
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 24/03/2023, il Tribunale di Torino, quale giudice dell'appello cautelare, in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini prelirninari del Tribunale di Novara del 23/01/2023 che aveva applicato nei confronti di HB la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Milano con divieto di uscire nelle ore notturne unitamente al divieto di dimora nel Comune di Novara in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo 1) E di resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso (capo 2), disponeva nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di HB, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: incostituzionalità degli artt. 311, 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cast.
Le suindicate disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., introdotte dalla Riforma Cartabia, nella parte in cui prevedono, a pena di inammissibilità, l'obbligo di allegare all'impugnazione l'elezione di domicilio nonché la nomina difensiva per impugnare: a favore di imputati giudicati in absentia, devono ritenersi di carattere generale ed applicabili anche in relazione al presente ricorso, essendo previste da una norma inserita nel titolo I del libro IX. In realtà, i termini ridotti per impugnare previsti dall'art. 311 cod. proc. pen. rispetto alla previsione generale dell'art. 585 cod. proc. pen. rendono materialmente difficoltoso raccogliere nomina ed elezione di domicilio dell'assistito. Ne consegue che la predetta previsione normativa risulta dettata da finalità incompatibili con la specifica fase cautelare ovvero inapplicabile alla stessa. Trattasi di tecnica legislativa censurabile a fronte dell'illogica equiparazione di situazioni del tutto dissimili (l'imputato assente nel processo di cognizione e il soggetto raggiunto da una decisione cautelare sfavorevole) per finalità di efficienza processuale valide unicamente per la prima ipotesi.
Secondo motivo: difetto di competenza. V'è la competenza del Tribunale dei Minori di Torino in ragione della minore età del ricorrente, attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere giusta ordinanza che si allega al ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo.
La prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata alla luce dell'interpretazione offerta da questa Corte di legittimità, che ha affermato
«in tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter E! 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio>> (Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji Kamal, Rv. 284645). Si legge nel predetto recentissimo precedente giurisprudenziale che "l'automatica applicabilità delle nuove disposizioni all'atto dli appello cautelare non si può certo far discendere dal principio enunciato da questa Corte in ordine alla forma dell'atto e alla obbligatoria specificità dei motivi anteriormente alle modifiche normative recentemente intervenute. Le nuove disposizioni, ed in particolare il comma 1-ter, stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo, rado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi Generali che regolano il sistema delle impugnazioni. Dalla relazione illustrativa al d.lgs n.150/2002 emerge infatti che la norma di cui all'art. 581-ter risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all'art. 1, comma 13, lett a) della legge n.134/2022, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto prevedere che "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lett. h), dettato per il processo in assenza, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo de!! giudizio di impugnazione". Per completezza espositiva, va ricordato che l'art. 1, comma 7, lett. h) della legge delega riguarda il principio trasfuso nel nuovo comma 1 quate1- del nuovo articolo 581 cod. proc. pen., ossia " prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l'imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione". Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge n. 134/2022, il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio (che certamente è atto diverso dall'avviso di celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.). Anche la norma transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. 150/2022, intitolato "disposizioni transitorie in materia di assenza", stabilisce che disposizioni di cui all'art. 581 comma 1-ter e 1-quater si applicano " per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto". E' chiarissima, dunque, l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze. In conclusione, può dirsi che con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspir,3to la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato), il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità: esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare.
Deve, quindi, escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione a giudizio. In ogni caso, va ricordato che non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività".
3. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
La maggiore età di HB è stata accertata attraverso esame radiografico per età ossea compiuto presso l'ospedale di Novara il 19/01/2023. Su detti esiti, v'è stata totale acquiescenza della parte che, conseguentemente, non può in questa sede far valere - per la prima volta e con un'evidente non consentita finalità esplorativa - un difetto di competenza in favore del giudice minorile.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 re:g. esec. cod. proc. pen.