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22 settembre 2023
Sono accessibili le immagini della videosorveglianza urbana?

Il TAR Marche dice sì, in quanto si tratta di documenti amministrativi ai fini del diritto di accesso. In ogni caso, però, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza altrui.

La Redazione

Il ricorrente espone di essere stato coinvolto in un incidente stradale nel quale aveva riportato delle lesioni e che la Polizia locale aveva ricostruito il fatto, in assenza di testimoni oculari, basandosi anche su un file video di videosorveglianza, concludendo che a suo carico era emersa la violazione del Codice della strada per aver omesso di dare la precedenza in sede di manovra di immissione nel flusso della circolazione.
Egli allora presentava istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere una copia del video, richiesta che era stata respinta dall'ente poiché, sulla base del Regolamento comunale per la videosorveglianza, le finalità di quest'ultima sarebbero solo quelle di sicurezza urbana e di controllo dei luoghi dove avviene il deposito illegittimo di rifiuti.
A questo punto il ricorrente impugna la nota del Comune, chiedendone l'annullamento e la condanna all'esibizione dell'atto richiesto.

Con la sentenza n. 538 del 4 settembre 2023, il TAR Marche chiarisce innanzitutto che le immagini registrate e conservate nei sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, in considerazione dell'ampia dizione di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990 e tenuto conto che si tratta di immagini già esistenti e registrate nell'esercizio di un'attività di pubblico interesse.
Ciò posto, il TAR sottolinea che la nozione di documento amministrativo è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla P.A. o da un soggetto (anche privato) alla stessa equiparato ai fini della normativa sull'accesso agli atti, purché riguardi un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente connesso con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR Marche ritiene di dover accogliere la richiesta di accesso in parte e con le cautele necessarie a tutelare il diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e di soggetti “terzi” estranei alla vicenda in oggetto. Per questa ragione, l'accesso va consentito solo per specifiche immagini dalle quali possa evincersi la dinamica del sinistro con oscuramento delle parti di immagini che invece riguardano persone o contengano dati riguardanti soggetti estranei alla vicenda.