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20 settembre 2023
Il caso processuale: esclusione della deroga di competenza territoriale del giudice
La pattuizione convenzionale di un foro indicata in un contratto, senza indicazione espressa del suo carattere di esclusività, comporta che tale criterio di collegamento si aggiunga agli altri contratti stipulati tra le stesse parti?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fideiussione

ilcaso

Con il decreto ingiuntivo era stato ingiunto alla debitrice società beta, nonché ai garanti il pagamento della somma in forza di un contratto di conto corrente e di tre aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca. Con l’atto di citazione in opposizione, i garanti eccepivano l’incompetenza per territorio, nonché la titolarità attiva del credito in capo all’opposta; quindi, sostenevano la nullità parziale della fideiussione per violazione, infine, che il decreto opposto era stato emesso nei loro confronti per un importo superiore al limite della garanzia prestata.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 29 c.p.c., l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito. Nonostante la chiara lettura della norma, tuttavia, come indicato in giurisprudenza, il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione (Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 19714 del 25.07.2018).

La procedura

esempio

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori (Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 21362 del 06.10.2020).

La soluzione del giudice

ildiritto

Osserva il Tribunale adito che gli opponenti avevano sollevato eccezione di incompetenza per territorio per essere competente, a loro dire, altro Tribunale. L'eccezione in questione si fondava sulla clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta all'art. 13 del contratto di apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca e sul carattere accessorio della causa concernente la posizione dei garanti rispetto a quella concernente la posizione della debitrice principale. Premesso ciò, il credito ingiunto riguardava non uno, ma quattro rapporti contrattuali (conto corrente e tre aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca), e che un solo contratto tra i quattro conteneva una clausola che individuava il foro indicato dalle parti in via esclusiva. Quanto agli altri contratti, essi o non contenevano alcuna clausola di deroga ai criteri legali in tema di competenza per territorio derogabile, o indicano il foro del primo contratto, ma non in via esclusiva. Per questi ultimi, secondo il Tribunale, la pattuizione convenzionale di un foro, senza indicazione espressa del suo carattere di esclusività, comporta che tale criterio di collegamento, lungi dal sostituirsi a quelli legali, si aggiunga semplicemente ad essi, con la conseguenza che quelli previsti dal Codice di rito continuano ugualmente ad applicarsi. Deve altresì rilevarsi che entrambe le clausole in esame, pur nella loro diversità, prevedevano il foro deciso dalle parti per eventuali “contestazioni” nascenti dal contratto, mentre nella specie non era stata sollevata alcuna contestazione concernente specificamente l'apertura di conto corrente, essendosi focalizzata, piuttosto, su altri aspetti la controversia tra le parti. Pertanto, la deroga ai criteri legali in materia di competenza per territorio, anche ove, solo in astratto, sussistente, non potrebbe neppure operare in concreto. A quanto precede, inoltre, i due fideiussori, odierni opponenti, erano estranei alla pattuizione derogativa della competenza e che, se l'art. 31 c.p.c., richiamato in proposito dai medesimi, prevede la possibilità di proporre la domanda accessoria al giudice territorialmente competente per la domanda principale, non prevede, al contrario, alcun obbligo in tal senso. 

In conclusione, il giudice ha deciso sul rigetto dell'eccezione in esame. Quanto al merito, l'opposizione è stata rigettata.