Svolgimento del processo
1. La società (omissis) s.a.o.c. ricorre avverso la sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Pisa che, rigettando l’appello da essa proposto, ha confermato la sentenza n. 552/2017 del Giudice di Pace di Pisa, che l’aveva condannata al pagamento della somma di euro 1.191 a favore di F.DG. e di E.M. a titolo di risarcimento del danno per lo smarrimento dei bagagli in occasione del volo Bangkok-Muskat/Milano Malpensa del 23 gennaio 2006.
2. Questi in sintesi i fatti.
Con atto di citazione datato 22.9.2016, F.DG. e E.M. convenivano, avanti il Giudice di Pace di Pisa, (omissis), per richiedere il risarcimento dei danni relativi a smarrimento del bagaglio relativo all’effettuato volo del volo Bangkok-Muskat-Milano Malpensa del 23.1.2016, quantificando tale danno “nei limiti di euro 2.494,56” (ossia, specificavano gli attori, alla misura di conversione in euro di 1000 DSP (diritti speciali di prelievo) posti quale limite risarcitorio dalla convenzione di Montreal (art. 22).
Si costituiva la convenuta (omissis), contestando la domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 552/2017 il Giudice di Pace condannava (omissis) al pagamento, in favore di ciascun attore di euro 1.191,00, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 805,00 più esborsi pari ad euro 135,00 e più spese generali ed accessori.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società (omissis) saoc.
Si costituivano F.DG. e E.M. chiedendo il rigetto della impugnazione.
Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 5256/2017 rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Avverso la suindicata sentenza del giudice di appello la società (omissis) saoc. Propone ora ricorso per cassazione.
Resistono con controricorso il F.DG. e la E.M..
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, dell’art. 22 e dell’art. 29 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall’Italia con Legge 10 Gennaio 2004, n.12, nonché dell’art. 2697 codice civile, nella parte in cui il giudice di appello ha erroneamente affermato che il disposto risarcitorio di cui all’art. 17, correlato con l’art. 22 della Convenzione di Montreal, costituisce un “indennizzo forfettario”.
Deduce che nella specie: a) sulla base di quanto precisato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 2020:538, C-86/19 depositata il 9 luglio 2020, avrebbe dovuto essere ravvisato (non un indennizzo forfettario, ma) un diritto al risarcimento, da corrispondere secondo quanto previsto dall’ordinamento interno di ciascun Paese (anche in punto di prova e di onere della prova); b) nessuna prova (e neanche un principio di prova) è stata fornita da controparte al fine di specificare e quantificare il contenuto del bagaglio, con la conseguenza che erroneamente il giudice di appello ha accolto la domanda; c) erroneamente il giudice dell’appello ha fatto luogo alla liquidazione equitativa del danno in difetto di prova in ordine alla relativa sussistenza; d) condannandola al pagamento della somma sopra indicata il giudice di appello ha ancorato la condanna a profili punitivi, in contrasto con quanto dispone la Convenzione di Montreal all’art. 29.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 codice civile e omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui il giudice di appello rilevato che la nozione di <<danno liquidabile>>, prevista dalla Convenzione, <<è composita, comprensiva sia del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale>>; ed ha così liquidato anche il danno non patrimoniale, violando l’art. 2059 c.c. (come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 2008) ed omettendo di esaminare questione che era stata oggetto di discussione tra le parti.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
2.1. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati ( v. Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021 ).
Si è altresì precisato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le "limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci", prevedendo al (comma) n. 2 che, nel caso di trasporto di bagagli, "la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero". Ciò, "salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare"; in siffatta ipotesi, "il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione" ( v. Cass. n. 14667 del 06/10/2023 conformemente, Cass. n. 3165/2021 ).
Si è ulteriormente posto in rilievo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09 (Walz c. Clickair SA), nell'interpretare l'art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 1999, ha affermato che la nozione di "danno" ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all'attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa "nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale" (p.39 e dispositivo). Si tratta di un'esegesi condotta alla luce dell'art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969, e, dunque, "in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo"; sicché, i termini "prèjudice" e "dommage" - che compaiono, nella lingua francese, nelle varie disposizioni del Capitolo 3^ - devono essere ricondotti nell'alveo di una "una nozione di danno, di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale" e tale da far ritenere che essi "includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale". A siffatta nozione omnicomprensiva di danno si riferisce, quindi, l'art. 22, n. 2, - "che fa pure parte del detto capo 3^ e quindi del contesto pertinente" - il quale "limita la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, il che implica che la natura del danno subito dal passeggero è a tal riguardo indifferente" ( v. Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021 ).
E che l’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal individua, entro un determinato "limite assoluto" di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del danno, da assumersi una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno "materiale"), sia di quello attinente alla sfera "non patrimoniale" (il danno "morale") ( v. Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021 ).
2.2. Orbene, l’odierna ricorrente non prospetta censure idonee a legittimare un mutamento di indirizzo interpretativo in argomento.
Va pertanto ribadito che l’art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo e che l’indennità di 1000 diritti speciali di prelievo (unità convenzionale il cui valore, legato alle quotazioni dell’oro, è rilevabile giornalmente, ai sensi delle tabelle ufficiali predisposte dal Fondo monetario), da esso previsto in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale). Il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
L’inammissibilità del ricorso nei suesposti termini legittima la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c., nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché al pagamento della somma di euro 2.500,00 ex art. 96, co. 3 c.p.c., in favore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.