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25 settembre 2023
Truffa nel settore dell’energia fotovoltaica
I finanzieri hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento teso all'indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell'“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici.
La Redazione
L'oggetto | Autorizzazioni all'impianto fotovoltaico |
La normativa | D.Lgs. n. 28/2011 |
La disciplina | I regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono indicati all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2011 (come sostituito dall'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 199/2021). In relazione alle procedure per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la normativa vigente prevede tuttavia anche talune eccezioni legate alla localizzazione degli impianti in questione. Si segnala, in particolare, che l'articolo 4, comma 2-bis del D.Lgs. n. 28/11 prevede, per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee, la DILA nel caso di impianti di potenza fino a 1MW, la PAS nel caso di impianti di potenza fino a 10MW, l'autorizzazione unica nel caso di impianti di potenza superiore. Si osserva che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, si reputano idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 né ricadenti entro una distanza di 500 metri da essi (art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 del D.L. n. 13/2023). |
La notizia giuridica | Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica a tutela del bilancio nazionale, ha sequestrato 10 impianti fotovoltaici. In particolare, i Finanzieri, al termine di complesse indagini, hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento teso all’indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell’“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici. Le attività esperite hanno permesso di disvelare il modus operandi posto in essere da un’unica proprietà, attraverso la costituzione di 4 società, le quali hanno realizzato un parco fotovoltaico di potenza pari a circa 9,5 Megawatt, frazionandolo in 10 impianti, asseritamente autonomi ed indipendenti, ciascuno di potenza inferiore a 1 Megawatt. La procedura adottata ha consentito, pertanto, di aggirare la normativa in tema di autorizzazioni per la realizzazione di opere di tal genere e di introitare incentivi statali, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in misura maggiore rispetto al dovuto. Ad ultimazione dell’attività di indagine - che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone fisiche per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato nonché delle 4 persone giuridiche per l’illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 - è scattato il sequestro preventivo dei dieci impianti fotovoltaici e di beni fino alla concorrenza di circa 24 milioni di euro (intero importo degli incentivi statali percepiti, considerato quale profitto del reato). |
Considerazioni | Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica. L’approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia. |
Precedenti giurisprudenziali | Ne caso sottoposto al vaglio della Corte, la realizzazione di un solo parco fotovoltaico in realtà nascondeva la realizzazione di due diverse unità produttive con minore potenza elettrica in modo da non esigere l'autorizzazione regionale. Peraltro i ricorrenti non avevano tenuto conto della dichiarata illegittimità costituzionale delle leggi della Regione e quindi del mutato quadro normativo. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i requisiti sia del fumus del reato sia del periculum in mora ed aveva proceduto al sequestro delle somme indebitamente percepite qualificate come profitto del reato. (Cass. pen. sez. VI, 27 giugno 2018, n. 29414). |