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20 settembre 2023
In difetto ab origine dei requisiti per l’indennità di accompagnamento si applica la disciplina dell’indebito civile

E non invece la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui all'art. 10, comma 2, L. n. 122/2010.

La Redazione

La Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado con la quale erano state dichiarate irripetibili le somme corrisposte dall'INPS all'attuale controricorrente a titolo di indennità di accompagnamento. A fondamento della decisione, la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'art. 10, comma 2, L. n. 122/2010 che rinvia all'art. 55, comma 5, L. n. 88/1989 che esclude la ripetizione delle somme pagate indebitamente all'ente previdenziale, salvo il caso del dolo del percettore, che nel caso in esame non era stato ravvisato.
Contro tale pronuncia, l'INPS propone ricorso per cassazione ritenendo che la norma da applicare fosse invece l'art. 2033 c.c..

Con l'ordinanza n. 26367 del 12 settembre 2023, la Suprema Corte accoglie il ricorso ricostruendo la vicenda in esame: il controricorrente era stato dichiarato invalido al 100% dalla Commissione medica che invece non ritenne sussistente la condizione sanitaria necessaria per l'indennità di accompagnamento. Il Comune poi, che all'epoca gestiva le pratiche di invalidità civile, era incorso in errore emettendo un decreto con il quale concedeva all'interessato anche l'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò emerge che sin dall'origine il controricorrente non aveva i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e in tal caso, la Cassazione afferma che la disciplina applicabile è quella generale, non potendo trovare applicazione quella sull'indebito assistenziale.
Come ricorda la Cassazione, infatti,

ildiritto

«nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.».

Segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

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