Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 07/12/2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 18/01/2022 all'esito di giudizio abbreviato, appellata dall'imputato M. B., ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, rideterminava la pena in anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.666,67 di multa in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata, con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza d'appello, nell'interesse di M. B., è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'abitualità della condotta necessario per la configurazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. I giudici di merito, al fine di ritenere integrato il presupposto dell'abitualità della condotta hanno valorizzato i comportamenti assunti dal prevenuto nel 2019, arco temporale non contestato nel capo d'imputazione che, invece, focalizza il tempus commissi delicti dal gennaio 2021 al 24/06/2021. In tal modo risulta violato il diritto di difesa dell'imputato che non è stato messo nelle condizioni di difendersi da siffatte risalenti condotte in quanto mai contestate. la querelante ha descritto solo due episodi, in nessuno dei quali vi è stata oggettiva e concreta minaccia o violenza tali da ledere o compromettere l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona. L'assenza di una vera abitualità ed assiduità della condotta e l'esistenza di sol i due episodi esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo.
Secondo motivo: mancanza, contradd1ittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento della minaccia e della violenza necessario per la configurazione del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Non vi è prova della condotta minacciosa e violenta assunta dal prevenuto in occasione delle asserite richieste di danaro formulate dalla B. nei confronti della madre. L'aggressione verbale non attesta la commissione di un atto violento o comunque minaccioso, in assenza di una precisa descrizione delle condotte agenti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi proposti e il suo accoglimento impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
2. In relazione alla contestazione di cui all'art. 572 cod. pen., evidenzia il Collegio come la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare ulteriore corso, abbia ripetutamente affermato che il reato di maltrattamenti sia necessariamente abituale, caratterizzandosi per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (ad esempio, atti d’infedeltà, di umiliazione generica, ecc.) ovvero non perseguibili (ad esempio, ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; ne consegue che il reato de quo si perfeziona allorchè si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra (cfr., la risalente ed ancora attuale, Sez. 6, n. 4636 del 28/02/l.995, Cassani, Rv. 201148; v., più recentemente, Sez. 6, n. 51212 del 12/11/2014, F., in motivazione; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677; SE: z. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O, Rv. 267270).
2.1. Trattandosi di reato abituale (non permanente), ne consegue l'inapplicabilità, nella fattispecie, del principio secondo cui l'intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione cd. aperta (ossia senza indicazione della data di cessazione della permanenza) si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l'imputato è chiamato a difendersi, oltre alla parte di contestazione già realizzata anche di quella successiva emersa all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Al contrario, proprio perché il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è abituale, i fatti nuovi acclarati in dibattimento devono sempre essere contestati all'imputato, sia che servano a perfezionare o ad integrare la fattispecie criminosa enunciata nel capo d'imputazione, sia - a maggior ragione - che costituiscano una serie autonoma unificabile alla precedente per vincolo di continuazione (Sez. 6, n. 4636/1995, cit., Rv. 201149; nello stesso senso, Sez. 6, n. 9235 del 14/02/2001, Vitiello, Rv. 218514).
In applicazione del principio, ai fini della perseguibilità, pari contestazione formale devono ricevere i fatti acclarati in dibattimento di cui si è accertata la commissione in data antecedente a quella della contestazione.
2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, al B. sia stata contestata la condotta maltrattante ai danni della madre (G. P.) e della sorella (C. B.) commessa nel periodo compreso tra l'l gennaio ed il 24 giugno 2021. E' stato accertato come, in relazione al periodo in contestazione, gli eventi maltrattanti sarebbero stati commessi solo nei mesi di gennaio e febbraio 2021, in quanto in epoca successiva, l'imputato si sarebbe astenuto da qualsivoglia condotta illecita.
La Corte territoriale ha censurato (o, quantomeno, ritenuto opinabile) la decisione dell'Accusa di limitare la condotta maltrattante solo nel primo semestre del 2021 ed ha ritenuto che la circostanza "non impedisce di valutare nella sua completezza la condotta antecedente tenuta dal B. (in quanto) gli episodi a partire dall'anno 2019 ... non possono essere ritenuti avulsi dal contesto, cioè privi di valore specifico a valutare la condotta nella sua interezza. Infatti dagli stessi si trae in tutta evidenza che le condotte maltrattanti dei primi mesi del 2021, hanno solo portato all'esasperazione la povera PomQ, al punto da non poter più fare a meno di denunciare il proprio figlio. E' proprio la decisione di sporgere denuncia che in gran parte neutralizza le parole con le quali la P. ha cercato ancora una volta di edulcorare i comportamenti del figlio, sostenendo che nell'ultimo periodo si stava comportando bene. Diversamente da quanto opinato dalla difesa, inoltre, quanto alla "neutralità" degli episodi inerenti il periodo (solo formalmente) in contestazione (cioè l'anno 2021) narrati dalla P., vi è peraltro prova di ulteriori condotte violente e minacciose anche nel periodo in contestazione effettiva ...".
2.3. Ritiene il Collegio che l'individuazione da parte dei Giudice di merito del presupposto dell'abitualità della condotta in taluni comportamenti vessatori tenuti dall'imputato nell'anno 2019, in presenza di contestazione cl1iusa escludente il periodo antecedente al primo semestre del 2021 ed in mancanza altresì di modifica dell'imputazione, non consente di ritenere utilizzabili sotto il profilo probatorio tali condotte a ragione di un evidente violazione del diritto di difesa non solo attuale (l'imputato non è stato messo in condizione cli difendersi da tali ulteriori accuse) ma anche futuro (l'imputato potrebbe subire condanna per fatti che, formalmente estranei al perimetro di questo procedimento, potrebbero tuttavia essergli contestati con una nuova futura incolpazione nei confronti della quale non potrebbe far valere il presente giudicato).
Invero, secondo la contestazione, il B. avrebbe maltrattato la madre e la sorella conviventi" ... insultando costantemente la prima con epiteti quali troia e puttana, estorcendole continuamente piccole somme di denaro (20/25 euro al giorno) che usava per drogarsi, aggredendola fisicamente in caso di rifiuto a consegnargli i soldi, cagionandole lesioni che la donna era costretta a celare con abiti e trucco, denigrandola con frasi quali "_non sei buona a fare nulla, non sai nemmeno cucinare" costringendola a comprargli una macchina che poi lui vendeva falsificando la firma della genitrice, sottomettendo sia la madre che la sorella e costringendole ad un regime di vita infernale, aggredendo fisicamente e strattonando la sorella ogniqualvolta tentava di difendere la madre, od anche colpendola con schiaffi per futili motivi, offendendo la sorella con farsi quali "sei una puttana, sei una troia", ovvero intimandole di non intromettersi in difesa della madre, ed inoltre perché, con le violenze sopra descritte e mediante la minaccia costante di aggressione qualora le sue richi1este economiche non fossero state soddisfatte ... costringeva la madre convivente a consegnarli quotidianamente 20/25 euro, procurandosi quindi il corrispondente ingiusto profitto con pari danno per la menzionata parte lesa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in casa, in uno dei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen.; con la recidiva reiterata infraquinquennale".
2.3.1. In realtà, il processo avrebbe consentito di far emergere, nel periodo gennaio-febbraio 2021 - unico, come detto, a far registrare episodi asseritamente maltrattanti con riferimento all'ambito temporale oggetto della contestazione formale ed all'interno del quale vanno riscontrate le contestate condotte di reato - solo due fatti astrattamente idonei a sost,1egno dell'Accusa: il primo, relativo all'acquisto da parte dell'imputato di un cane marca pitbull (poi allontanato da casa dopo una settimana su richiesta della madre); il secondo, relativo alla rivendita di un'autovettura acquistata in comproprietà con la madre ad opera del solo imputato, responsabile di aver falsificato la firma di quest'ultima.
Altre pretese condotte violente e/o vessatorie del B., quali riferite rispettivamente dalla sorella e dal fratello della madre (A. P. e P. P.) non è stato chiarito in quale contesto temporale ebbero a verificarsi, ossia se nel periodo di contestazione formale ovvero in quello (indefinito) antecedente ad esso.
2.3.2. Orbene, potendosi escludere che le due condotte certamente verificatesi nel 2021 (acquisto del cane e rivendita dell'autovettura), poste in essere in danno della sola madre, possano costituire prova della condotta di maltrattamenti, non essendo state precisate quali ulteriori condotte denigratorie di violenza e/o minaccia le avrebbero accompagnate, dovrà essere accertato da parte del giudice del rinvio se altre e non sporadiche condotte maltrattanti che siano manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività (cfr., Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033), astrattamente idonee ad integrare il tipo di reato in contestazione, abbiano trovato la loro (ad oggi incerta) collocazione temporale nel periodo l.l.2021-24.06.2021, unico scrutinabile.
3. Fondato è anche il secondo motivo afferente alla condotta estorsiva.
La stessa, sulla base dell'edito accusatorio, consi5terebbe nell'avere l'imputato preteso dalla sola madre (e non anche dalla sorella) la somma di euro 20/25 al giorno (denaro destinato al successivo acquisto di stupefacente), aggredendola - in mancanza di consegna - con epiteti offensivi e con condotte materiali che avrebbero cagionato alla stessa lesioni personali. Dette condotte avrebbero visto il loro perimetro temporale nei! primo semestre del 2021.
La sentenza, sul punto, è alquanto criptica, dal momento che, dopo aver rilevato che - testualmente - "la stessa persona offesa ... già in denuncia-querela aveva espressamente riferito le frasi minacciose a lei rivolte (" Tu sei una puttana, una troia, io ti ammazzo"), per poi affermare, in occasione dell'escussione a s.i.t., che dopo un principio di "violenze" verbali estrinsecatesi essenzialmente in forma offensiva, comunque il B., quando lei si rifiutava di dargli il denaro richiesto, la "aggrediva" verbalmente. Nella parola "aggredire" vi è l'attestazione inequivoca di un atto "violento" o, comunque "minaccioso" ...".
3.1. Rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, la sola condotta di aggressione verbale del reo, ritenendola manifestazione di violenza e/o di minaccia, senza inoltre chiarire se tali condotte vessatorie, integranti alternativamente o cumulativamente violenza e/o minaccia, siano intervenute nell'ambito temporale in contestazione: in ogni caso, il giudice di merito è pervenuto a dette conclusioni in termini del tutto assertivi, insufficienti per pervenire ad una pronuncia di condanna.
3.2. Come è noto, la condotta di estorsione si caratterizza per l'uso, da parte dell'agente, di violenza o minaccia, diretto, prima a creare uno stato di costrizione psichica e, poi, ad ottenere un profitto ingiusto per sé od altri, con altrui danno. Tra vis e costrizione deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico: di tal che, la costrizione, senza vis, attraverso - per esempio - altre forme di pressione o di convincimento, non costituisce estorsione.
3.2.1. La giurisprudenza ha riconosciuto come il contenuto della nozione di violenza (sia propria, cioè volta a vincere la resistenza della vittima con l'impiego diretto di qualsiasi mezzo di coazione fisica o impropria, cioè attuata mettendo taluno nell'impossibilità di determinarsi liberamente con un'attività insidiosa o esercitando, comunque, con azioni od omissioni giuridicamente rilevanti e non riconducibili allo schema della minaccia o del semplice inganno, una apprezzabile pressione psichica sul soggetto passivo, tale eia indurlo a comportamenti che egli in condizioni normali non porrebbe in essere) deve essere ricavato dal raffronto e dalla conseguente reciproca delimitazione della sfera di operatività della minaccia. In tal senso, va considerato che, per la sussistenza del delitto di estorsione, non si richiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato: ciò che conta è l'idoneità del comportamento, da valutare con giudizio ex ante, a coartare Ila libertà di determinazione: detti accertamenti sono stati totalmente omessi da parte del giudice di merito.
3.2.2. Fermo quanto precede, il giudice del rinvio dovrà,, pertanto, chiarire quale mezzo di coazione e con quali modi e forme di estrinsecazione è intervenuto nel periodo contestato e se lo stesso abbia prodotto nella vittima quell'effetto intimidatorio previsto dalla fattispecie incriminatrice.
4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.