Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 febbraio 2020 che condannava P.A., titolare di un negozio di vendita dell'usato, alla pena di legge per il reato di cui all'art. 335 cod. pen..
Si contesta a P. di avere sottratto un lampadario, un appendine da muro e una lampada appartenenti a terzi, sottoposti a sequestro preventivo il 26 novembre 2015 e a lui affidati in custodia.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, come unico motivo, la violazione di legge per non avere dichiarato l'esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità dello stesso. La Corte di appello ha rigettato l'istanza della difesa sul presupposto che si tratti di una condotta "reiterata nel tempo e, soprattutto, nell'esercizio di una attività professionale". Il reato di cui all'art. 335 cod. pen. è di natura istantanea ed è da ritenersi commesso alla data di accertamento dell'omessa custodia delle cose sequestrate (1 dicembre 2017).
Motivi della decisione
1. II ricorso è fondato.
La pluralità di oggetti non rinvenuti non può valere a conferire abitualità all'azione e l'esercizio di un'attività professionale piuttosto che un'altra, non può provocare il mutamento della struttura della condotta, vertendo nel caso di una condotta comune.
4. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio, In relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, dovendo la Corte di appello di Catania conformarsi al principio di diritto sopra indicato,
P.Q.M.