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3 ottobre 2023
Composizione negoziata: sì alla rateizzazione del debito IVA non iscritto a ruolo
Buone notizie per la composizione negoziata della crisi di impresa: l'Agenzia delle Entrate, infatti, il 2 ottobre 2023 con la risposta n. 443 ad un'istanza di interpello ha riconosciuto la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo con rate variabili, fermo restando, ovviamente, il ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.
La Redazione
Nel caso di specie, l'istante che aveva proposto l'interpello era una società che aveva intenzione di accedere alla composizione negoziata della crisi di impresa per la quale il Codice della Crisi dell'insolvenza riconosce al quarto comma dell'art. 25-bis al debitore alcune misure premiali che sono state recentemente rafforzate consentendo di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

Più precisamente la società avrebbe voluto ristrutturare il debito IVA non ancora iscritto a ruolo sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda in luogo di  rate  costanti,  rate  variabili  proporzionate  ai  flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale come previsto dall'art. 19 comma 1-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il punto di partenza per l'Agenzia delle Entrate è che, per espressa disposizione di legge, possono essere applicati alla ''misura premiale'' -contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi ¬ le condizioni disciplinate dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc. 

Sulla base di questa premessa, l'Agenzia delle Entrate ha argomentato che, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate  da versare ( costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (come potrebbero essere  i  flussi  derivanti  dal  prosieguo  dell'attività)  purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.

Si tratta, come dicevamo, di una buona notizia perché come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate una delle principali difficoltà segnalate nei primi mesi di operatività della composizione negoziata vi è proprio la questione della gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il  maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà.
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