Questo il tema su cui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo chiarimenti con la risposta n. 441/2023.
Con la
Nel caso di specie, l'istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni ed interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta.
Posto che l’oggetto della controversia riguarda le sanzioni derivanti dall’omesso/carente versamento di imposte collegate al tributo, l’istante chiede se la controversia in esame possa essere considerata come definibile in Cassazione ex comma 190 art. 1 L. n. 197/2022 oppure come controversia avente ad oggetto sanzioni collegate al tributo ex comma 191 cit..
Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, il comma 191 dispone che «Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata».
Con riguardo alla distinzione tra sanzioni collegate e sanzioni non collegate al tributo, la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 ha chiarito che di «norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo. Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo [...]».
Tenendo conto di quanto detto, la controversia di cui si discute ha ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo.
Le liti aventi ad oggetto le sanzioni ''collegate ai tributi'' sono definibili ai sensi del comma 191 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse saranno definibili con le percentuali previste dai commi da 186 a 190.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, occorre innanzitutto «verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato». In caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190; solo qualora sia stato pagato, la lite può essere definita senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione.
Nel presupposto che il tributo sia stato versato (circostanza non verificabile in questa sede), la soluzione proposta dall'istante è, dunque, condivisibile, nel senso che la controversia potrà essere definita, nel rispetto di quanto disposto dal comma 194 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 settembre 2023, senza versamento di alcun importo.