo”, dell’art. 327 c.p.c., secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, proc. trib. (in tal senso vedi Cass. n.9108/2017; n.26449/2017; n.4616/2018; n.16554/2018).
3.3. Per quanto fin qui osservato, il ricorso va, dunque, rigettato, poiché nella specie la C.t.r. ha correttamente ritenuto l'inammissibilita`, per tardivita`, dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 8 maggio 2017, oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, nella specie, avvenuta a cura del contribuente "a mani dell'interessato", mediante consegna diretta presso la sede dell’agente della riscossione, come risultava dalla relativa ricevuta - in data 22 dicembre 2016.
Le spese, per le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese per le parti che non risultano costituite.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Comune di Firenze e ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. le spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.