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5 ottobre 2023
È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù di veduta anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva
La natura, abusiva o meno, del balcone costituisce circostanza inidonea a spiegare effetti sulla domanda di acquisto per usucapione del diritto di servitù. Tuttavia, il difetto della concessione edilizia deve esaurire la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.
La Redazione
Tizio e Caia citavano in giudizio dinnanzi il Giudice di prime cure Sempronio e invocavano l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta e l'illegittimità delle opere di sopraelevazione eseguite dal convenuto, con condanna dello stesso al ripristino dello stato dei luoghi.
Nella resistenza di Sempronio, che eccepiva la natura abusiva del balcone dal quale gli attori pretendevano di esercitare il diritto di veduta, il Tribunale accoglieva l'istanza.

Giunti in secondo grado, la Corte accoglieva il gravame proposto da Sempronio avverso la decisione di prima istanza, riformandola e rigettando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di veduta rivendicato dagli originari attori in prime cure.

Avverso tale decisione gli attori ricorrono in Cassazione.
In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente rigettato l'istanza di usucapione del diritto di servitù di veduta sul presupposto della natura abusiva del balcone dal quale esso sarebbe stato esercitato.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata, infatti «È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem». «La natura, abusiva o meno, del balcone costituisce, quindi, circostanza inidonea a spiegare effetti sulla domanda di acquisto per usucapione del diritto di servitù».
 
Per tale ragione la Corte di legittimità accoglie, con ordinanza n. 27962 del 4 ottobre 2023, il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.