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La Banca aveva intrattenuto con la società beta un rapporto di conto corrente. I soci ed amministratori della società, nella stessa data si erano costituiti fideiussori per l'adempimento di qualsiasi obbligazione della società sino all'importo massimo, da ciascuno di essi garantito. Con missiva, la banca, in ragione dell'esposizione debitoria maturata dalla società correntista, revocava l'affidamento, recedendo dal relativo contratto ed intimando la società e i fideiussori al pagamento di quanto dovuto. |
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In base all' |
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L'azione revocatoria è finalizzata a ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo. Essa quindi, in caso di vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita, per consentire a quest'ultimo di esercitare sul bene che aveva costituito oggetto dell'atto, l'eventuale successiva azione per la realizzazione del credito rimasto insoddisfatto (Trib. Trento 27 marzo 2023, n. 246). |
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Osserva il Tribunale adito che nel caso di specie, ai sensi dell'
In conclusione, in accoglimento dell'azione |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. La Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese S.C. (d’ora in avanti semplicemente “la banca”) ha intrattenuto con la società C. S.r.l. (d’ora in avanti semplicemente “la società”) un rapporto di conto corrente di corrispondenza recante il n. (omissis), rinumerato (omissis), con affidamento a far data dal 24.10.2006 per un importo pari ad euro 150.000,00. I sig.ri C. A. e M. I.E., soci ed amministratori della società, nella stessa data si sono costituiti fideiussori per l’adempimento di qualsiasi obbligazione della C. S.r.l. sino all’importo massimo, da ciascuno di essi garantito, pari ad euro 150.000,00. Con missiva dell’8.3.2016 la banca, in ragione dell’esposizione debitoria maturata dalla società correntista, ha revocato l’affidamento di euro 150.000,00 recedendo dal relativo contratto ed intimando la società e i fideiussori al pagamento di quanto dovuto. In seguito l’istituto di credito ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, recante il n. 5073/2016 del 18.5.2016, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla C. S.r.l. e ai sig.ri A. C. ed E. M. I. il pagamento di euro 164.099,99 (doc. 5 attrice); in data 15.9.2016 la C. S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino (doc. 6 attrice); la banca ha depositato l’istanza di ammissione al passivo in via chirografaria per l’importo pari ad euro 174.822,47 (doc. 7 attrice) e in data 27.12.2016 il curatore dott. F. T. ha inviato la comunicazione ex art. 95 Legge Fallimentare contenente il progetto di stato passivo che prevedeva l’ammissione del credito della Banca (doc. 8 attrice); si precisa, inoltre, che in data 20.1.2017 il curatore ha inviato la comunicazione di esecutività ex art. 97 Legge Fallimentare dello stato passivo da cui si evince che il credito della Banca è stato ammesso al chirografo per euro 174.135,09.
Il sig. E. M. I., stante quanto riferito da parte attrice, nonostante lo stato di insolvenza ed il conseguente fallimento della società in data 27.6.2014 avrebbe sottratto alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio alle garanzie dei creditori attraverso il compimento di atti dispositivi e, precisamente, mediante la creazione del trust L. nominando trustee, per l’occasione, il sig. S. G. (docc. 9, 10 all. dall’attrice). Con l’odierno atto di citazione parte attrice chiede la dichiarazione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della revocatoria dell’atto istitutivo del Trust L. e del 27.6.2014 e del successivo atto di incremento del 26.5.2015 nonché l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della sig.ra S. A. che ha sostituito il sig. G.S. quale trustee a far data dall’1.12.2015.
Si è costituito il sig. M. I. E. il quale ha eccepito l’improcedibilità dell’odierna azione rispetto al termine di cui all’art. 2903 c.c. atteso il decorso del termine prescrizionale con riferimento all’atto istitutivo del trust ed ha chiesto, in subordine, di respingere ogni domanda proposta dall’attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto.
Si è costituito il sig. S. G. il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda attorea.
Si è costituita la sig.ra S. A. la quale ha eccepito l’inammissibilità del presente giudizio nonché l’intempestività della presente azione rispetto al termine di cui all’art. 2903 c.c.
Si è costituita la società P.S.r.l. posto che la medesima e la banca, in data 7.6.2022, hanno concluso un contratto di cessione di crediti pro soluto e tra quelli che sono stati acquisiti dalla P. S.r.l. è ricompreso anche l’odierno (doc. 1 all. dalla P. S.r.l.).
Il Giudice, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all’udienza del 3.4.2023 ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni.
2. L’eccezione sollevata dai convenuti sig.ri M. I. E. e A. S. di doversi dichiarare l’intempestività della presente azione rispetto al termine di cui all’art. 2903 c.c. e, per l’effetto, di doversi dichiarare l’improcedibilità con riferimento all’atto istitutivo del Trust L. ed al conferimento, deve essere rigettata.
Si evidenzia che i) l’atto istitutivo del trust è risalente al 27.6.2014 ed è stato trascritto presso l’Agenzia delle Entrate in data 15.7.2014; ii) l’atto di incremento del trust è risalente al 26.5.2015 ed è stato trascritto all’Agenzia delle Entrate in data 18.6.2015; iii) l’atto di citazione del 26.6.2019 è stato notificato ai convenuti in data 27.6.2019 mediante consegna a mani proprie del destinatario sig. G. S. e mediante consegna a mani proprie del figlio del sig. M. I.E..
Giusto il rimando agli artt. 2903 e 2935 c.c. se ne deduce che il termine dal quale inizia a decorrere la prescrizione è quello a partire dal quale l’atto istitutivo del trust è stato trascritto ovverosia il 15.7.2014 essendo da tale momento che il diritto può essere fatto valere divenendo opponibile ai terzi (si veda in tal senso CASS. N.4049/23 Cass. sent. n. 5889/2016 nonché Cass. sent. n. 1210/2007).
La notifica dell’atto di citazione è avvenuta in data 27.6.2019 nei confronti del convenuto M. I. E., entro la scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Va osservato che nel caso di litisconsorzio necessario, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e il contraddittorio sia stato ritualmente integrato, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (Cass. civ., sez. I, 1.8.2013 n. 18445);
L’eccezione sollevata dai convenuti, pertanto, deve essere rigettata in quanto infondata.
3. L’eccepita inammissibilità dell’integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti della sig.ra S., deve essere rigettata.
Il trustee è litisconsorte necessario, insieme al disponente, nel giudizio di revocazione dell’atto di dotazione di beni conferiti in un trust in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, essendo disponente del diritto, soggetto capace di agire nonché di essere citato in giudizio ai sensi dell’art. 11 della Convezione dell’Aja del 10.7.1985 ratificata dall’Italia con l. 16.10.1989 n. 364. Ne consegue che il trustee è il soggetto nei cui confronti deve eseguirsi ed avere effetto la pronuncia che dichiara l’inefficacia del trasferimento e nei cui confronti procedere esecutivamente all’esito del giudizio. La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha affermato che “oltre al debitore, unico legittimato passivo è il trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante ma come colui che dispone del diritto” (Cass. sent. n. 19376/2017).
L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata poiché la sig.ra A. S., nel suo ruolo di trustee, deve essere considerata litisconsorte necessaria.
4. L’eccezione pregiudiziale sollevata dal precedente trustee sig. G. S., convenuto nel presente giudizio, il quale eccepisce la totale carenza di legittimazione passiva, essendo stato revocato dalla carica di trustee in data 1.12.2015, deve essere accolta.
Infatti in assenza di una espressa disposizione di legge che individui quali siano i soggetti che assurgano a litisconsorti necessari, posto che la disciplina dettata dalla Convenzione dell’Aja deve essere coordinata con quella nazionale, si ritiene che il sig. G. S. non sia titolare di alcun diritto rispetto ai beni conferiti o di alcuna capacità processuale attiva o passiva attuale rispetto ai suddetti beni.
5. La domanda di revocatoria dell’atto di costituzione del trust proposta da parte attrice appare fondata.
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 2901 c.c., risultano integrati tutti i presupposti necessari per esperire l’azione revocatoria ordinaria. Si rileva preliminarmente che vi è un atto di disposizione in forza del quale il debitore ha modificato la propria situazione patrimoniale. L’atto istitutivo di un trust è assoggettabile ad azione revocatoria posto che quello dispositivo non è soltanto l’atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito nel trust, in quanto l’atto dispositivo recupera la sua ragion d’essere e causa giustificatrice in quello istitutivo. La Corte di Cassazione, a conferma di tale assunto, evidenzia che pur non disconoscendosi l’importanza dell’atto dispositivo ciò “non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto, e che non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust” (Cass., sent. 13883/2020).
Acclarato che anche il trust è assoggettabile a revocatoria e che, qualora il bene conferito sia stato intestato al trustee il suo accoglimento rende inefficace il relativo atto dispositivo, occorre verificare se, nell’odierna vicenda, risultano provati anche gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.
Più precisamente, il presupposto oggettivo dell’eventus damni, che è il danno cagionato alle ragioni creditorie per la sopravvenuta mancanza della garanzia patrimoniale del debitore, che impedisce al creditore di procedere tramite esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio credito, risulta provato. Del resto, è notorio che, perché il presupposto dell’eventus damni sussista, non è necessario che esso comprometta la consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente che realizzi una sensibile variazione quantitativa o qualitativa dello stesso.
Nel caso di specie, infatti, gli atti dispositivi hanno limitato la possibilità da parte della banca di recuperare il proprio credito e, neppure la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi del sig. M. I. E., afferenti gli anni 2014-2015, inducono a ritenere che il patrimonio del disponente fosse sufficientemente capiente a soddisfare il credito dell’attrice. Si aggiunga che, nonostante tali dichiarazioni fiscali mostrino la presenza di immobili nel patrimonio del disponente alla data dei conferimenti, neppure emerge se su tali beni gravassero pesi o ipoteche e ciò induce a ritenere incerto il soddisfacimento del credito. Dalla documentazione prodotta dall’attrice, infatti, si evince che su n. 12 immobili di proprietà del sig. M. I. E. risultavano svariate ipoteche giudiziali su decreti ingiuntivi in favore di tre istituti di credito (pag. 8 e ss. doc. 4 all. dall’attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.) e che nel trust sono stati conferiti, invece, beni non gravati da pregiudizi. Risulta inoltre che le partecipazioni di società possedute dal convenuto Iezza fossero relative a società in perdita.
Tanto basta per potere affermare che oltre che quantitativa la diminuzione del patrimonio sia stata anche qualitativa.
Il presupposto dell’eventus damni, quindi, risulta provato.
Anche la scientia fraudis, ulteriore presupposto richiesto dall’art. 2901 c.c., da intendersi quale consapevolezza da parte del debitore della propria esposizione debitoria e del fatto che egli, tramite il proprio atto, rechi pregiudizio alle ragioni creditorie, risulta provata. I crediti vantati dall’attrice, infatti, non solo sono anteriori rispetto all’atto di disposizione patrimoniale, essendo risalenti al 2006, ma il sig. M. I. E., in qualità di disponente, e il sig. G.S., in qualità di trustee, in data 27.6.2014 hanno costituito il trust conferendovi sia beni immobili che denaro e nominando come beneficiarie, per l’occasione, le figlie dello stesso. Il sig. M. I. E. ha conferito nel trust n. 13 immobili oltre il denaro e, con atto successivo risalente al 26.5.2015, ha disposto il trasferimento di ulteriori beni immobili.
Si tratta di operazioni di tale entità da non poter prescindere dalla consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori.
Il convenuto, dal proprio canto, eccepisce che il trust è stato costituito per adempiere all’obbligazione di mantenimento delle figlie minori in ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale dei Minori e risalente a maggio del 2011 (doc. 2 all. dal sig. M. I. E.).
Il Giudice osserva che, non solo nel dicembre del 2015 l’incarico di trustee è stato attribuito alla sig.ra S. A., ex moglie del disponente, già in apparente conflittualità con il di lei ex marito ma, altresì, che tra il 2015 e il 2016 fossero state concluse alcune operazioni di compravendita di immobili che erano stati conferiti nel trust (docc. 2 all. dall’attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.) tra le quali spicca quella che ha visto come acquirente l’I. S.a.s. di C. V. e C. la quale ha acquisito la proprietà di n. 7 immobili del Trust L. (doc. 3 all. dall’attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.).
Appare di conseguenza evidente che l’istituto in questione è stato impiegato per finalità del tutto estranee rispetto a quelle volute dall’ordinamento e che il trust L. è stato creato per ledere le ragioni vantate dai creditori del sig. M. I.E.. Risultano, pertanto, cedevoli le ragioni addotte dal disponente, di aver costituito il trust per l’adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento del Tribunale per i minorenni, relativi al mantenimento delle figlie del convenuto, attraverso la corresponsione della somma pari ad euro 2.500,00 complessivi mensili oltre le spese scolastiche. Dalla documentazione prodotta in atti risulta, infatti, che il valore economico complessivo del trust sia di gran lunga maggiore rispetto alle somme dovute per ottemperare agli obblighi disposti dal Tribunale per i minorenni (doc. 1 all. dal convenuto G.).
Deve dunque osservarsi che il trust per cui è causa ha senza dubbio la natura di atto a titolo gratuito, in quanto la funzione solutoria è meramente apparente.
Ne consegue che appare sufficiente la prova della consapevolezza in capo al disponente.
Alla luce di quanto detto, quindi, gli atti di costituzione ed integrazione del trust L., risultando integrati tutti gli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., devono essere dichiarati inefficace nei confronti dell’odierna attrice.
6. Le spese sostenute per l’odierno giudizio seguono la soccombenza. Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente alla somma di contestazione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00) nei valori medi. Parte attrice deve rimborsare le spese al convenuto G. in quanto privo di legittimazione passiva e le spese relative sono liquidate nel minimo vista la ragione della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. dichiara inefficace nei confronti di P. S.r.l. l’atto di costituzione del trust L. del 27.6.2014 a rogito del Notaio dott. F.P. rep. 74373/44009 trascritto in data 23.7.2014 avente ad oggetto l’immobile sito in T. via O. A. n. X foglio 85, particella 427, sub. 18; l’immobile sito in T. via G. n. 24 foglio 1236, particella 275, sub. 7; l’immobile sito in T.via O. n. XX, foglio 1352, particella 26, sub. 67; l’immobile sito in T. via M. n. 13, foglio 71, particella 365, sub. 10; l’immobile sito in T. via V. A. n. XX, foglio 1242, particella 64, sub. 1; l’immobile sito in T. via C. n. X, foglio 33, particella 405, sub. 57; l’immobile sito in T. via E. n. 3, foglio 1214, particella 48, sub. 21; l’immobile sito in T. via C. n. X, foglio 1287, particella 3, sub. 2; l’immobile sito in T. via P. R. n. 15, foglio 1177, particella 336, sub. 13; l’immobile sito in T. via C. n. 3, foglio 1179, particella 260, sub. 39; l’immobile sito in T. via O. n. 164, foglio 1375, particella 322, sub. 9; l’immobile sito in T. via O. n. XX, foglio 1375, particella 322, sub. 12; l’immobile sito in T. via P. R. n. XX, foglio 1177, particella 336, sub. 7; e del successivo atto di incremento del 26.5.2015 a rogito del Notaio dott. F. P. rep. 76097/45258 trascritto in data 18.6.2015 avente ad oggetto l’immobile sito in T. via C. n. X, foglio 1179, particella 260, sub. 5023; l’immobile sito in T. via B. C. A. n. XX, foglio 1060, particella 464, sub. 152; l’immobile sito in T. via R. n. XX, foglio 1060, particella 464, sub. 68;
dichiara la carenza di legittimazione passiva di S. G.;
condanna M. I. E. e S. A. in solido tra loro a rimborsare a P. S.R.L., le spese di giudizio che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA oltre CU per €.759,00 e spese di notificazione.
condanna P. S.R.L. a rimborsare a S. G. le spese di giudizio che si liquidano in euro 7.052 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA.