Poiché esse sono necessariamente funzionali ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui tale sequestro era stato disposto. Questo il nuovo principio affermato dalla Cassazione.
A seguito di un infortunio sul lavoro subito da un autotrasportatore, il P.M. emetteva il decreto di dissequestro del semirimorchio condizionato all'adempimento di prescrizioni precise impartite dalla ASL competente e realizzabili solo con la disposta restituzione del bene alla ditta proprietaria, di cui l'attuale ricorrente era amministratore unico e il lavoratore...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 16 febbraio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Biella, ritenendo infondata l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da B. C., ha respinto l'istanza di dissequestro senza condizioni da quest'ultimo presentata, ritenendo «doverose le prescrizioni contenute nel decreto di dissequestro datato 08.12.22, non essendo possibile consentire la circolazione del veicolo in assenza di messa in sicurezza del semirimorchio».
1.1. Più precisamente, nell'ambito di un procedimento iscritto per un infortunio sul lavoro subito da un autotrasportatore in conseguenza di una caduta derivata dall'effettuato tentativo di coprire con un telo i rottami sfusi di ferro da lui caricati su un semirimorchio destinato al trasporto di cose, il P.M. aveva emesso il decreto di dissequestro di tale mezzo, tuttavia condizionato all'adempimento di specifiche prescrizioni impartite dalla S. ASL di B., realizzabili solo attraverso la disposta restituzione del bene alla ditta proprietaria, di cui il B. era amministratore unico e il lavoratore infortunato dipendente.
Nei confronti del decreto del P.M. ha proposto opposizione B. C., chiedendo il dissequestro senza condizioni del semirimorchio, come detto non accolto dal G.I.P. del Tribunale di Biella.
2. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla legittimità della condizione cui è stata subordinata la restituzione del bene in sequestro.
Ritiene il ricorrente che la natura solo probatoria del disposto sequestro non renderebbe, oltremodo, necessario il mantenimento dell'apposto vincolo, essendo state cristallizzate, anche mediante l'espletamento di atti irripetibili, le peculiari caratteristiche connotanti il semirimorchio.
A fronte dell'indicato aspetto, le contrarie argomentazioni espresse dal G.I.P. sarebbe state rese con una motivazione inadeguata e apparente, priva di confronto alcuno con le deduzioni difensive eccepite da parte del B.. A dire di quest'ultimo, infatti, la comprovata omologazione del semirimorchio, con conseguente certificazione rilasciata dal produttore e idonea verifica effettuata dalla Motorizzazione Civile, attesterebbero la piena idoneità del mezzo alla circolazione e al trasporto di cose, rispetto a cui il paventato pericolo derivante dall'effettuazione della copertura del carico rappresenterebbe un'operazione solo del tutto eventuale, non intrinsecamente connessa al suo utilizzo.
Il semirimorchio, quindi, non sarebbe in sé pericoloso, presentando un rischio solo relativo e contingente per la sicurezza, riguardante solo una certa tipologia di carico, rendendo conseguentemente insussistente ogni ragione ostativa al dissequestro senza prescrizioni di tale mezzo.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ritiene non correttamente motivata l'impugnata ordinanza, conseguentemente imponendone il relativo annullamento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Biella.
2. Deve essere affermata, in primo luogo, la piena ammissibilità del proposto ricorso, dovendo trovare applicazione il principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui il provvedimento con cui il G.I.P. rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto di dissequestro condizionato, emesso dal P.M. a norma dell'art. 263 cod. proc. pen., è ricorribile in cassazione non solo per la violazione delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ma per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, in quanto il rinvio all'art. 127 contenuto nell'art. 263 non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all'intera norma contenuta nell'art. 127 (cfr. Sez. 3, n. 32276 del 13/06/2007, Gravero, Rv. 237085-01).
3. Chiarito l'indicato aspetto, deve essere osservato, poi, come, nel caso di specie, sia stato apposto al semirimorchio un vincolo derivante dall'applicazione di un sequestro probatorio, emesso in conseguenza dell'intervenuto infortunio di un lavoratore, e perciò su una cosa pertinente al reato al fine di consentire il necessario accertamento dei fatti.
Orbene, a fronte di ciò il Collegio rileva come la motivazione espressa dal G.I.P. per confermare la legittimità della decisione con cui il P.M. aveva condizionato il dissequestro del mezzo all'adempimento di specifiche prescrizioni non abbia riguardato aspetti connessi allo scopo probatorio - così da esprimere una motivazione adeguata, ritenuta necessaria, a pena di nullità, a rappresentare la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698-01) - ma si sia esclusivamente incentrata sulla ritenuta sussistenza di un periculum attuale e concreto, rappresentato dall'impossibilità di «consentire la circolazione del veicolo in assenza di messa in sicurezza del semirimorchio».
Tale motivazione, tuttavia, potrebbe, al più, giustificare il mantenimento di un vincolo cautelare solo nel caso in cui si proceda in conseguenza dell'applicazione di un sequestro preventivo - diversamente finalizzato a garantire le esigenze preventive di cui all'art. 321 cod. proc. pen., e cioè il «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati» - ma non già nell'ipotesi in cui, come in quella in esame, il bene sia stato unicamente sottoposto a sequestro probatorio.
4. Gli indicati rilievi valgono, invero, anche con riguardo alle prescrizioni cui, per espressa previsione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., il dissequestro può essere condizionato, dovendo anche quest'ultime essere funzionali alla natura e al contenuto dello specifico sequestro cui ineriscono.
L'indicata norma, del resto, neanche può trovare applicazione con riguardo al sequestro preventivo, risultando oramai consolidato il principio per cui l'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che, inserito nel capo VI delle norme di attuazione recante "Disposizioni relative alle prove", prevede la possibilità di restituzione di cose in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni, non si applica al sequestro preventivo (così, espressamente, Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019, dep. 2020, Marchio, Rv. 279462-01; ove è stato, altresì, precisato che tale inapplicabilità dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen. al sequestro preventivo è desumibile dal fatto che esso non è più richiamato nell'attuale formulazione dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nonché in considerazione dell'autonoma e articolata disciplina delle modalità esecutive del sequestro preventivo).
Ne consegue, pertanto, l'affermazione del principio per cui, anche tenuto conto della collocazione sistematica della norma - dettata nel capo VI delle norme di attuazione, recante "Disposizioni relative alle prove" - la previsione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen. può trovare applicazione unicamente con riguardo al sequestro probatorio.
Oltre all'indicato aspetto, ritiene, poi, il Collegio di dovere affermare anche l'ulteriore principio per cui le suddette prescrizioni devono necessariamente seguire la funzione e il contenuto del tipo di sequestro (probatorio) nella cui vigenza vengono applicate, essendo logicamente dettate per realizzarne le medesime finalità. Laddove, infatti, l'Autorità giudiziaria decide di subordinare la restituzione di un bene sequestrato alla condizione che vengano adempiute specifiche prescrizioni è ragionevole affermare che ciò avvenga perché si ritiene che mediante l'effettuazione di tali adempimenti si possano realizzare quegli stessi scopi e quelle medesime finalità per il cui raggiungimento era già stato disposto l'originario sequestro. D'altro canto, ragionare in termini difformi vorrebbe dire, secondo logica sistematica, porre tali prescrizioni in maniera palesemente distonica rispetto al sistema processuale di riferimento, privandole di una loro effettiva funzionalità.
Ciò impone, dunque, di affermare il principio di diritto per cui «le prescrizioni cui, ex art. 85 disp. att. cod. proc. pen., può essere condizionata la restituzione di cose sequestrate hanno la medesima finalità e lo stesso contenuto del sequestro nella cui vigenza vengono previste, in quanto necessariamente funzionali ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui tale sequestro era stato disposto».
5. Orbene, nel caso di specie di tale principio non è stata fatta corretta applicazione, avendo il G.I.P. motivato le ragioni di conferma del provvedimento con cui il P.M. aveva condizionato il dissequestro all'adempimento di prescrizioni non con riferimento alla sussistenza di specifiche esigenze probatorie, bensì sulla ricorrenza di un periculum attuale e concreto - come detto inerente alla differente ipotesi del sequestro preventivo -.
Tale motivazione non può, di certo, risultare adeguata e corretta, comportando, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Biella, cui pertiene il compito di rivalutare la proposta opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. alla stregua dell'eventuale ricorrenza di esigenze probatorie, idonee a·giustificare l'adottato provvedimento di dissequestro condizionato all'adempimento delle specifiche prescrizioni indicate.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Biella.