Per la Cassazione, «in relazione all'attività penale, l'art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato».
Un avvocato ricorre in Cassazione avverso il rigetto dell'opposizione a decreto di pagamento occasionato dal disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio in procedimento penale.
In sede di ricorso, l'avvocato censura il ragionamento con il quale si è...
Svolgimento del processo
Nel 2021 l’avv. M.A., difensore di sé medesimo, conveniva dinanzi al Tribunale di Parma il Ministero della Giustizia, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconosci- mento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in pro- cedimento penale presso il Tribunale di Parma. L’opposizione veniva rigettata.
Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memoria. Deposita atto di costituzione il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale. Si deduce la viola- zione degli artt. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 (attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c.
Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l’inizio dell’istruttoria essendosi quindi «consumata l’attività difensiva […] in una fase ante- cedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria».
2. Il ricorso è fondato.
In relazione all’attività penale, l’art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014 prevede che per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplificativamente: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l’altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, an- che di carattere preliminare), per tacere che nel caso di specie si è svolta un’udienza. In questo senso, Cass. 3889/2023, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunerazione.
3. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassato, la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa alla Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.