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9 ottobre 2023
Il genitore divorziato ha il diritto di accedere ai dati reddituali e contributivi della figlia maggiorenne che lavora per rivedere il mantenimento?

Come ricorda il TAR Sardegna, in tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive devono ritenersi prevalenti, di regola, rispetto a quelle della riservatezza.

La Redazione

L'attuale ricorrente aveva chiesto all'INPS di visionare e ottenere una copia dell'estratto contributivo e delle dichiarazioni dei redditi della figlia in relazione a un triennio, nonché di ogni altra documentazione dalla quale potesse evincersi la sussistenza di eventuali rapporti di lavoro in corso o cessati.
Tale richiesta era fondata sul fatto che il Tribunale di Cagliari aveva statuito a suo carico, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'ex coniuge, un assegno di mantenimento a suo carico pari a 250euro mensili. Tuttavia, egli aveva appreso recentemente che la figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza economica grazie allo svolgimento di un lavoro retribuito, e dunque vi erano i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Nonostante ciò, l'INPS rigettava la richiesta di accesso per motivi inerenti alla riservatezza dei documenti, diniego che viene impugnato dal ricorrente dinanzi al TAR.

Con la sentenza n. 667 del 21 settembre 2023, il TAR Sardegna dichiara il ricorso fondato, ricordando che gli enti pubblici titolari di dati reddituali sono obbligati a consentire l'accesso alla relativa documentazione, a patto che la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'esistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del soggetto verso cui si vanti una pretesa.
La ratio su cui si fonda tale indirizzo giurisprudenziale è, da un lato, il rilievo della necessità dell'elemento di conoscenza dei documenti per la difesa degli interessi del soggetto coinvolto nel giudizio e, dall'altro, l'assenza di interessi antagonisti assistiti da esigenze particolari di riservatezza o comunque meritevoli di una tutela maggiore.
Quanto ai rapporti tra l'accesso difensivo e i metodi di acquisizione probatoria previsti dal Codice di procedura civile, il TAR afferma che essi depongono nel senso della complementarietà.
Del resto, prosegue il TAR, non va dimenticato che in materia di accesso ai documenti amministrativi, le esigenze difensive devono ritenersi prevalenti, di regola, rispetto a quelle della riservatezza e che l'applicazione di tale principio deve essere bilanciata quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR Sardegna rileva che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per opporre il diniego impugnato dal ricorrente, il quale va dunque annullato.