Con la pronuncia in commento, la Cassazione enuncia anche un nuovo principio di diritto in relazione alla sentenza n. 77/2018 della Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c..
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine da un ricorso per opposizione al rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso da parte dell’Avv. A. D. per l’attività svolta quale difensore d’ufficio.
Con ordinanza del 17.6.2022, il Tribunale di Bari accolse l’opposizione e compensò integralmente le spese di lite.
Ricorre per cassazione l’Avv. A. D. sulla base di due motivi.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, la violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale compensato tra le parti le spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di legge: violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111 Cost., comma VI c.p.c carenza e illogicità della motivazione”, perché la motivazione “si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio” sarebbe scarna ed incomprensibile, nonché priva dell’indicazione delle gravi ragioni ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite.
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (sentenza Cass. n. 15495 del 16.05.2022).
Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell’art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022).
Occorre rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell’introduzione nell’ordinamento della norma dichiarata illegittima. Pertanto, l’apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso deve essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità va dunque affermato il presente principio di diritto: ”Poiché gli effetti di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell’ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per Cassazione sia denunciata – ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. Civ. – la violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc.civ. ( nel testo modificato dall’art. 13 , comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni , nella legge 10 novembre 2014, n. 162), la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi”.
Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché “concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “ a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. N. 2883/2014; n. 21157 del 07.082019).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” normativamente previste; il giudice, è tenuto, infatti ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3 , ordinanza n. 15431 del 2011).
Nella specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tant’è che il giudice del Tribunale di Bari si limita ad affermare apoditticamente che, nonostante l’accoglimento totale della domanda della ricorrente, “le spese del giudizio si ritiene opportuno compensare”.
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.