Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato C.G. avverso la sentenza emessa in data 29 settembre 2021 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce con l’unico motivo travisamento della prova e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente con riguardo all'elemento psicologico del reato. La sentenza ha dato atto della buona fede dell'imputato e della circostanza che questi abbia chiamato il commissariato per comunicare di essere stato cacciato nottetempo dall'appartamento di via (omissis) mettendosi alla ricerca di un altro immobile e, purtuttavia, ha ritenuto la sussistenza del dolo generico di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, senza confrontarsi con la deduzione difensiva del mancato accertamento da parte della A.G. che aveva disposto gli arresti domiciliari della idoneità del domicilio, in relazione al quale non aveva formulato istanza di arresti domiciliari.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, manifestamente illogica è l'affermazione di responsabilità - segnatamente con riguardo al necessario profilo doloso - in assenza dell’idoneità del domicilio presso il quale erano stati disposti dalla Corte di appello - in aggravamento della precedente misura non custodiale - gli arresti domiciliari. Da tale domicilio il ricorrente era stato allontanato dal proprietario ed avendo lo stesso ricorrente fatto segnalazione - nella stessa data del 2 agosto della esecuzione della ordinanza custodiale - della circostanza agli organi di polizia ai quali aveva anche comunicato che sarebbe stato ospitato per quella notte da un amico in altro domicilio.
E' la stessa sentenza a ritenere la buona fede dell'imputato, cacciato dall'appartamento presso il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari e costretto a spostarsi in un altro, in cui un amico lo aveva ospitato per la notte. Cosicché illogico è il rilievo, sul quale si fonda la conferma della responsabilità, secondo il quale il rinvenimento dell'imputato il giorno successivo in piazzale (omissis), nei pressi del secondo appartamento, proverebbe il suo volontario allontanamento dal domicilio presso il quale era stato originariamente astretto. Né può essere valorizzato allo stesso fine, in costanza della precedente pacifica ricostruzione dei fatti, il suo obbligo di nuova interlocuzione con il commissariato per ricevere nuove indicazioni.
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.