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18 settembre 2023
Il difensore d’ufficio è esente dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali?

Il Ministero della Giustizia risponde al quesito sottopostogli dalla Corte territoriale di Napoli attraverso il canale Filo Diretto.

di La Redazione

Attraverso il canale Filo Diretto, la Corte d'Appello di Napoli ha chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire se

esempio

«il difensore di ufficio dell'indagato, dell'imputato o del condannato inadempienti nel processo penale, che chieda il rilascio di copia degli atti al fine di recuperare il proprio credito professionale, sia tenuto al versamento dei diritti di copia».

Con provvedimento dell'8 settembre 2023, il Ministero della Giustizia risponde al quesito individuando due distinte tematiche, rispettivamente relative alla individuazione del momento di inizio della procedura di recupero del credito professionale, cui è riferito l'art. 32 disp. att. c.p.p., ed alla natura dei diritti di copia.

Il Ministero conclude con tali affermazioni:

precisazione

  • «L'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali»;
  • «l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito inadempiente».
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