Svolgimento del processo
Il giudice di pace di Venezia ha accolto l'opposizione proposta da G. di G. S. & C S.a.s., avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato, sulla base di verbale di accertamento del 25 novembre 2016, la violazione dell'art. 44 dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 175 del 2009, per avere con il proprio natante transitato nel bacino di S. Marco, alla velocità di 11-12-13 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser. Il Tribunale, adito dall’Amministrazione, ha confermato la decisione. Esso, per quanto qui rileva, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che l’amministrazione, in aggiunta alla prova della verifica della taratura dello strumento, avrebbe dovuto dare la prova di avere eseguito anche le periodiche verifiche di funzionalità dello strumento di rilevazione, attestando nel verbale l’esisto positivo delle stesse verifiche.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso l’Amministrazione sulla base di due motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 2697 c.c.: nel caso in esame fu prodotta la dichiarazione di verifica e taratura rilasciata dalla società produttrice, nel quale si attesta che il misuratore fu sottoposto a verifica di funzionalità e taratura, non essendoci alcuna norma da cui evincere che la verifica periodica di funzionalità dell’apparecchio debba provenire da un centro accreditato, diverso dalla ditta costruttrice. In ogni caso, il certificato di taratura, già prodotto nei precedenti gradi del giudizio, è stato nella specie emesso da un laboratorio accreditato di taratura.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 142, comma 6, del d. lgs. 285 del 1992 e dell’art. 345 del d.p.r. 495 del 1992 e del punto 5.8. dell’allegato al d.m. 282 del 2017. La decisione è censurata laddove il Tribunale ha affermato che gli accertatori avrebbero dovuto attestare a verbale la preventiva verifica di funzionalità. Invero solo con l’entrata in vigore del d.m. n. 282 del 2017, in data 13 giugno 2017, è stato introdotto l’obbligo di redigere il verbale di verifica di funzionalità iniziale e periodica dell’apparecchio di rilevamento della velocità.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura: in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018; n. 35830/2021). È stato anche chiarito che l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14957/2021). L'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni rilasciate da soggetti abilitati (Cass. n. 10463/2020), non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 9645/2016). Quando il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato sia stato prodotto, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata (Cass. n. 18354/2018). È stato ancora chiarito che «ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura» (Cass. n. 17574/2021).
La decisione impugnata non è in linea con tali principi. Invero nel caso in esame, come si riconosce nella stessa sentenza impugnata, l’Amministrazione ha prodotto non solo il decreto di omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità e il certificato di collaudo rilasciato dalla casa costruttrice, ma ha altresì prodotto «il certificato di taratura della predetta apparecchiatura rilasciato il 26 novembre 2915 dal centro accreditato T. S.r.l.». Ora tale documento, dal quale risultava che l’apparecchio era stato sottoposto alla periodica verifica di taratura, con il rilascio della apposita certificazione, bastava ad assolvere l’onere probatorio imposto all’amministrazione, non essendo richiesta una distinta verifica di funzionalità, né l’attestazione verbale dell’esito positio della verifica, con la menzione del certificato.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini l’impugnazione, alla luce del principio sopra richiamato. Ad esso si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.