
Con Provvedimento 7 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Mod. IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2023.
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 7 febbraio 2023, ha approvato il nuovo Modello IVA 74-bis. L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel
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A partire da tale data, infatti, i termini fallimento, procedura fallimentare, fallito, nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, sono state sostituite, rispettivamente, con le espressioni liquidazione giudiziale, procedura di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato a liquidazione giudiziale ( |
Pertanto, nella nuova versione del Mod. IVA 74-bis, non figurano più i termini fallimento e curatore fallimentare; tale terminologia permane, invece, nelle istruzioni di compilazione del Mod. IVA 2023, in quanto riferito all'intero anno d'imposta 2022.
Ai sensi dell'
- dal curatore; o
- dal commissario liquidatore;
entro 4 mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, con la precisazione che, qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
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Una copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. |
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio alla data di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della procedura concorsuale, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, gli adempimenti previsti dal
Le fatture devono essere emesse entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare, inoltre, la dichiarazione annuale
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta;
- il secondo per le operazioni registrate successivamente.
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In aggiunta all'adeguamento lessicale sopra descritto, si segnala che, in relazione agli acquisti in split payment da riportare a rigo AF21, è stata soppresso il richiamo alle operazioni per le quali l' |