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18 settembre 2023
Serve ancora tempo per il Decreto del Ministero della Giustizia sulla mediazione
Così la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 1200 del 14 settembre 2023.
La Redazione
Il mondo della mediazionecivile e commerciale rimane ancora in attesa delle modifiche che il Ministero della Giustizia deve apportare al Decreto Ministeriale n. 180 del 2010 (semmai anche per sostituzione dell'originario testo) per dare completa attuazione “regolamentare” alla riforma Cartabia.

Senza quelle modifiche parte della riformarimane ancora in sospeso, ma, soprattutto, quella già entrata in vigore – come la nuova disciplina del primo incontro di mediazione – resta priva di un'organica disciplina per quanto attiene alle indennità di mediazione.

Gli organismi sono, infatti, in attesa di conoscere le tariffe da applicare poiché in questo momento nonostante il volto del primo incontro di mediazione sia cambiato (la riforma Cartabia ha previsto un primo incontro effettivo di mediazione e non più un mero incontro informativo) gli organismi possono chiedere soltanto le indennità una volta previste per quello che era un incontro in cui non c'era necessariamente un confronto effettivo sui temi della mediazione.

Orbene, il mondo della mediazione attendeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di Decreto Ministeriale di modifica: il 14 settembre 2023 Palazzo Spada lo ha spedito e reso pubblico.

Senonché, si tratta di un parere interlocutorio poiché ha ordinato al Ministero di depositare il testo con la bollinatura della Ragioneria dello Stato (il cui compito è verificare la relazione tecnica), di riferire sui profili di carattere finanziario dello schema di regolamento dopo avere acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e di depositare alcuni allegati in sostituzione di quelli illeggibili per quanto riguarda l'AIR.

In attesa dell'integrazione richiesta il Consiglio di Stato ha, tuttavia, richiamato l'attenzione sul contenuto di alcune norme che già dovrebbero essere modificate nelle more dal Governo.

Così è avvenuto, ad esempio, per le norme giusta le quale l'organismo pubblico richiedente l'iscrizione nel registro attesti la compatibilità del servizio di mediazione con l'attività istituzionale.

Qui secondo il Consiglio di Stato pare opportuno «che siano definiti parametri di riferimento per tale attestazione, per conferire oggettività agli eventuali profili di inconciliabilità delle attività istituzionali con il servizio di mediazione».
Peraltro, le medesime esigenze di oggettività sono state ravvisate anche con all'articolo 11 comma 2 lettera b) con riferimento ai requisiti di serietà per l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione.

Inoltre, Palazzo Spada sottolinea come la procedura di verifica del mantenimento delle condizioni per l'iscrizione degli organismi e degli enti predisposta dal Ministero debba essere disciplinata per escludere che la sospensione prevista possa derivare anche solo da mera inerzia del medesimo responsabile ma soltanto da una procedura di verifica dei requisiti.

Il Consiglio di Stato richiama poi l'attenzione del Ministero sulla prevista  disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 46 recante «Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione secondo cui “alle procedure di mediazione “iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati di cui all'articolo 43, comma1, fino all'approvazione dell'adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto».
Qui il Consiglio di Stato ha osservato che i rinvii ad altri articoli dello schema in esame, contenuti nella disposizione richiamata, non rendono una definizione immediata della platea dei destinatari della stessa disciplina, con ovvi effetti sotto il profilo della comprensione del testo.

Infine, l'entrata in vigore: per Palazzo Spada deve essere espunta la norma secondo cui il decreto «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Ed infatti, questa disposizione per il Consiglio di Stato «sostanzia una deroga all'ordinario termine di vacatio legis stabilito dall'art. 10 delle Preleggi non autorizzata dalle disposizioni delle fonti normative di rango primario cui si intende dare attuazione».
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