Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28.3.2022, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di GS per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (commesso il 29.11.2014).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, effettuata mediante consegna a persona convivente ex art. 157, comma 1, cod. proc. pen. ma in luogo diverso dalla casa di abitazione o dalla sede della sua attività lavorativa.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, poiché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di notificazioni, in presenza di una attestazione formale da parte dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente, non sono da considerarsi adempimenti necessari ai fini della validità e del perfezionamento dell'atto, l'identificazione del ricevente e l'indicazione del luogo ove l'atto viene notificato (cfr. Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Rv. 264287 - 01). Inoltre, l'attestazione che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, nel senso che l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca (cfr. Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017 - dep. 2018, Rv. 272092 - 01).
3. Tali arresti confermano l'interpretazione della norma di cui all'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., nel senso che, ai fini della regolarità della notifica a mani di persona convivente del destinatario, non rileva tanto il luogo in cui la notifica è stata effettuata, quanto lo stato di convivenza dichiarato dalla persona che riceva il plico per conto del destinatario, condizione superabile soltanto mediante prova contraria a carico del destinatario che intenda negare lo stato di convivenza, al fine di eccepire la mancata notifica nei suoi confronti.
4. Nel caso in disamina, la notifica risulta effettuata in data 2.3.2022 presso gli uffici della Questura di Firenze, Commissariato R-P, nelle mani di persona (BF) dichiaratasi convivente dell'imputato. Tale modalità è analoga a quella seguita per la precedente notifica, avvenuta in data 28.12.2021, che era stata censurata dalla difesa solo sotto il profilo della sua tardività ma non sotto quello del luogo in cui era stata effettuata.
Il ricorrente, in questa sede, non ha in alcun modo allegato né dimostrato l'inesistenza del rapporto di convivenza in questione, limitandosi ad eccepire l'irregolarità formale della notifica, doglianza che, come già visto, è del tutto priva di pregio.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.