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20 settembre 2023
Il reato di omicidio nautico fa il suo ingresso nel Codice penale

Ok definitivo della Camera: il testo della proposta diventa dunque legge, andando a modificare il Codice penale e il Codice di procedura penale per introdurre il reato di omicidio nautico e quello di lesioni personali nautiche.

La Redazione

Con 288 voti a favore e un solo contrario, la proposta di legge sull'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche passa in via definitiva alla Camera.
Dopo l'ok del Senato dello scorso febbraio, il testo della proposta diventerà legge appena dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ma cosa prevede il testo?

La proposta va a modificare il Codice penale e il Codice di procedura penale, sostituendo l'art. 589-bis c.p. in tali termini:

legislazione

«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni».

La pena passa alla reclusione da 8 a 12 anni nel caso in cui chi si trova alla guida del veicolo o di una delle unità da diporto si trovi in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La stessa pena si applica anche in caso di mancato possesso dellapatente oppure se essa sia stata sospesa o revocata oppure quando l'unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto non sia provvista di assicurazione obbligatoria.
Diminuita della metà è invece nel caso in cui l'evento non costituisca la conseguenza esclusiva dell'azione o dell'omissione del reo.
Ancora, nell'ipotesi in cui sia stata cagionata la morte di più persone oppure la morte di una o più persone in aggiunta a lesioni a una o più persone, allora si applica la pena che deve infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, fermo restando che essa non può comunque superare i 18 anni.
Il comma 2 modifica poi l'art. 589-ter c.p. stabilendo un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente dopo l'omicidio, inserendo alla rubrica il riferimento all'omicidio nautico.

Quanto al reato di lesioni personali nautiche, l'art. 590-bis c.p. prevede ora al primo comma che 

legislazione

«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime».

La pena sale dai 3 ai 5 anni e dai 4 ai 7 anni di reclusione per aver cagionato rispettivamente lesioni gravi o gravissime in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quanto alle modifiche al Codice di rito, la proposta di legge detta novità in materia di arresto in flagranza, estendendo l'obbligo di arresto già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente a quello nautico commesso con le stesse aggravanti. Arresto facoltativo in flagranza, invece, nel caso delle lesioni nautiche gravi o gravissime.
Non si procede invece all'arresto obbligatorio in flagranza nell'ipotesi in cui il conducente si sia immediatamente fermato adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi e mettendosi a disposizione delle Forze di polizia.

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