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19 settembre 2023
Modello IVA 74-bis e procedure concorsuali

Con Provvedimento 7 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Mod. IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2023.

La Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 7 febbraio 2023, ha approvato il nuovo Modello IVA 74-bis. L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 14/2019 (CCI), in vigore dal 15 luglio 2022.

attenzione

A partire da tale data, infatti, i termini fallimento, procedura fallimentare, fallito, nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, sono state sostituite, rispettivamente, con le espressioni liquidazione giudiziale, procedura di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (art. 349, CCI).

Pertanto, nella nuova versione del Mod. IVA 74-bis, non figurano più i termini fallimento e curatore fallimentare; tale terminologia permane, invece, nelle istruzioni di compilazione del Mod. IVA 2023, in quanto riferito all'intero anno d'imposta 2022.

Il Modello IVA 74-bis

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998, in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata:

  • dal curatore; o
  • dal commissario liquidatore;

entro 4 mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, con la precisazione che, qualora il termine cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

attenzione

Una copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio alla data di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 74-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della procedura concorsuale, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633/1972, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.

Le fatture devono essere emesse entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare, inoltre, la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli:

  • il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta;
  • il secondo per le operazioni registrate successivamente.

attenzione

In aggiunta all'adeguamento lessicale sopra descritto, si segnala che, in relazione agli acquisti in split payment da riportare a rigo AF21, è stata soppresso il richiamo alle operazioni per le quali l'IVA è stata ricompresa nella liquidazione periodica.

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