
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di appello di Ancona del 5 maggio 2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Macerata dell'11 febbraio 2020 (G.I.P., giudizio abbreviato) che aveva condannato R.S. alla pena di anni 5 di reclusione, unificati i reati con la continuazione, relativamente ai reati di cui agli artt. 612 bis, cod. pen. (capo 1), art. 582, 576, n. 5, 577, n. 1 e 585 cod. pen. (capo 2) e 609 bis e 609 septies cod. pen. (capo 4).
2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen. e 612 bis cod. pen.). La relazione tra le due parti è stata caratterizzata da frequenti rotture con riavvicinamenti; non si configura il reato di cui all'articolo 612 bis, cod. pen. in quanto la parte offesa assecondava l'atteggiamento dell'imputato con comportamenti accomodanti.
L'atteggiamento della parte offesa induceva l'imputato a persistere nella sua condotta. Manca pertanto il pregiudizio alla psiche della persona offesa, che autonomamente continuava nella relazione con l'uomo, anche dopo il tentato omicidio. La stessa Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso, del pubblico ministero, avverso l'ordinanza cautelare che aveva escluso la ricorrenza del reato in oggetto. La donna accettava il denaro che l'odierno imputato elargiva (circa 1.500,00 euro a settimana), per versarlo ai titolari del locale dove lavorava, al fine di consentire al ricorrente di passare più tempo con lei.
La parte offesa, pertanto, si approfittava dell'imputato.
Non sussiste neanche l'aggravante contestata, l'uso di uno strumento informatico, per il semplice uso di un telefono e di messaggi WhatsApp (peraltro citati dalla donna per un'unica occasione).
Nel messaggio in oggetto il ricorrente si mostrava con una cinghia al collo, palesando la volontà di compiere atti di autolesionismo.
2. 2. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen., 582 - 576, n. 5, 577, n. 1 e 585 cod. pen.). Il fattore scatenante delle aggressioni da parte del ricorrente alla donna risulterebbe dalla sua gelosia, ovvero dalla conoscenza della frequentazione con un altro uomo, da parte di P.A..
Il riscontro, per la sentenza impugnata, risulterebbe dalle dichiarazioni del titolare del B&B dove i due avevano alloggiato, fino al 4 ottobre 2017. La donna nello sporgere querela il 12 dicembre 2017 riferiva di essere stata aggredita da un soggetto sconosciuto, mentre successivamente cambiava versione. La donna rendeva le dichiarazioni davanti alla polizia giudiziaria in un periodo in cui era lontana dall'imputato, con la conseguenza di non poter essere intimorita. Manca pertanto la prova delle lesioni da parte dell'imputato, proprio per l'incertezza nelle iniziali dichiarazioni rese nella denuncia contro ignoti.
2. 3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen., 609 bis e 609 septies cod. pen.).
Le prove risultano carenti e contraddittorie, in quando la stessa dichiarante, in querela, evidenziava di non avere avuto sempre voglia dei rapporti sessuali, ma di non aver mai esternato il suo dissenso, ai rapporti sessuali, all'imputato. Manca conseguentemente qualsiasi costrizione da parte dell'imputato, che non poteva conoscere il dissenso agli atti sessuali. Il dissenso avrebbe dovuto essere manifestato senza equivoci, dalla donna, e come tale percepito dal ricorrente.
La donna, invece, volontariamente sceglieva di assecondare i desideri sessuali di R., pur non avendone alcune volte voglia, come da lei dichiarato nella querela- denuncia del 26 novembre 2018.
2. 4. Violazione di legge (art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen.).
Il fatto doveva, comunque, essere qualificato ex articolo 609 bis, terzo comma, cod. pen. trattandosi di una violenza sessuale "minima". Nella valutazione globale del fatto non può non considerarsi come l'imputato elargiva copiose somme di denaro alla P., pagandole persino il biglietto aereo per la Romania e versandole altre somme per il suo soggiorno in Romania. La donna, inoltre, volontariamente insisteva nel sentire telefonicamente l'imputato. Questo evidenzia il contesto affettivo anche se burrascoso.
2. 5. Violazione di legge (art. 162 bis e 133 cod. pen.).
La Corte d'appello evidenzia l'assenza di elementi favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza comunque non considera il comportamento accomodante della donna e il danno lieve patito dalla stessa. Le stesse modalità dei fatti avrebbero dovuto far ritenere alla Corte di appello il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena, comunque, risulta al di sopra del minimo edittale senza una specifica motivazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sulla responsabilità per tutti reati la sentenza valuta gli accertamenti definitivi. relativi al processo per tentato omicidio (sentenza del GIP del Tribunale di Macerata del 24 aprile 2019, acquisita ex art. 238 bis cod. pen., per tentato omicidio dopo l'aggressione con l'acido, quale atto conclusivo di una progressione di violenze) e rileva l'attendibilità delle dichiarazioni della donna/peraltro riscontrate dalle certificazioni mediche e dalle dichiarazioni di terzi, tra l'altro del titolare dell'Hotel presso cui alloggiava la P., per i fatti gravi del 17 novembre 2018. Dichiarazioni concordanti con il racconto dettagliato della parte offesa.
La circostanza dell'iniziale mancata indicazione del nome dell'imputato, nella denuncia, viene logicamente spiegata dalla sentenza che rileva la paura della donna per le ritorsioni dell'imputato. Infatti, la stessa riferiva dettagliatamente tutta la sua relazione con l'imputato dopo il suo arresto, libera dalle paure di atti gravi di violenza.
3. 1. Manifestamente infondato il motivo sull'insussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo informatico per il reato ex art. 612 bis cod. pen. in quanto i messaggi WhatsApp (pacificamente utilizzati) rilevano per la sussistenza dell'aggravante in oggetto. Gli strumenti informatici e telematici previsti dalla norma riguardano anche l'uso di uno smartphone per la messaggistica. Infatti, risulta un particolare uso dell'informatica quello delle "messaggerie in linea, ovvero ambienti che consentono l'interazione in tempo reale fra persone più o meno distanti nello spazio" (vedi Cass. Sez. 5, del 19 maggio 2021 n. 19883, Gionata; vedi anche Sez. 5, del 28 gennaio 2019, De Luca).
4. Per i reati di violenza sessuale la sentenza adeguatamente motiva, con applicazione corretta della giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione, sullo stato di paura e di soggezione della donna che acconsentiva ai rapporti sessuali perché intimidita dagli atteggiamenti, reiterati e costanti, prevaricatori dell'uomo: "In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali" (Sez. 3 - , Sentenza n. 17676 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275947 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 39865 del 17/02/2015 Ud. (dep. 05/10/2015) Rv. 264788 - O).
5. Generico e manifestamente infondato è il motivo sulla minore gravità del reato, ex art. 609 bis, comma 3, cod. pen.
La Corte di appello esclude la ricorrenza della minore gravità rilevando la reiterazione degli atti "nell'arco di un non breve lasso temporale" e le modalità della condotta di sopraffazione e di violenza con la consumazione di rapporti sessuali completi, imponendoli alla donna per timore di condotte più violente.
Infatti, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la "minore gravità" del fatto). (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 - dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D, Rv. 26627201).
Nella specie, la decisione di merito adeguatamente valuta tutti gli aspetti della vicenda, ed in particolare le modalità dell'azione, particolarmente violente e aggressive, ed esclude la ricorrenza dell'ipotesi dell'art. 609 bis, comma 3, cod. proc. pen.
6. Del tutto generico e manifestamente infondato il motivo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Nella specie la due sentenze di merito motivano adeguatamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione all'assenza di elementi positivi valutabili, non potendosi ritenere tali l'incensuratezza e la relazione tra le due parti (che peraltro integra l'aggravante dell'art. 612 bis, comma 2, cod. pen.). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, e ripetitivo del motivo di appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
6. 1. Anche il trattamento sanzionatorio, al di sotto della media edittale, risulta adeguatamente motivato rilevando la sussistenza della precedente condanna per tentato omicidio, proprio contro la donna persona offesa nel presente processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.