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19 settembre 2023
La richiesta di restituzione della caparra versata dal de cuius implica l’assunzione della qualità di erede

La domanda di scioglimento del contratto preliminare ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari. Pertanto, non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma presuppone, necessariamente, l'assunzione di una posizione contrattuale.

La Redazione

La Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'attore diretta ad accertare il suo diritto alla restituzione della caparra versata dalla madre, ora deceduta, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto di un appartamento. Accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla società immobiliare relativa all'accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto, con diritto a trattenere la caparra ricevuta.
A fondamento della sua decisione, la Corte territoriale sosteneva che «avendo l'attore chiesto dopo il decesso della madre la restituzione della caparra versata, egli aveva assunto con tale comportamento concludente la qualità di erede del genitore, con l'effetto che la successiva intimazione ad adempiere era stata validamente comunicata nei suoi confronti dalla società promittente venditrice, che, non avendo ricevuto alcun riscontro, legittimamente era receduta dal contratto, tenuto anche conto che in quel momento il termine fissato per la stipula del contratto definitivo stabilito nel preliminare era già trascorso, con conseguente suo diritto a trattenere la caparra».
Sulla questione, il Giudice del gravame aggiunge che la mancanza, alla data del recesso, del certificato di agibilità dell'immobile non concretasse alcun inadempimento della società immobiliare, in quanto si trattava di un mero ritardo nel suo rilascio, tale di per sé da non impedire la conclusione del contratto definitivo di compravendita.

La controversia giunge in Cassazione. Secondo l'attore, ha errato la Corte d'Appello nell'averlo considerato erede per aver accettato, per facta concludentia, l'eredità della madre poiché non ha mai chiesto la restituzione della caparra versata dalla de cuius, ma si era limitato a richiedere delucidazioni in merito alle intenzioni della società, ponendo in essere dunque atti solo conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Ribadendo in via preliminare che l'accettazione dell'eredità può avvenire sia in forma espressa che tacita, la Cassazione sostiene che «la domanda di restituzione della caparra confirmatoria versata in sede di contratto non può essere equiparata ad una mera richiesta di pagamento di un credito o di somme di denaro dovute in favore del de cuius, nei cui confronti, se compiuta dal chiamato all'eredità, appare obiettivamente prevalere la funzione conservativa, non implicante accettazione tacita, essendo la richiesta di pagamento di un credito del de cuius una iniziativa diretta ad assicurare l'integrità del patrimonio ereditario».
Per contro, ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, in quanto implica la volontà del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento dell'apertura della successione e dunque «l'esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del de cuius ma che presuppone, necessariamente, l'assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione della de cuius e quindi l'assunzione implicita della qualità di erede».

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso con sentenza n. 26690 del 18 settembre 2023.