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27 settembre 2023
Il caso processuale: compromissione della consistenza patrimoniale del debitore
L'atto istitutivo di un trust è assoggettabile ad azione revocatoria?
La Redazione
L’oggetto del processo: azione revocatoria

ilcaso

La Banca aveva intrattenuto con la società beta un rapporto di conto corrente. I soci ed amministratori della società, nella stessa data si erano costituiti fideiussori per l'adempimento di qualsiasi obbligazione della società sino all'importo massimo, da ciascuno di essi garantito. Con missiva, la banca, in ragione dell'esposizione debitoria maturata dalla società correntista, revocava l'affidamento, recedendo dal relativo contratto ed intimando la società e i fideiussori al pagamento di quanto dovuto.
In seguito l'istituto di credito otteneva ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale ingiungeva alla società ed ai fideiussori il pagamento della somma richiesta. Dopo il fallimento della società, uno dei fideiussori aveva sottratto alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio alle garanzie dei creditori attraverso il compimento di atti dispositivi e, precisamente, mediante la creazione del trust.
Premesso ciò, con l'odierno atto di citazione, parte attrice aveva chiesto la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della revocatoria dell'atto istitutivo del Trust e del successivo atto di incremento.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 2901, comma 1, c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

La procedura

esempio

L'azione revocatoria è finalizzata a ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo. Essa quindi, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire a quest'ultimo di esercitare sul bene che aveva costituito oggetto dell'atto, l'eventuale successiva azione per la realizzazione del credito rimasto insoddisfatto (Trib. Trento 27 marzo 2023, n. 246).
Difatti, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (App. Venezia 18 maggio 2023, n. 1103).

La soluzione del giudice

ildiritto

Osserva il Tribunale adito che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2901 c.c., risultavano integrati tutti i presupposti necessari per esperire l'azione revocatoria ordinaria; difatti, nella vicenda vi era un atto di disposizione in forza del quale il debitore aveva modificato la propria situazione patrimoniale. L'atto istitutivo di un trust era quindi assoggettabile ad azione revocatoria posto che quello dispositivo non era soltanto l'atto col quale era stato intestato al trustee il bene conferito nel trust, in quanto l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa giustificatrice in quello istitutivo. 
La Corte di Cassazione, a conferma di tale assunto, evidenzia che pur non disconoscendosi l'importanza dell'atto dispositivo ciò «non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto, e che non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust» (Cass., sent. 13883/2020). Acclarato che anche il trust era assoggettabile a revocatoria e che, qualora il bene conferito fosse stato intestato al trustee, il suo accoglimento rendeva inefficace il relativo atto dispositivo; sicché, nella specie, occorre verificare se, nell'odierna vicenda, risultavano provati anche gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.. Più precisamente, il presupposto oggettivo dell'eventus damni, che è il danno cagionato alle ragioni creditorie per la sopravvenuta mancanza della garanzia patrimoniale del debitore, che impedisce al creditore di procedere tramite esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio credito, risulta provato. Del resto, è notorio che, perché il presupposto dell'eventus damni sussista, non è necessario che esso comprometta la consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente che realizzi una sensibile variazione quantitativa o qualitativa dello stesso. Nel caso di specie, infatti, gli atti dispositivi avevano limitato la possibilità da parte della banca di recuperare il proprio credito. Tanto bastava per potere affermare che oltre che quantitativa la diminuzione del patrimonio sia stata anche qualitativa. Appariva di conseguenza evidente che l'istituto in questione era stato impiegato per finalità del tutto estranee rispetto a quelle volute dall'ordinamento e che il trust era stato creato per ledere le ragioni vantate dai creditori.

In conclusione, in accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., il Giudice ha dichiarato inefficace nei confronti della Banca l'atto di costituzione del trust.