Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino del 24 luglio 2020 che aveva condannato l'imputata L. E. M. per i reati di cui agli artt. secondo comma, cod. pen. e 574-bis cod. pen.
In particolare, la Corte di appello dichiarava il difetto di giurisdizione per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. ed eliminava la relativa condanna, riducendo la provvisionale in favore della parte civile e confermando per il resto.
All'imputata era stato contestato:
- il reato di cui agli artt. 81 e 388, secondo comma cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva eluso il provvedimento del Tribunale di Torino del 2016 che, nel regolare in sede di separazione dei coniugi l'affidamento della figlia minore, nata nel dicembre 2012, aveva stabilito che fosse onere della madre curare e pagare i trasferimenti della minore verso l'Italia per trascorrere con l'altro genitore un periodo di 4 settimane nelle vacanze estive ed invernali (dal dicembre 2017 e ancora in atto);
- il reato di all'art. 574-bis cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a aveva eluso il suddetto provvedimento del Tribunale di Torino del 2016, omettendo di fare quanto disposto per i viaggi della minore nel dicembre 2016 e nell'agosto 2017, così trattenendo all'estero la figlia contro la volontà del padre, impedendo così a quest'ultimo l'esercizio della responsabilità genitoriale.
In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la imputata responsabile del reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. con riferimento alle condotte del dicembre 2016 e dell'agosto 2017 e del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. per il periodo decorrente dal dicembre 2017.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputata e la parte civile, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso della parte civile.
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto dirimente, ai fini della giurisdizione italiana, la fissazione in Italia della residenza abituale della minore, nella specie ritenuta mancante in quanto la bambina all'epoca dei fatti viveva negli Stati Uniti d'America come previsto dal provvedimento di affidamento.
Tale conclusione è illogica in quanto il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. ha ad oggetto anche la condotta di "trattenimento all'estero" del figlio minore, così impedendo l'esercizio da parte dell'atro genitore della responsabilità genitoriale nel luogo ove risiede, dove si realizza l'offesa del reato (nella specie, l'Italia).
2.2. Ricorso della imputata M..
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della omessa risposta ai motivi di appello decisivi.
La condanna per il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. si riferisce a due soli episodi avvenuti nel dicembre 2016 e nell'agosto 2017 e la Corte di appello si è limitata a motivare in modo generico e carente, evidenziando soltanto che non vi era la prova - ma soltanto una mera allegazione - che in tali periodi la imputata fosse disoccupata e quindi impossibilitata a sopportare i costi dei trasferimenti della figlia verso l'Italia e lumeggiando su episodi estranei (in quanto successivi) alla imputazione.
Quanto al primo tema (la disoccupazione) la Corte ha omesso di considerare (di qui il travisamento della prova) i documenti (ovvero la sentenza civile definitiva) prodotti in primo grado che dimostravano il suo stato di disoccupazione che le impediva di sopportare da sola i costi dei viaggi in contestazione.
La ricorrente con tale documentazione aveva dimostrato di aver proposto nel dicembre 2016 l'appello incidentale avverso la sentenza del 2016 che stabiliva le modalità dell'affidamento della minore, proprio per contestare il punto relativo ai costi dei viaggi, in quanto all'epoca disoccupata e priva di altri redditi, e che la Corte di appello aveva accolto con sentenza definitiva del dicembre 2017 tale impugnazione.
In particolare, la sentenza civile, nel dare atto che la imputata aveva reperito un lavoro solo successivamente all'estate 2017, aveva comunque stabilito una riduzione al 50% degli oneri a suo carico per i viaggi, considerando la sua capacità contributiva.
2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 388, secondo comma, cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il concetto di elusione di cui al reato previsto dall'art. 388, secondo comma, cod. pen. richiedeva un quid pluris (il ricorso ad atti fraudolenti o simulati, ovvero un inadempimento in mala fede) rispetto al mero inadempimento del provvedimento del giudice e comunque il reato va escluso là dove sia un'impossibilità oggettiva sopravvenuta anche solo temporanea all'adempimento.
Le prospettazioni difensive (con le quali era stata argomentata la insussistenza del reato) sono state respinte con motivazione assertiva.
Le risultanze dibattimentali avevano dimostrato come la ricorrente avesse, a fronte di obiettive ragioni, che le impedivano di adempiere (come illustrate nel primo motivo), cercato tempestivamente soluzioni concordate alternative per consentire all'altro genitore di realizzare le visite, quindi non "impedendo" il suo diritto di visita.
Era stato piuttosto il padre della bambina a pretendere di imporle forme economiche "compensative" in danno della minore (pagare lui i biglietti eliminando per sei mesi il mantenimento della minore).
E' emerso invero che il padre della minore si è recato negli USA prendendo regolare contatto con quest'ultima e che, quando la ricorrente era in condizioni economiche per sostenere il viaggio, ha condotto la minore in visita al padre.
In ogni caso, la ricorrente ha agito immediatamente per la modifica delle condizioni della separazione ordinate dal giudice e la sua richiesta è stata accolta con la modifica delle stesse, accertando che nel frattempo la ricorrente aveva reperito un nuovo lavoro.
Tutte le sopraindicate circostanze rilevavano ai fini del dolo e dell'esimente dell'art. 54 cod. pen.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso della imputata è fondato e va accolto.
1.1. In primo luogo, va ribadito il principio, secondo cui il reato di cui all'art. 388, secondo comma cod. pen. in tema di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori si perfeziona nel luogo in cui debbono essere adempiute le prescrizioni del giudice, e perciò in quello presso il quale la minore doveva essere visitata, nei giorni a ciò destinati, dal genitore avente diritto (Sez. 6, n. 10270 del 2009, non mass.)
Quanto poi alla condotta tipica del reato in questione, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui il mero inadempimento del provvedimento del giudice nella suddetta materia non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite dell'altro genitore non affidatario (o collocatario), ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede (Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, Rv. 284467; Sez. 6, n. 12976 del 19/02/2020, Rv. 278756).
Questa più recente esegesi valorizza il dato letterale del tratto tipico della condotta penalmente rilevante della fattispecie di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. - la "elusione" - che evidentemente non può essere equiparata ad ogni inadempimento del provvedimento del giudice in materia di affidamento dei minori.
Occorre, pertanto, che il genitore si sottragga all'obbligo di consentire l'esercizio di visita con condotte pretestuose fraudolente o simulate, ovvero con l'adozione di comportamenti in concreto volti a rendere - senza alcuna ragione - le occasioni di incontro più difficoltose.
Questa impostazione è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite, là dove hanno chiarito che le previsioni incriminatrici di cui ai primi due commi dell'art. 388 cod. pen. tutelano la "effettività" della tutela giurisdizionale e che oggetto del presidio penale non è la mera inosservanza ma la elusione del provvedimento del giudice, consistente in condotte accompagnate da atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l'adempimento, sempre che non si tratti di comportamento che richieda l'infungibile facere dell'obbligato (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937).
1.2. Nel caso in esame, è stato accertato che, dopo la sentenza, pubblicata il 28 aprile 2016, che aveva stabilito in sede di separazione dei coniugi le modalità del diritto di visita della loro figlia minore, la ricorrente aveva accompagnato la bambina ad agosto 2016 in Italia e ad ottobre 2016 l'ex marito aveva fatto visita alla minore negli Stati Uniti; che la ricorrente si era rivolta, prima dell'inadempimento del Natale 2016, al giudice civile (con l'appello incidentale alla sentenza) per ottenere la modifica delle condizioni onerose (quanto ai costi dei viaggi); che la modifica era stata in parte disposta con sentenza del 14 dicembre 2017, che aveva posto a carico di entrambi i genitori i costi dei viaggi della minore in Italia; che nel frattempo la ricorrente aveva fatto presente all'ex marito di non poter sostenere i costi del viaggio, cercando un accordo (che peraltro non veniva raggiunto per le condizioni offerte da quest'ultimo di compensare le spese di viaggio con il mantenimento dovuto per la minore per i due mesi di soggiorno in Italia).
In tale contesto si sono verificate le condotte addebitate alla ricorrente (dicembre 2016 e agosto 2017).
Con l'appello la ricorrente aveva posto in evidenza tali circostanze, nonché il fatto di non aver mai ostacolato il diritto di visita dell'ex marito ma di aver incontrato solo problematiche economiche nel rispettare gli impegni assunti.
La Corte di appello si è limitata a rilevare che non risultava provato lo stato di disoccupazione della ricorrente nel periodo antecedente al dicembre 2017, non considerando invece che difettava nella specie una condotta elusiva addebitabile all'imputata nel senso sopra precisato: non si versava infatti in una ipotesi di adempimento che richiedeva un infungibile facere della obbligata, posto che le difficoltà che aveva incontrato la ricorrente erano soltanto di ordine economico tanto da cercare un accordo sul punto con l'ex marito; in ogni caso, la ricorrente si era rivolta al giudice per ottenere la modifica in melius delle condizioni
economiche dei viaggi in Italia della minore (effettivamente in parte ottenuta).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché relativamente alla contestazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen. il fatto non sussiste.
2. Quanto al ricorso della parte civile, va rilevato che nel caso in esame, prima ancora di questione in tema di giurisdizione, difetti la condotta tipica del reato, ovvero il trasferimento o il "trattenimento" all'estero della minore, essendo stato contestato alla ricorrente il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. per non aver dato seguito alle visite della minore, previste dal giudice italiano del dicembre 2016 e dell'agosto 2017, da compiere in Italia in caso di disaccordo dei genitori.
Il provvedimento del giudice aveva stabilito che la minore era affidata ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, residente all'estero (Stati Uniti d'America), prevedendo anche un calendario di incontri del padre con la minore da seguire in caso di disaccordo dei genitori sulle modalità di esercizio delle prerogative genitoriali (alcuni incontri presso la minore, altri presso il padre in Italia).
Quindi la condotta contestata si esauriva in definitiva nel mancato ottemperamento al provvedimento del giudice che aveva stabilito le modalità di visita da parte del genitore, residente in Italia. Condotta che di per sé non veniva quindi ad impedire al genitore non collocatario di esercitare presso la residenza del minore il suo ruolo genitoriale e che poteva essere tutelata, in sede propria, con la modifica delle condizioni di collocamento della minore.
Come si è detto, nel procedimento civile definito nel dicembre 2017 si è provveduto soltanto a modificare le condizioni economiche delle visite in Italia, confermando per il resto le condizioni di collocamento della minore.
Rispetto a tali fatti già il giudice di primo grado aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. per la mancanza dell'evento tipico del reato (l'impedimento alla persona offesa di mantenere le relazioni con la figlia minore), ritenendo i fatti punibili a titolo dell'art. 388, secondo comma cod. pen.
Per converso, aveva diversamente qualificato i fatti originariamente ascritti per il periodo successivo sotto tale ultimo reato nel più grave reato di cui all'art. 574-bis cod. pen.
Peraltro, così facendo, il Tribunale non si era avveduto che la condotta contestata era limitata al solo mancato adempimento delle visite da effettuare in Italia.
Né questa Corte può in questa sede qualificare i fatti nella veste giuridica originaria, difettando nella stessa imputazione la individuazione della condotta elusiva, nei termini indicati al paragrafo precedente, e non avendo nulla allegato la parte civile ricorrente a sostegno della impugnazione su tale segmento della condotta.
3. Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i fatti contestati non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.