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4 ottobre 2023
Procedure concorsuali: legittima la clausola che attribuisce un punteggio maggiore a chi riassorbe più lavoratori

Nella specie, la clausola non imponeva un obbligo ma accordava in via opzionale ai concorrenti la possibilità di ottenere un punteggio maggiore garantendo la continuità dei rapporti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti dell'appaltatore precedente.

di La Redazione

Nell'ambito di una procedura concorsuale avente ad oggetto l'affidamento di servizi di vigilanza armata e servizi aggiuntivi presso le sedi della ASL locale, la società ricorrente chiede l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della controricorrente a causa della violazione e falsa applicazione della lex specialis, in quanto non si sarebbe tenuto conto della clausola sociale secondo cui doveva essere accordato un punteggio maggiore agli operatori economici che avrebbero garantito il riassorbimento del maggior numero di risorse umane dal contraente uscente, mantenendo allo stesso tempo le condizioni e i trattamenti già goduti.
La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria, invece, non avrebbe indicato nulla al riguardo e avrebbe comunque ottenuto un punteggio maggiore.

Con la sentenza n. 5155 del 20 settembre 2023, il TAR Napoli osserva come la società ricorrente avesse garantito l'assunzione di tutti i dipendenti della precedente appaltatrice nonché la conservazione del loro livello contrattuale, e come nonostante ciò la Commissione aggiudicatrice avesse attribuito un punteggio superiore alla controinteressata che si era limitata ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui al CCNL.
In tal senso, il motivo di ricorso appare fondato, poiché dalla lettura congiunta del testo del disciplinare e della relazione illustrativa emerge che la premialità consisteva nell'attribuire un punteggio maggiore a chi avesse assorbito risorse umane in numero superiore ai minimi di legge, garantendo mansioni e inquadramento uguali ai precedenti.
Come rileva il TAR, la clausola non impone un obbligo bensì accorda in via opzionale ai concorrenti la facoltà di ottenere un punteggio maggiore garantendo la continuità dei rapporti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti dell'appaltatore precedente.
Alla luce di ciò, il TAR afferma che nel caso in esame l'attribuzione di un punteggio maggiore alla controinteressata rispetto alla ricorrente risulta prima facie non coerente con la previsione in questione, pertanto i provvedimenti impugnati sono annullati.