Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1.11 Tribunale di Modena, con sentenza in data 4 Aprile 2023 su richiesta dell'imputato, cui prestava consenso il pubblico ministero, ha applicato a TC la pena di mesi due giorni venti di arresto ed € 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma II lett.b) C.d.S., disponendo la sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186 co. 9 bis C.d.S. Al contempo disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6.
2. Avverso detto provvedimento ricorre la difesa del T rappresentando che nella Ipotesi in cui fosse stata mandata ·In esecuzione la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarebbe risultato mortificato il beneficio, pure previsto dalla norma suddetta (art.186 comma IX bis), secondo cui all'esito dello svolgimento positivo della sanzione sostitutiva sarebbe conseguita la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria. Chiedeva pertanto che, conformante alla giurisprudenza di legittimità sul punto, venisse disposta la sospensione della efficacia esecutiva della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.
3. Il Sostituto procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso risulta fondato.
La giurisprudenza del S.C. proprio in relazione alla compatibilità tra l'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 C.d.S., con ìl beneficio premiale di cui all'art.186 comma 9 bis C.d.S., ha avuto modo di precisare che il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetta Rv.271040). Tale approdo, reso necessario dalla esigenza di coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della norma in esame (comma 9 bis dell'art.186) la quale prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, PG in proc. Ferrarini, Rv.272531).
4.1 Ne consegue pertanto che avrebbe dovuto essere disposta dal giudice di merito la sospensione dell'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna, sospensione che può essere disposta da questa corte di legittimità ai sensi dell'art.620 lett.l. cod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non richiede alcun apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito.
5. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino all'esito della prova; sospensione della esecuzione che dispone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino all'esito della prova; sospensione dell'esecuzione che dispone.