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9 ottobre 2023
Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
La Regione riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono.
di La Redazione
La Regione Calabria con legge regionale del 03/10/2023, n. 45 (B.U. R. Calabria P. I-II 05/10/2023, n. 218) promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.
La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l'obbligo:
Infine, chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
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Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale. Inoltre, compete alla Regione l'individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti. |
- del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovario isterectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi;
- annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
- la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell'associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati.
- i Comuni o l'associazione dei Comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio;
- il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso;
- i cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
ULTERIORI ASPETTI DELLA NUOVA LEGGE | |
Rinuncia | Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. |
Eutanasia | I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale. |
Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi | Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all'anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, se previste. |
Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline | I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante un collarino fluorescente di colore giallo. |
Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione | I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale. |