
E non invece la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui all'art. 10, comma 2, L. n. 122/2010.
La Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado con la quale erano state dichiarate irripetibili le somme corrisposte dall'INPS all'attuale controricorrente a titolo di indennità di accompagnamento. A fondamento della decisione, la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 10, comma 2,
Contro tale pronuncia, l'INPS propone ricorso per cassazione ritenendo che la norma da applicare fosse invece l'
Con l'ordinanza n. 26367 del 12 settembre 2023, la Suprema Corte accoglie il ricorso ricostruendo la vicenda in esame: il controricorrente era stato dichiarato invalido al 100% dalla Commissione medica che invece non ritenne sussistente la condizione sanitaria necessaria per l'indennità di accompagnamento. Il Comune poi, che all'epoca gestiva le pratiche di invalidità civile, era incorso in errore emettendo un decreto con il quale concedeva all'interessato anche l'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò emerge che sin dall'origine il controricorrente non aveva i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e in tal caso, la Cassazione afferma che la disciplina applicabile è quella generale, non potendo trovare applicazione quella sull'indebito assistenziale.
Come ricorda la Cassazione, infatti,
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«nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' |
Segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato irripetibili le somme corrisposte dall’Inps all’odierno ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento con condanna dell’Istituto a restituire le somme coattivamente recuperate e con rigetto della domanda riconvenzionale dell’Istituto al pagamento delle somme ancora dovute relativamente al periodo 2006 – 2012.
Riteneva la Corte d’appello che fosse applicabile l’art.10, co.2 l. n.122/10 che rinvia all’art.55, co.5 l. n.88/89, il quale esclude la ripetizione delle somme indebitamente pagate dall’ente previdenziale, salvo il caso di dolo del percettore. Nella fattispecie concreta, la Corte non ravvisava alcun dolo in capo all’odierno ricorrente.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo.
La parte privata resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2033 c.c. per avere la Corte applicato l’art.10, co.2 l. n.122/10 quando invece la norma da applicare è l’art.2033 c.c.
Il motivo è fondato.
I fatti possono ricapitolarsi come segue.
L’attuale controricorrente fu dichiarato invalido civile al 100% dalla Commissione Medica, che invece ritenne insussistente la condizione sanitaria necessaria per l’indennità di accompagnamento. Il Comune di Piacenza, che all’epoca gestiva le pratiche di invalidità civile, incorse in errore ed emise un decreto che concedeva, oltre alla pensione per invalidità civile al 100%, anche l’indennità di accompagnamento.
Da tale quadro fattuale emerge che l’odierno controricorrente, sin dall’origine, non aveva i requisiti per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
Nel caso di mancanza ab origine di tutti i requisiti necessari al trattamento assistenziale, la disciplina dell’indebito è quella generale, senza che possa trovare applicazione il sottosistema normativo dell’indebito assistenziale.
Questa Corte (Cass.4600/21) ha stabilito tale principio in un caso analogo al presente, dove vi era stato il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% ma non anche dei requisiti per l’indennità di accompagnamento, la quale era stata concessa in base a un erroneo decreto del Prefetto (qui l’errore è del Comune). In tale precedente, questa Corte ha statuito che nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 c.c. e ha ritenuto ripetibili, secondo l’ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base dell’errore compiuto nel decreto prefettizio.
La sentenza non si è uniformata a tale principio e va così cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per gli accertamenti conseguenti e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di parte controricorrente.