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10 ottobre 2023
Autismo dopo la somministrazione del vaccino esavalente: come ricostruire il nesso causale?

Oggetto di causa è la richiesta dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 da parte della madre di un minore che aveva contratto un'encefalopatia con quadro di sindrome autistica dopo la somministrazione del vaccino esavalente.

di La Redazione

Il Giudice di seconde cure confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di due genitori volta ad ottenere l'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 per avere il figlio contratto un'encefalopatia con quadro di sindrome autistica dopo la somministrazione del vaccino esavalente, quadro clinico poi aggravatosi sotto il profilo neurologico dopo l'inoculazione di un altro vaccino.
Nello specifico, i Giudici avevano rilevato che dalla CTU disposta in primo grado era emersa l'esclusione del nesso causale per due motivi: da un lato, poiché la storia clinica del piccolo indicava un ritardo psicomotorio già prima della somministrazione del primo vaccino e, dall'altro lato, in quanto la letteratura scientifica esclude che il mercurio presente nei vaccini possa avere un ruolo nella determinazione dell'autismo o dei disordini neurologici.
Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione la madre del piccolo.

Con l'ordinanza n. 27274 del 25 settembre 2023, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, precisando che «la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)».
Come rilevano gli Ermellini, i Giudici del merito hanno correttamente applicato i principi di causalità affermati dalle due pronunce della Cassazione in tema di indennizzo exL. n. 210/1992 (Cas. n. 2474/2021 e Cas. n. 25119/2017), aderendo alle conclusioni della CTU e specificando i due motivi per i quali il nesso causale deve essere escluso nel caso in esame: la storia clinica del minore (criterio della probabilità logica), e assenza di una legge scientifica di copertura universale che confermi l'influenza della somministrazione del vaccino sull'insorgenza di patologie neurologiche (criterio della probabilità quantitativa).
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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