La Cassazione ribadisce che «nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione».
Il Tribunale accoglieva la domanda di Tizio e condannava una srl e il direttore dei lavori al risarcimento del danno emergente e in forma specifica a favore dell'attore mediante la riduzione in pristino dell'immobile di quest'ultimo.
In sede di gravame, la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del processo per la morte di due delle...
Svolgimento del processo
1. F.T. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cremona A. S.r.l. in bonis, E.R. S.n.c. e S.C. (quale progettista e direttore dei lavori) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dal cedimento strutturale di un immobile posto in Cremona (via (omissis)). Integratosi in contraddittorio nei confronti dei convenuti e con la chiamata in causa di terzi e delle rispettive compagnie di assicurazione, il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 84/2013, per quanto qui interessa, ha condannato A. S.r.l. e S.C., per i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento del danno del danno emergente (quantificato in euro 23.583,20) e al risarcimento in forma specifica a favore dell’attore mediante la riduzione in pristino dell’appartamento di quest’ultimo, ha statuito sugli altri rapporti processuali e ha disciplinato le spese del giudizio e di c.t.u.
2. Interposti distinti appelli da A. S.r.l. e da F.T., la Corte d’appello di Brescia, riunite le cause, ha dichiarato l’interruzione del processo per la morte di due delle parti appellate (A.V. e A.P.) e per il fallimento della società appellante; F.T. ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi delle predetti parti e del Fallimento della A. S.r.l., che non si è costituto ed è stato dichiarato contumace.
3. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cremona, ha dichiarato la nullità delle domande formulate in primo grado nei confronti dell’E.R. S.n.c., e, conseguentemente, l’inammissibilità delle domande proposte in appello nei confronti dei suoi soci, F.R. e L.B.; ha dichiarato la rinuncia del Fallimento A.
S.r.l. all’appello principale proposto da A. S.r.l. in bonis; quanto al merito della controversia, ha riconosciuto a favore di F.T. e a carico del Fallimento di A. S.r.l. e S.C., un danno emergente maggiore (pari a euro 45.183,20) rispetto a quello liquidato dal primo giudice; inoltre, ha condannato questi ultimi, in solido, a risarcire i danni subiti da M.T.G. (euro 9.005,50) e da L.S. (euro 5.669,50), rispettivamente, la prima, usufruttuaria per metà e, il secondo, nudo proprietario per l’intero dell’immobile posto al piano terreno dell’edificio di via (omissis), in epoca successiva all’emissione della sentenza di primo grado.
4. In relazione alla declaratoria di rinuncia all’appello del Fallimento A. S.r.l., la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del detto gravame, proposta dalle controparti, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, n. 3), legge fall., i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sono ammessi con riserva e che incombe sul curatore l’onere di proporre o proseguire il giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di prosecuzione del giudizio, l’appello dallo stesso proposto deve ritenersi abbandonato.
5. Il Fallimento A. S.r.l. ha proposto ricorso, con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; Zurich Insurance PLC, Rappresentanza Generale per l’Italia, ha resistito con controricorso; L.B., socio della E.R. S.n.c., ha resistito con controricorso; con ordinanza interlocutoria della sezione VI-2 n. 25003/2020, la causa è stata rimessa in pubblica udienza; con la memoria depositata per la relativa adunanza camerale, parte ricorrente ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, in tema di spese di lite. In prossimità dell’udienza pubblica le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Sulla premessa che il secondo motivo, concernente la disciplina delle spese del giudizio, è stato rinunciato, il che ne rende superfluo il vaglio da parte di questa Corte (Cass. 13/01/2021, n. 414; Cass. n. 27/08/2020, n. 17893), con il primo e, in sostanza, unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. In particolare, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267»], si censura la sentenza impugnata che ha condannato il Fallimento al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice malgrado l’improcedibilità della domanda, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, in base della normativa fallimentare che introduce il principio di esclusività del concorso formale per l’accertamento del passivo fallimentare, con la conseguenza che tutte le azioni di accertamento di crediti verso il fallito sono devolute al giudice fallimentare.
1.1. Innanzitutto, la censura è ammissibile poiché la questione procedurale attinente all’ammissibilità e alla procedibilità in sede extrafallimentare della domanda avente ad oggetto l’accertamento del credito nei confronti del fallimento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, quindi anche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” il cui esame, prioritario rispetto ad ogni altra questione, è operato anche d’ufficio dal giudice, con l’unico limite (che non ricorre nella fattispecie concreta, nella quale il fallimento della convenuta è stato dichiarato in pendenza del giudizio di appello) del giudicato interno (in termini, Cass. 04/10/2018, n. 24156; Cass. 21/01/2014, n. 1115);
1.2. Il motivo non è fondato.
Va data continuità al principio di diritto articolato da questa Corte (Cass. 30/05/2019, n. 14768; conf. Cass n. 29934/2022) per il quale «[n]el caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell’art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione».
1.3. Nel nostro caso, è conforme a diritto la soluzione della Corte d’appello che non ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria contro la società il cui fallimento è intervenuto nel giudizio di secondo grado, giacché la norma fallimentare (art. 96, legge fall.) non impone tale esito e, piuttosto, consente alla parte che ha ottenuto una pronuncia favorevole di avvalersene al fine dell’insinuazione al passivo, salva la scelta della curatela (che, nel caso concreto, è rimasta inerte) se contrastare o meno il titolo giudiziale proponendo o proseguendo il giudizio di impugnazione.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla Zurich Insurance PLC, nella misura di euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge, e a L.B., nella misura di euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento A. S.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.