Avverso tale...
Svolgimento del processo
1. BD ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari del 5 luglio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella sua forma della lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché tra l’8 e il 9 giugno 2019, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 cm.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il coltello aveva una lama di soli 7,5 cm; che non era stato portato in luogo pubblico, ma che era stato trasportato all'interno di un'autovettura; che tale trasporto era giustificato dal fatto che l'imputato, dipendente dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente in Sardegna, era solito consumare pasti all'aperto (e che, pertanto, aveva necessità di uno strumento da taglio); che, in ogni caso, in forza della ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso giudicante, il giustificato motivo era rappresentato anche dall'attività venatoria che l'imputato avrebbe esercitato; che l'imputato era in possesso di una valida licenza di porto d'armi.
Secondo il ricorrente, quindi, il G.u.p, considerati i sopra citati elementi, avrebbe dovuto accertare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anche considerando che lo stesso giudice di merito ha accertato il reato nella sua forma di lieve entità.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.u.p. avrebbe in maniera errata disposto la confisca e la distruzione delle due torce elettriche rinvenute all'interno del marsupio dell'imputato, dopo che lo stesso giudice di merito lo ha assolto dal reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale di cui al capo d.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Giova in diritto evidenziare che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali leciti relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato, a seguito di un controllo avvenuto tra l’8 e il 9 giugno 2019 sull'autovettura nella quale viaggiava, era stato trovato in possesso in maniera ingiustificata di un coltello a serramanico.
A differenza di quanto evidenziato nel ricorso, in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171).
Si evidenzia, infine, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 legge n. 110 del 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976).
La Corte, infine, ha evidenziato in modo ineccepibile che le modalità obiettive della condotta accertata dal giudice di merito, rappresentata dal porto in luogo pubblico di un coltello nell'ambito di una preparazione di una caccia di frodo, non permettono di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui lamenta la confisca delle torce.
Il giudice di merito, infatti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine al nesso di strumentalità delle torce rispetto al reato accertato.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca delle torce in sequestro e deve rigettare nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle torce in sequestro, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.