
Il ritardo nella nomina del difensore d'ufficio e quello nella comunicazione della rinuncia all'imputato hanno posto quest'ultimo in una condizione di minorata difesa, cioè nell'impossibilità di determinarsi consapevolmente in ordine alla nomina di un nuovo difensore; si imponeva, dunque, un intervento ex officio tale da colmare quel deficit, attraverso la nomina di un difensore di ufficio.
La vicenda in esame può essere così sintetizzata: la Corte d'Appello, edotta dalla rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia del ricorrente, non nominava un difensore d'ufficio
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 10 novembre 2022, la Corte di appello di Milano, investita dall'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato, rigettava l'appello.
Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che deduce:
1. Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c, 108, 97, comma 1, cod. proc. pen., 28 disp. att. cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato, sia la richiesta del termine a difesa avanzata dal nuovo difensore di fiducia, nominato dall'imputato (detenuto per altro titolo) solo due giorni prima della udienza, sia la richiesta di differimento della stessa udienza camerale non partecipata, giacché prive entrambe di concreto interesse, essendo ormai decorso il termine per il compimento di qualsivoglia attività processuale e per esercitare altre facoltà defensionali. Il 21 settembre 2022 l'avv. C. (precedente difensore di fiducia del ricorrente) riceveva la notifica dell'avviso di fissazione della udienza di appello per il 10 novembre 2022. Il giorno successivo, lo stesso avv. C. comunicava alla Cancelleria della Corte (III Sez. pen.) di non rivestire più la qualità di difensore fiduciario dell'imputato, avendo rinunziato al mandato. La Corte, edotta della rinuncia al mandato, non nominava un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. solo in data 8 novembre l'imputato (detenuto per altro titolo) nominava un nuovo difensore di fiducia nella persona dell'avv. G.C., che avanzava immediatamente (via p.e.c.) istanza di differimento per proprio legittimo impedimento e richiedeva altresì termine a difesa per poter esaminare gli atti. Entrambe le richieste erano rigettate, attesa la concreta inanità dei richiesti differimenti e termine a difesa, visto che, non essendo stata richiesta la trattazione orale, ogni attività processuale ed ogni facoltà era oramai preclusa.
2. Inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 178, lett. c, 23 bis I. 149/2020), atteso che la Corte di merito aveva ritenuto di procedere nell'assenza dell'imputato, detenuto in carcere per altra causa; l'ordine di traduzione inizialmente trasmesso alla Casa circondariale di detenzione era stato infatti revocato, non avendo l'imputato, o il suo difensore, chiesto tempestivamente di esser presente e di voler celebrare il giudizio di impugnazione con trattazione orale ed in presenza. Con la conseguente nullità del giudizio celebrato in assenza e della sentenza impugnata;
2. violazione della legge penale processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte rigettato i motivi di gravame proposti nel merito della responsabilità, quanto a ritenuta attendibilità del narrato proveniente dalla persona offesa.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è fondato; il secondo ed il terzo restano assorbiti.
1.1. Ciò che nella descritta fattispecie processuale, accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, appare rilevante, non è tanto il rispetto formale delle disposizioni processuali che regolavano, ratione temporis, il rito nei giudizi di impugnazione (artt. 23 e ss. d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con la legge di conversione è stata attuata la fusione, per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti-legge c.d. "Ristori" -bis -ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto il testo di riferimento per le norme emergenziali), quanto la concreta possibilità offerta all'imputato detenuto (per altra causa) di conoscere della intervenuta rinunzia al mandato da parte del proprio difensore di fiducia, così da esercitare in proprio le conseguenti opzioni processuali (prima fra tutte la nomina di un nuovo difensore di fiducia, in tempo utile per consentire a questi di esercitare le proprie facoltà, anche con riguardo alla scelta del rito o al concordato, ai sensi dell'art. 599 bis, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.), oltre alla mancata nomina immediata, da parte della Corte, edotta della rinuncia al mandato, di un difensore di ufficio all'imputato rimasto privo di assistenza. Vero è che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia resta senza effetto fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o alla nomina di quello di ufficio; ma di fatto, per effetto del ritardo della Corte nella nomina di un difensore di ufficio e per il deficit di comunicazione dell'occorso all'imputato, questi è rimasto in concreto privo di difesa tecnica, con la conseguenza che non ha potuto esercitare le facoltà di natura tecnico-giuridica, che solo la difesa tecnica avrebbe potuto sugç erire o consigliare. Né si tratta, in questo caso, di abuso del diritto, giacché l'impasse si è verificata per la prima volta nel processo e non è stato determinato dall'imputato.
1.1.1. Ciò posto, deve in primo luogo stabilirsi se sia o meno doverosa da parte del giudice che procede, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, la tempestiva nomina di un difensore di ufficio, in assenza di nomina di altro difensore di fiducia. Sul punto, occorre dare atto dell'orientamento non univoco della giurisprudenza di legittimità, che talvolta si è espressa nel senso dell'insussistenza dell'obbligo immediato di nomina (art. 97, comma 1, cod. proc. pen.), in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052), in altre occasioni ha invece rilevato che la nomina (tempestiva) è dovuta a pena di nulliti3 (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603; Sez. 5, n. 23884 del 1/3/2019, Rv. 277244-01).
Il Collegio ritiene di dover ribadire la sussistenza di un tale obbligo, in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all'effettività del diritto alla difesa tecnica.
1.1.2. Ed invero, si è già poco sopra affermato che il ritardo nella nomina del difensore di ufficio e quello nella comunicazio11e della rinuncia all'imputato hanno posto quest'ultimo in una condizione di mino1"ata difesa, cioè nell'impossibilità di determinarsi consapevolmente in ordine alla nomina di un nuovo difensore; si imponeva, dunque, un intervento ex officio tale da colmare quel deficit, attraverso la nomina di un difensore di ufficio (così da ultimo, Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024).
1.1.3. Un diverso apprezzamento del quadro normativo finirebbe per risultare in contrasto con i principi elaborati dalla Cort,1 di Strasburgo, che ha più volte segnalato la necessità di assicurare il pieno contraddittorio attraverso l'effettività della difesa, se del caso anche attraverso la concessione di idonei termini volti a realizzare tale obiettivo (si rinvia a Corte EDU, 27/04/2006, Sannino, c. Italia; Corte EDU 21/04/1998, Daud c. Portogallo).
Nel contempo, deve valutarsi l'effettività della difesa, che non può essere nelle more demandata solo formalmente al difensore rinunciante, evidentemente non più interessato alla difesa tecnica e al contempo confidante nella tempestività dell'intervento sostitutivo del giudice che procede. Il Giudice deve infatti valutare se, nonostante la rinuncia, la difesa sia comunque in concreto assicurata, essendo ammissibili episodiche sostituzioni ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma non situazioni caratterizzate da una permanente assenza del difensore rinunciante, che finirebbe per essere equiparata ad un abbandono della difesa, ricorrendo il quale dovrebbe differirsi la trattazione del processo, onde consentire il pieno esercizio del mandato al nuovo difensore designato.
2. Sulla scorta dei rilievi fin qui formulati, dev1:i prendersi atto clel fatto che la fase di impugnazione si è svolta fino all'8 novembre 2022 senza la nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia, risalente al 22/9/2022. Il che ha, come già sopra evidenziato, impedito all'imputato di esercitare favorevoli opzioni e strategie difensive ed ha, del pari, impedito al difensore di chiedere che il giudizio di appello si celebrasse con la presenza delle parti. l\lon ricorre dunque una situazione riconducibile fisiologicamente cilla sfera di opercitività dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., ma una situazione patologica, tale da determinare la nullità del processo, nullità che deve ricondursi alla mancanza del difensore e che comunque, anche se riferita all'intervento e all'assistenza dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è stata tempestivamente eccepita ai sensi e agli effetti dell'art. 180 cod. proc. pen. Non ricorrevano, d'altro canto, profili di violazione del dovere di lealtà e correttezza, implicanti uno strumentale esercizio della facoltà di rinuncia.
3. L'accoglimento del motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.