Nel caso di specie, il Giudice aveva disposto l’obbligo di presentazione ad un comando di polizia congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di determinate manifestazione sportive senza valutare la memoria del ricorrente relativa alle difficoltà di contemperare tale obbligo con le specifiche esigenze di lavoro.
Il GIP del Tribunale di Torino convalidava il provvedimento del questore che aveva disposto il divieto di accesso a Tizio nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l’obbligo di comparizione presso la PG per cinque anni.
Tizio ricorre in Cassazione censurando il provvedimento impugnato per omessa motivazione relativamente alla...
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 28 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino convalidava il provvedimento del Questore di Torino, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di A.M., che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive della squadra Juventus, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 5, con le modalità ivi previste (all'inizio di ogni incontro).
2. Ricorre in cassazione A.M., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Omessa motivazione relativamente alla memoria depositata dal ricorrente a mezzo PEC.
La memoria difensiva è stata regolarmente depositata a mezzo PEC, ma il Giudice nel suo provvedimento di convalida omette completamente di analizzare l'apporto difensivo del ricorrente, relativamente alle difficoltà di contemperare l'obbligo di presentazione alla PG con il suo orario di lavoro.
Nella memoria si eccepiva l'insussistenza della necessità dell'obbligo di presentazione alla PG, in subordine la gradazione degli obblighi.
L'omessa analisi della memoria (tranne una generica citazione) ha pertanto concretamente inciso sul diritto di difesa e l'ordinanza di convalida deve essere annullata dalla Corte di Cassazione.
2. 2. Assenza di motivazione della convalida del Giudice in ordine alla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza per la misura degli obblighi di presentazione alla P.G.
Il provvedimento del Questore e la convalida del Giudice per le indagini preliminari dovrebbero motivare sulle ragioni di necessità ed urgenza per gli obblighi di presentazione, incidendo gli stessi sulla libertà personale (art. 13 della costituzione).
2. 3. Illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità del ricorrente.
La pericolosità del ricorrente è stata valutata con riferimento al Daspo del 2013, senza una reale valutazione prognostica della sua pericolosità attuale.
2. 4. Assenza della motivazione relativamente alle prospettate esigenze lavorative del ricorrente, con la memoria.
Il ricorrente è impegnato nei turni di lavoro, e aveva indicato le sovrapposizioni dei turni di lavoro con gli obblighi di presentazione.
Il giudice della convalida non analizza le esigenze lavorative del ricorrente, come se non fossero state prospettate.
2. 5. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
2. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ribadisce l'omessa motivazione, dell'ordinanza impugnata, sulla memoria depositata nel giudizio di convalida (in particolare sulle esigenze lavorative).
Motivi della decisione
3. Il ricorso risulta fondato sul primo motivo che assorbe gli altri. Il provvedimento deve, quindi, annullarsi con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame, limitatamente agli obblighi di presentazione alla P.G.
Il provvedimento impugnato non contiene adeguata motivazione, sulle esigenze lavorative prospettate specificamente nella memoria depositata con PEC.
4. Relativamente all'omessa analisi della memoria, il ricorso rappresenta in concreto la lesione di diritti di difesa nell'omissione della valutazione della memoria (specificando le prospettazioni precise sulle esigenze di lavoro del ricorrente, in coincidenza con le partite e gli obblighi di presentazione).
L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivb dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011 - dep. 13/12/2011, Di Lonardo e altro, Rv. 251330; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014 - dep. 22/01/2015, Luraschi, Rv. 262900).
Infatti, "L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 - dep. 23/09/2020, CILIO GIUSEPPE, Rv. 27957801; vedi anche Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019 - dep. 31/05/2019, ARMELI VINCENZO, Rv. 27651101).
5. Nel caso in giudizio l'omessa analisi della memoria ha influito sulla motivazione complessiva. del provvedimento impugnato, e sul diritto di difesa del ricorrente. Le sue esigenze lavorative non sono state valutate, in relazione all'interesse al lavoro e alla sicurezza degli stadi (ponderazione): "In quanto provvedimento limitativo della libertà personale, l'obbligo di presentazione in ufficio di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che ai sensi dell'art. 6 comma secondo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 – il Questore può imporre congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, esige una valutazione di compatibilità con le specifiche esigenze di lavoro che siano addotte e dimostrate dal destinatario" (Sez. 3, Sentenza n. 37392 del 11/06/2013 Cc. (dep. 12/09/2013) Rv. 256513 - 01)
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alf contenuto dell'obbligo di presentazione con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 22 dicembre 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Torino.