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5 ottobre 2023
Domanda nuova in appello: seppur inammissibile, può comunque essere idonea ad interrompere il termine per usucapire

Il giudice deve esaminare se, per il suo contenuto, la domanda giudiziale di restituzione dell'immobile in contesa, pur inammissibile, è comunque idonea ad incidere sul possesso perché diretta al concreto recupero del godimento del bene e, in quanto tale, capace di produrre un effetto interruttivo.

La Redazione

Tizio adiva il Tribunale di Palermo affinché venisse giudizialmente accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta dalle parti in calce alla scrittura privata in forza della quale i convenuti gli avevano trasferito la proprietà di un appartamento. Nella stessa sede, chiedeva inoltre di dare atto che gli apparteneva la proprietà di tale immobile per effetto della predetta scrittura nonché in conseguenza del possesso ultraventennale esercitato.
I convenuti eccepivano preliminarmente la prescrizione del diritto azionato da Tizio e nel merito contestavano le domande sostenendo che la scrittura costituiva un preliminare che doveva ritenersi nullo non avendo l'attore mai pagato il prezzo.
Il Tribunale accoglieva le domande di Tizio dichiarando l'autenticità della sottoscrizione e l'acquisto della proprietà dell'appartamento per usucapione.
Proposto appello, la Corte territoriale lo rigettava non ritenendo idoneo atto interruttivo del termine ad usucapiendum la notifica dell'atto di appello proposto contro la sentenza di primo grado con la quale si chiedevano la condanna di Tizio a rilasciare l'immobile per cui è causa. Secondo il Giudice del gravame, costituiva oggetto di una domanda nuova introdotta tardivamente in appello e priva di requisiti.

La controversia giunge in Cassazione, dove i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver la Corte d'Appello ritenuto non idoneo l'atto di interruzione della prescrizione acquisitiva e per aver disatteso l'applicazione delle norme in presenza della notifica dell'atto di citazione in appello prima del decorso del ventennio rilevante ai fini dell'usucapione.
Nello specifico, i ricorrenti lamentano l'omessa considerazione dei principi giurisprudenziali riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione derivante anche dalla proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile.

Per la Cassazione interruttivo il motivo è fondato. Sbaglia la Corte territoriale ad escludere l'effetto del possesso ad usucapiendum sul rilievo che si trattava di una domanda nuova proposta per la prima volta in appello e dunque inammissibile.
In giurisprudenza è stato più volte affermato che, «per interrompere la maturazione del tempo rilevante ai fini dell'usucapione, il proprietario, uscendo dallo stato di inerzia, deve o privare il possessore della disponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale del processo, ovvero compiere un atto di esercizio del diritto, proponendo nei confronti del possessore stesso ed esclusivamente di esso una domanda giudiziale intesa a recuperarlo».

Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare se, per il suo contenuto, la domanda giudiziale di restituzione dell'immobile in contesa, pur inammissibile, era comunque idonea ad incidere sul possesso perché diretta al concreto recupero del godimento del bene e, in quanto tale, capace di produrre un effetto interruttivo.

Ne consegue l'accoglimento della doglianza con ordinanza n. 27989 del 4 ottobre 2023.