Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 14 settembre 2023, n. 1200
Premesso
1. Il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, con nota n. 8185U, in data 7 agosto 2023, ha trasmesso la richiesta di parere sullo schema di regolamento in epigrafe, cui sono allegati: la relazione per il Ministro da questi vistata; la relazione AIR redatta per parte dell’articolato (capo II, articoli 4, 8 e 11; capo IV, articoli 23, 24, 25, 26, 27 e relative disposizioni transitorie di cui agli articoli 42, 43 e 44; capo V, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e relativa disposizione transitoria di cui all’articolo 46; capo VII, articolo 47); la dichiarazione di esenzione dall’AIR, a firma del Ministro, per le restanti seguenti disposizioni: capo I, articoli 1, 2 e 3, capo II, articoli 5, 6, 7, 9 e 10, capo III, articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, capo VI, articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41; la nota in data 18 luglio 2023, recante il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy; la nota recante il parere favorevole con osservazione del Garante per la protezione dei dati personali, in data 6 luglio 2023 n. 305.
L’Amministrazione rende noto che:
- la relazione AIR è stata valutata parzialmente adeguata dal competente Nucleo, con nota prot. n. VI 209/23 in data 29 luglio 2023 e, successivamente alle modifiche apportate, è stata dal medesimo positivamente verificata con nota prot. VII 210/23 in data 1 agosto 2023;
- con nota prot. n. 7387.U, in data 21 luglio 2023, lo schema del decreto è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini delle verifiche di competenza della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Quanto al merito dello schema di decreto, l’Ufficio legislativo rappresenta che esso consegue alle novelle introdotte, nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), dal d.lgs n. 149/2022, in coerenza con la “più ampia visione perseguita con il PNRR, nel cui contesto gli strumenti di definizione alternativa delle controversie sono indicati tra i principali obiettivi delle riforme adottate”.
In particolare, l’art. 16 (“Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori”) del d.lgs. n. 28/2010 aveva trovato attuazione con il decreto 18 ottobre 2010, n. 108 (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”). Ai sensi del medesimo art. 16, comma 2, primo periodo, “La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.”
Il d.lgs. n. 149/2022 (“Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) ha modificato il d.lgs. n. 28/2010, tra l’altro con: l’inserimento nell’art. 16 dei commi 1-bis e 1-ter e la previsione che “Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all’articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale” (comma 5); l’introduzione dell’art. 16-bis (“Enti di formazione”).
Le novelle introdotte nell’art. 16 prevedono che gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione, che devono essere iscritti in apposito registro, devono avere requisiti di serietà e di efficienza.
Costituiscono requisiti di serietà:
“a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l’impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.” (comma 1- bis).
Costituiscono requisiti di efficienza “l’adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori”.
L’art. 16-bis (“Enti di formazione”) prevede che:
“1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi”.
Per effetto delle novelle disposte dal d.lgs. n. 149/2022, l’art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 dispone al comma 5 un rinvio alla fonte secondaria per determinare:
“a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.”.
Il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni che, secondo la relazione illustrativa, sono rese necessarie dall’introduzione nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”), delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, (“Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”).
3. Lo schema in epigrafe, che consta di sette capi e dell’allegato A, è sinteticamente illustrato come segue.
Il capo I (articoli 1 e 2) è dedicato alle disposizioni generali; in particolare, esso elenca le definizioni che assicurano una relativa semplificazione del testo normativo e definisce l’oggetto del regolamento. In questo contesto, nel confermare le definizioni contenute nell’articolo 1 del vigente regolamento, il provvedimento ne aggiunge anche alcune ulteriori. Inoltre, è ampliata la descrizione dell’oggetto del regolamento, rispetto a quella vigente, con specifico riferimento all’oggetto del registro, ai requisiti e alla procedura di iscrizione degli organismi di mediazione e degli organismi di alternative dispute resolution (ADR).
Il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione. Sono individuati i requisiti di onorabilità che l’organismo deve documentare, a fini di iscrizione, per i mediatori, soci, responsabili, associati, amministratori e rappresentanti dell’ente. Si determinano, inoltre, i requisiti di serietà richiesti ai fini dell’iscrizione nel registro, stabilendo in particolare che, per l’abilitazione al procedimento di mediazione, gli organismi devono prevedere, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, che i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, devono essere erogati e svolti in via esclusiva. Sono, poi, indicati i requisiti di efficienza, che gli organismi devono dimostrare ai fini dell’iscrizione nel registro. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di iscrizione degli organismi costituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio, nonché i requisiti che il richiedente l’iscrizione deve dimostrare per poter inserire i mediatori nelle apposite sezioni previste dal provvedimento. Si individuano, altresì, i requisiti per l’iscrizione degli organismi ADR nella sezione speciale del registro e si istituisce l’elenco degli enti di formazione definendo i criteri richiesti per la relativa iscrizione.
Il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza. Si disciplina, in questo ambito, la tenuta del registro e degli elenchi, individuando i soggetti legittimati a svolgere l’attività di vigilanza; viene regolamentato il procedimento di iscrizione, con specifica attenzione al possesso dei requisiti richiesti e alla relativa documentazione. Si determina, poi, il procedimento di approvazione dei requisiti di iscrizione, con una disposizione che rappresenta una novità rispetto al regolamento vigente, mediante l’apposita disciplina del procedimento di approvazione, da parte del responsabile del registro, delle variazioni dei requisiti di iscrizione. Si definisce, inoltre, in modo innovativo il procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici per ciascun mediatore e per ciascun formatore dei quali l’organismo o l’ente intendono mantenere l’inserimento nei rispettivi elenchi. Sono individuati in modo specifico gli obblighi che derivano in via diretta dall’iscrizione nel registro o nell’elenco degli enti di formazione, nonché gli obblighi a carico degli organismi di mediazione, degli organismi ADR e degli enti di formazione, tra cui quello di operare in trasparenza; costituisce requisito di trasparenza la predisposizione di un sito web che per tali soggetti rappresenta uno strumento operativo. Sono inoltre disciplinati obblighi di comunicazione del giudice nei confronti del responsabile del registro e dell’organismo in caso di diniego di omologazione, nonché obblighi dei mediatori, con indicazione dei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse. Infine, è indicato - come parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro che abilita alla erogazione del servizio di mediazione - il contenuto minimo del regolamento di procedura.
Il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori. In particolare: si definiscono la struttura e la durata minima dei percorsi della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti che chiedono di operare nella materia internazionale e delle liti transfrontaliere e del consumo, si disciplina la formazione iniziale per l’inserimento nell’elenco dei formatori i cui requisiti vengono elevati rispetto alla disciplina contenuta nel vigente regolamento, e si prevede che, per ottenere la conferma dell’inserimento nell’apposito elenco, l’ente di formazione deve attestare per ciascun formatore l’adempimento dei prescritti obblighi formativi periodici.
Il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati. L’articolato contiene le disposizioni per l’applicazione delle predette misure e per la generale disciplina dei costi della mediazione. Sono previsti in particolare: la regolamentazione delle indennità e delle spese per il primo incontro; i criteri per la determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione; i principi per la determinazione delle spese di mediazione; la regolazione delle spese di mediazione per gli organismi pubblici; i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi privati; la facoltà degli organismi privati di redigere una propria tabella delle spese di mediazione, in conformità ai generali parametri individuati dallo schema di decreto, mentre l’articolo 31 rinvia espressamente alla tabella di cui l’allegato A dello stesso schema per l’applicazione delle tariffe ivi previste per le spese di mediazione degli organismi pubblici.
Il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti. Questo capo è dichiaratamente ritenuto innovativo sotto un profilo sostanziale, a differenza del regolamento vigente, che “affida al solo articolo 10 la regolamentazione del sistema sanzionatorio”. La relazione illustrativa afferma che detta regolamentazione di cui all’art. 10 si è “sovente rivelata insufficiente a costituire una adeguata base giuridica per l’esercizio dei poteri di controllo che spettano al responsabile del registro quale titolare del potere-dovere di vigilanza”, evidenziando le ragioni che hanno posto in luce la necessità di adottare una nuova disciplina organica della sospensione e della cancellazione. Oltre alla tipizzazione dei casi di sospensione e cancellazione, si disciplina, per il caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione previsti, la procedura di regolarizzazione che può essere avviata dal responsabile del registro. Inoltre, si prevede la speciale procedura di regolarizzazione che deve essere avviata, nei casi previsti dal Codice del consumo, nei confronti degli organismi ADR e si disciplina la procedura di contestazione. Si individua, inoltre, l’esito delle procedure di mediazione pendenti avanti a organismi che siano stati interessati da un provvedimento di sospensione o di cancellazione, con l’obiettivo dichiarato di rimediare a una lacuna del regolamento vigente, che “contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio del potere e dovere sanzionatorio in capo al responsabile del registro che si trova anche a valutare, in termini di bilanciamento, la rilevanza dell’infrazione e la rilevanza dell’eventuale interruzione delle mediazioni in corso”.
Il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.
Considerato
1. Preliminarmente, rilevato che la relazione tecnica non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario che l’Amministrazione proponente riferisca sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento, dopo avere acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, richiesto con nota in data 21 luglio 2023, integrando la documentazione trasmessa che dovrà recare la bollinatura della stessa Ragioneria. Si nota inoltre che le tabelle di pag. 7 e 8 dell’AIR non sono completamente leggibili e ne sarebbe, perciò, opportuna una nuova trasmissione in formato leggibile.
2. In attesa che il Ministero richiedente provveda all’incombente indicato al punto n.1, si anticipano le seguenti considerazioni sullo schema di regolamento in epigrafe, con riserva di formularne di ulteriori una volta adempiuto detto incombente.
3. Secondo il Ministero della giustizia, lo schema in esame è coerente con la necessità di attuare le scelte operate dalle fonti normative di rango primario richiamate in premessa al punto n. 2.
Tanto che lo schema in esame disciplina tra l’altro, anche in modo innovativo, i requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, destinando una sezione speciale, divisa in due parti, del registro agli organismi ADR, nonché gli enti di formazione, individuando le linee portanti della formazione di base e continua, con il dichiarato obiettivo di elevare il livello di preparazione dei mediatori e dei formatori, in linea con le recenti innovazioni normative. Anche la nuova disciplina delle indennità e delle spese di mediazione individua in modo definito i costi e le condizioni della mediazione, attuando la scelta del legislatore in ordine a un regime differenziato tra organismi pubblici e organismi privati ai quali garantire una tendenziale autonomia di auto-organizzazione. La disciplina delle cause di sospensione e di cancellazione introdotta con il Capo VI è riconducibile al rinvio alla fonte secondaria contenuto nell’art. 16, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.
Il tenore della disciplina di rango primario non consentirebbe, ad avviso del Ministero, di effettuarne un innesto nel vigente regolamento con la tecnica della novella essendo invece necessario ridisegnarne l’intero impianto.
In merito a tale scelta il Collegio ritiene di non avere nulla da osservare, in quanto riconducibile al perimetro della potestà regolamentare di cui all’art. 17, comma 3, l. n. 400/1988.
4. In merito all’articolo 2 (“Oggetto”), si osserva che l’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema in esame - come del resto quello più sintetico contenuto nel vigente art. 2 - pur presentando profili di sicura utilità dal punto di vista della completezza illustrativa, sostanzia disposizioni di cui pare dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli.
5. All’articolo 5 (“Requisiti di serietà”), comma 1, lett. c) - che stabilisce che l’organismo pubblico richiedente l’iscrizione nel registro attesti la compatibilità del servizio di mediazione con l’attività istituzionale - pare opportuno che siano definiti parametri di riferimento per tale attestazione, per conferire oggettività agli eventuali profili di inconciliabilità delle attività istituzionali con il servizio di mediazione.
Analoga osservazione deve essere formulata con specifico riguardo all’articolo 11, comma 2, lettera b), con riferimento ai requisiti di serietà per l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione.
6. All’art. 9 (“Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR”), si nota che il comma 1 elenca elementi il cui possesso deve essere attestato dal richiedente per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR “oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4” senza richiamare anche i requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
7. Quanto al procedimento di iscrizione nei registri ed elenchi, all’articolo 13 (“Procedimento di iscrizione”), comma 1, a garanzia dell’effettività delle disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle relative domande, appare opportuno che sia indicato un termine entro il quale - in via di prima attuazione - devono essere resi disponibili sul sito istituzionale i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro.
8. La rubrica dell’articolo 15 (“Procedimento di verifica degli obblighi firmativi periodici”), per un probabile refuso, contiene l’improprio riferimento agli obblighi “firmativi” periodici.
9. All’articolo 18 (“Obblighi di trasparenza degli organismi ADR”) appare opportuna una formulazione più chiara della disposizione che - con riferimento a talune delle informazioni da rendere - richiede “sistemi che ne rendono possibile il download o (…) su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà”, in quanto non risultano immediatamente intuitive né la finalità di tale disposizione né l’effettiva modalità tecnica da seguire per la sua applicazione.
10. Pare opportuno un coordinamento dell’art. 36 (“Cause di cancellazione”), comma 1, lett. a) - che prevede tra le cause di cancellazione “la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione” - con le disposizioni dell’art. 4 (“Requisiti di onorabilità”), che dispone che, ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi, l’organismo richiedente attesti il possesso dei requisiti di onorabilità ivi elencati da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali si prescrive l’inserimento negli appositi elenchi.
Tale esigenza di coordinamento si evidenzia con riferimento all’art. 4, comma 1, lett. d), che stabilisce il requisito di non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi “alla data di richiesta dell’iscrizione”, per il caso di insorgenza di procedimenti penali per delitti non colposi una volta avvenuta l’iscrizione.
11. L’articolo 39 (“Procedura di contestazione”), comma 1, stabilisce che, all’infuori dei casi di invito alla regolarizzazione degli enti di formazione e degli organismi di formazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 37 e 38, “il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all’organismo o all’ente di formazione con l’invito, entro un termine non superiore a trenta giorni, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali”.
Considerato che, ai sensi del comma 3, se nel suddetto termine “l’interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata” o dispone la cancellazione ricorrendone le cause stabilite dall’articolo 36, appare opportuno che la locuzione “entro un termine non superiore a trenta giorni”, di cui al comma 1, sia integrata con la previsione anche di un congruo termine minimo, date le rilevanti conseguenze collegate alla scadenza del termine assegnato in caso di inerzia del soggetto interessato.
12. L’articolo 44 (“Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione”), collocato nel capo VII (“Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali”), prevede che:
“1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l’inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il responsabile del registro sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L’organismo o l’ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall’articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l’adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41”.
Ebbene, poiché il citato comma 2 prevede che il responsabile del registro, qualora non provveda a confermare le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi ai sensi del comma 1, sospende l’iscrizione dell’organismo o dell’ente di formazione per sei mesi, ma non menziona lo svolgimento delle verifiche di idoneità e completezza di cui al comma 1, appare opportuna un’integrazione dello stesso comma 2 con la locuzione “se all’esito delle prescritte verifiche del comma 1”, per escludere che la sospensione ivi prevista possa derivare anche solo da mera inerzia del medesimo responsabile.
13. In merito alla disciplina transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 46 (“Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”), che prevede che alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all’articolo 43, comma 1, fino all’approvazione dell’adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”, si osserva che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.
14. La disposizione dell’articolo 48 (“Disposizioni finanziarie”) per cui “Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” potrebbe tradursi in un puro e generico principio, data la complessità dell’operato che si richiede alle amministrazioni competenti per assicurare l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame.
Poiché a tali adempimenti esse devono provvedere “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, andrebbero specificate le modalità con le quali si intende rendere effettivo il predetto principio di invarianza finanziaria, considerato che la relazione illustrativa si limita a rappresentare che “Per tale articolo è stata fatta dichiarazione di esenzione dall’AIR, in relazione al ridotto impatto dell’intervento”.
Si nota che la relazione tecnica - a prescindere dalla mancanza della necessaria bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato - non reca alcun dato, al di là del generico rinvio alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili per l’Amministrazione, che consenta di chiarire l’effettivo impatto sugli uffici delle attività di verifica che essi dovranno svolgere, non solo a regime, ma anche per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, dalle quali potrebbe derivare un importante sforzo amministrativo, soprattutto nella fase di prima applicazione.
15. L’art. 50 (“Entrata in vigore”), comma 1, stabilisce che “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Tale disposizione sostanzia una deroga all’ordinario termine di vacatio legis stabilito dall’art. 10 delle Preleggi, non autorizzata dalle disposizioni delle fonti normative di rango primario cui si intende dare attuazione, che, perciò, va espunta.
16. Tanto esposto, la Sezione invita il Ministero proponente a trasmettere quanto indicato al punto n. 1, per consentire alla Sezione di esprimere un parere definitivo.
P.Q.M.
Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione trasmetta la documentazione indicata in motivazione.