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3 ottobre 2023
Definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione e modello IPEA
Nel caso in esame, al fine di determinare l'imposta da versare per la definizione agevolata, una volta calcolato il valore della lite tenuto conto del lordo delle perdite, si può abbattere il reddito corrispondente all'imposta dovuta (pari al 5% di quella accertata) con le perdite scomputate.
di La Redazione
Una società - consolidante e consolidata a seguito di incorporazione – dichiara di aver presentato il modello IPEA, in relazione ad alcuni avvisi di accertamento, ai fini IRES e IRAP, con cui è stato accertato un maggiore imponibile, chiedendo di portare in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite dell'anno, nonché quelle pregresse utilizzabili. Accogliendo l'istanza, il Fisco ha dedotto le perdite dalla maggior base imponibile accertata per entrambe le annualità.
Successivamente, la CTR ha accolto i ricorsi presentati dalla istante avverso gli avvisi di accertamento, decisioni poi confermate anche in appello. Al 1° gennaio 2023, quindi, le liti risultano pendenti davanti alla Cassazione su ricorsi del Fisco.
 
Ciò presupposto, la istante, con riguardo alla sua volontà di presentare domanda di definizione agevolata, domanda se «possa considerare di nuovo disponibili tali perdite fiscali in abbattimento di redditi imponibili futuri non oggetto di accertamento (e nel caso specifico relativamente ad annualità per cui i termini di presentazione delle dichiarazioni non sono ancora scaduti), qualora la stessa versasse l'imposta dovuta per la Definizione delle Liti Pendenti includendo nel calcolo oltre che l'imposta accertata anche l'imposta virtuale sulle perdite fiscali, senza scomputare da tale importo dovuto per la Definizione le suddette imposte virtuali».
 
Con la risposta n. 442/2023, il Fisco dichiara estendibile al caso in esame la soluzione adottata con la risposta n. 165/2019, che riguarda il modello IPEC:

esempio

«Il valore della lite, su cui commisurare il «dovuto per la definizione, è costituito dalle maggiori IRES e IRAP richieste con gli avvisi di accertamento», senza tener conto del ricalcolo dell'imponibile effettuato in seguito alla presentazione del modello IPEC», posto che, «le perdite scomputate in accoglimento delle istanze IPEC non formano oggetto della materia del contendere», mentre «possono essere poi utilizzate a scomputo dell'imponibile corrispondente all'imposta dovuta una volta ridotta secondo le percentuali stabilite per la definizione della lite».

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«Il comma 9 dell'articolo 6 del decreto legge n. 119 del 2018 (..) sancisce il principio secondo cui dalla definizione agevolata non può derivare l'effetto che il contribuente rientri nella disponibilità di quanto dovuto e devoluto in provvisoria esecuzione dell'atto impositivo in contenzioso. Ciò si ritiene che valga anche per le perdite computate in diminuzione nel caso di specie».

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«In proposito, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017, hanno ribadito che ''Per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell'accertamento dell'imponibile».

In altri termini, al fine di determinare l'imposta da versare per definire la controversia, una volta calcolato il valore della controversia, tenendo conto di quanto accertato al lordo delle perdite, si può abbattere il reddito corrispondente all'imposta dovuta (pari al 5% di quella accertata) con le perdite scomputate, senza alcuna possibilità di ''affrancamento'' delle medesime.