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28 settembre 2023
Mesotelioma insorto dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro: la malattia è imputabile all’ultimo datore

Sulla base delle conclusioni del C.T.U., infatti, i Giudici del merito avevano riscontrato che l'esposizione del lavoratore per un lungo periodo alle dipendenze della ricorrente aveva assunto una rilevanza causale ai fini dell'insorgenza o comunque dello sviluppo del mesotelioma che aveva poi avuto un esito fatale.

La Redazione

La Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda volta a contestare la variazione del tasso e del premio assicurativo fondato sull'imputazione all'azienda della malattia professionale in capo al lavoratore (trattasi, nello specifico, di mesotelioma che si era manifestato dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro). In particolare, la Corte aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra l'attività di lavoro e la determinazione dell'evento, precisando che in presenza di rapporti di lavoro con diversi datori, sulla base del criterio di mutualità è consentito l'addebito all'ultimo degli stessi, anche in caso di patologie lungolatenti.
Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il datore di lavoro, lamentando il fatto che i Giudici avessero applicato il principio di mutualità laddove, invece, esso non opera in materia, oltre al fatto di aver trascurato che il sistema assicurativo è sorretto dal principio di equilibrio finanziario interno alle singole aziende.

Con l'ordinanza n. 26334 del 12 settembre 2023, la Corte di Cassazione dichiara infondati i motivi di ricorso, osservando come la decisione impugnata si fondi essenzialmente sul nesso causale riscontrato di cui si è detto sopra, dunque sull'accertato nesso causale nell'eziologia della patologia professionale. Ora, sulla base delle conclusioni del C.T.U., i Giudici affermavano che l'esposizione del lavoratore per un lungo periodo alle dipendenze della società aveva assunto una rilevanza causale ai fini dell'insorgenza o comunque dello sviluppo del mesotelioma che lo aveva poi portato alla morte.
Ciò detto, gli Ermellini evidenziano che ciò che rileva per l'aumento del premio è che l'INAIL abbia indennizzato l'infortunio ovvero la malattia professionale, poiché sulla determinazione del tasso specifico aziendale concorre anche la voce del tasso puro di tariffa relativa agli oneri diretti.
Di conseguenza, la Cassazione rigetta il ricorso.

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