Svolgimento del processo
1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino dominicano D. A. F. E. avverso il decreto di espulsione emesso il 14/07/2022 dal Prefetto della Provincia di Catania ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito TUI), con conseguente invito del Questore di Catania a lasciare autonomamente il territorio dello Stato entro sette giorni, dopo che lo stesso Questore aveva rigettato la sua istanza di rilascio della Carta di soggiorno per motivi familiari con provvedimento notificato il 20/06/2022 in uno all’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, rimasto inevaso.
1.1. – Il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, TUI «per difetto del presupposto della nazionalità italiana del soggetto (moglie) con il quale il ricorrente convive» (nata nella repubblica Dominicana ma “naturalizzata cittadina italiana”) «e per difetto di prova in merito alla riferita convivenza con i suoi familiari presenti sul territorio» (sorella coniugata con un cittadino italiano e loro figli).
2. – D. A. F. E. propone ricorso per cassazione in due motivi, cui il Ministero dell’interno resiste con controricorso; Prefettura e Questura intimate non svolgono difese.
Motivi della decisione
2.1. – Il primo motivo denuncia «Violazione dell’art.360 comma 1 n. 3 e 5 cpc per violazione di norme e conseguente omesso esame di fatto decisivo in relazione agli artt. 13 comma 2bis e 19 comma 2 d.lgs. 286/1998 in combinato disposto agli artt. 28, 29, 30 e 31 del t.u.i. Violazione diritto all’unità familiare ex art 8 CEDU», per avere il Giudice di Pace affermato che il ricorrente «nulla allega circa il proprio inserimento familiare», nonostante la pacifica produzione di copiosa documentazione (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, contratto di locazione, documenti identità, certificato di stato di famiglia) a riscontro degli allegati legami familiari esistenti sul territorio italiano, sia con la moglie, cittadina italiana -seppur naturalizzata- sia con la sorella, coniugata a sua volta con un cittadino italiano, e i loro due figli minorenni, oltre che con la propria madre, con conseguente applicabilità dell’art. 19, comma 2, lett. c) TUI.
2.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 19, comma 1.1, TUI, che esclude il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (dovendosi a tal fine tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine), avendo il giudicante del tutto omesso di considerare l’esistenza, oltre a quello con la coniuge del ricorrente, di altrettanti “legami affettivi familiari forti” sul territorio, ampiamente documentati.
3. – I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
3.1. – Il comma 2-bis dell’art. 13 TUI (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5) dispone che, «nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine».
3.2. – Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese – previa valutazione “caso per caso”, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE – anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all’art 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della “famiglia nucleare”, tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l’individuo (Cass. 2874/2023).
3.3. – Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un «attento e delicato esame» (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata e familiare allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass. 24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022).
3.4. – Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1.
(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023).
3.5. – Da ultimo si da atto, per completezza, che l’art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente».
In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.
4. – L’ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
5. – A norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 va disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Catania, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.