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Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la ricorrente locatrice rappresentava che la conduttrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione commerciale a partire dal mese di marzo 2022 rimanendo morosa per le ulteriori somme e oneri accessori da marzo ad ottobre 2022. Chiedeva, pertanto, la convalida dello sfratto per morosità, la condanna della conduttrice al rilascio del bene e l'emissione di decreto ingiuntivo per l'ammontare dei canoni scaduti e a scadere. All'udienza fissata per la convalida, la convenuta si costituiva in giudizio, sosteneva che dal mese di marzo 2022 non era stata in grado di far fronte al pagamento dei canoni a causa di un improvviso peggioramento delle proprie condizioni di salute, causato da fatti di grave negligenza medica per i quali era pendente un giudizio innanzi il Tribunale, che l'aveva costretta a ridurre il proprio orario di lavoro alla sola mattina. Dunque, secondo la conduttrice, ai fini della gravità dell'inadempimento |
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L'intimazione di sfratto per morosità rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio. Da ciò deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, dunque, tacitamente proposta con l'istanza di convalida di sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuiresulla domanda di risoluzione; così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata solamente all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Premesso ciò, come sottolineato in giurisprudenza, la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale per mancato pagamento di canoni e/o oneri accessori, può aversi solo con riferimento ad inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento del conduttore. Ai fini della predetta valutazione, in ogni caso, va osservata la regola juris per la quale ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto deve aversi il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi a dolo o a colpa del debitore (App. Napoli 6 maggio 2015, n. 1727). |
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. Nella vicenda, parte ricorrente aveva provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione ad uso commerciale; la convenuta, invece, si era limitata ad addurre ragioni di salute, peraltro a dire della stessa superate nel novembre 2022, nonché la non debenza delle spese di acqua, ma non aveva poi provveduto dal dicembre 2022 a pagare i canoni successivamente maturati. Superato lo stato di malattia (così come ammesso dalla stessa conduttrice), l'inadempimento dedotto era di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore, tenuto conto della risalenza e dell'entità della morosità maturata dal conduttore pari al canone dovuto per un anno e mezzo di durata del rapporto contrattuale: esso era dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione, tale da alterare l'intera economia del rapporto e a determinare un insuperabile ostacolo alla prosecuzione del medesimo. All'accoglimento della domanda di risoluzione è conseguita l'emissione dell'ordine di rilascio e la condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma corrispondente ai canoni di locazione relativi alle mensilità scadute e non pagate. Tale ultima domanda non era infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria. In conclusione, in accoglimento della domanda, il giudice ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione con conseguente ordine del rilascio dell'immobile e condanna alle mensilità non pagate. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la ricorrente G.S., premesso di aver locato a O.D. un locale commerciale sito in Torino, Via (omissis), piano terreno, con contratto registrato il 20.03.2012 a M., (omissis), successivamente integrato e modificato il 18.07.2018 come da registrazione a M., (omissis), per un canone annuo di € 13.200,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di € 1.100,00 ciascuna, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre a un acconto mensile di € 130,00 per oneri accessori, salvo conguaglio, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di marzo 2022 rimanendo morosa per le seguenti somme: canone di marzo 2022 per € 1.100,00, canoni da aprile ad ottobre 2022 (€ 1.131,35x7) per € 7.919,45, tassa di registro 2022 € 272,00 e oneri accessori da marzo ad ottobre 2022 (€ 130,00x8) per € 1.040,00 per complessivi € 10.331,45.
Chiedeva, pertanto, la convalida dello sfratto per morosità, la condanna della conduttrice al rilascio del bene e l’emissione di decreto ingiuntivo per l’ammontare dei canoni scaduti e a scadere.
All’udienza fissata per la convalida, la convenuta si costituiva in giudizio, sosteneva che dal mese di marzo 2022 non era stata in grado di far fronte al pagamento dei canoni a causa di un improvviso peggioramento delle proprie condizioni di salute, causato da fatti di grave negligenza medica per i quali è pendente un giudizio innanzi il Tribunale di Torino, che l’aveva costretta a ridurre il proprio orario di lavoro alla sola mattina, situazione, peraltro, superata.
Aggiungeva (i) che, ai fini della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., occorreva valutare che essa conduttrice dal sempre corrisposto i canoni di locazione nella misura dovuta e concordata dal marzo 2012 fino al marzo 2022; (ii) che in questa complessa ed emergenziale fase storica, occorreva privilegiare la conservazione del contratto, portatrice di un interesse collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in luogo della sua demolizione, e di fornire adeguata tutela ai conduttori (piccoli e medi imprenditori); (iii) che non erano dovuti i consumi di acqua non avendo la proprietà mai provveduto al distacco/separazione dell’impianto idrico dell’unità locata da quello del negozio-laboratori dismesso dal 2018.
Con ordinanza 29.11.22, il Giudice rigettava l’istanza di emissione di ordinanza di rilascio, disponeva il mutamento del rito, fissava udienza ex art. 420 c.p.c. con assegnazione dei termini per l’integrazione degli atti e dei documenti e per l’introduzione del procedimento di mediazione.
Con la memoria integrativa, la locatrice (i) contestava i fatti allegati dalla conduttrice evidenziando che la stessa non era mai stata regolare nel pagamento dei canoni e che per tale ragione era già stata intrapresa una precedente procedura di sfratto, (ii) sottolineava che dal mese di novembre 2022 al marzo 2023 la conduttrice non aveva provveduto a corrispondere neanche un acconto, tanto che la morosità per soli canoni ammontava ad € 14.676,20, pari a 13 mensilità, morosità di oltre un anno che costituiva grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da sconvolgere, senza alcun dubbio, l'intera economia del rapporto ed a determinare un insuperabile ostacolo alla prosecuzione del medesimo e infine (iii) rinunciava alla richiesta del pagamento della morosità relativa agli oneri accessori, acqua compresa.
Rigettate le istanze di istruttoria orale, all’udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate.
2. Il giudizio è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice è fondata. Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione ad uso commerciale registrato il 20.03.2012 a M., (omissis), successivamente integrato e modificato il 18.07.2018 come da registrazione a M., (omissis) (docc. 1 e 2 allegati all’intimazione di sfratto), per un canone annuo di € 13.200,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di € 1.100,00 ciascuna, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre a un acconto mensile di € 130,00 per oneri accessori, salvo conguaglio e ha allegato l’inadempimento della controparte a decorrere dal marzo 2022.
La convenuta si è limitata ad addurre ragioni di salute, peraltro a dire della stessa superate nel novembre 2022, nonché la non debenza delle spese di acqua, ma non ha poi provveduto dal dicembre 2022 a pagare i canoni successivamente maturati.
L’inadempimento dedotto è di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del creditore, tenuto conto della risalenza e dell’entità della morosità maturata dal conduttore pari al canone dovuto per un anno e mezzo di durata del rapporto contrattuale: esso è dunque sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione, tale da alterare l'intera economia del rapporto e a determinare un insuperabile ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
All’accoglimento della domanda di risoluzione consegue l’emissione dell’ordine di rilascio, per la cui esecuzione deve essere fissata la data del 2.11.23.
La conduttrice va, inoltre, condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 21.736,30 per i canoni di locazione relativi alle mensilità scadute e non pagate di marzo 2022 a settembre 2023, oltre al canone mensile di € 1131,35 dal mese di ottobre 2023 sino al rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell’obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall’art. 1591 c.c.
Nulla deve disporsi quanto agli oneri accessori, alla luce della rinuncia a domandarne il pagamento effettuata dalla locatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la fase di attivazione della mediazione., valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 50% quanto alle restanti fasi alla luce dell’attività svolta e così per € 3.828,00, oltre a € 145,50 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, DICHIARA risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione registrato il 20.03.2012 a M., (omissis), successivamente integrato e modificato il 18.07.2018 come da registrazione a M., (omissis), relativo al locale ad uso commerciale sito in Torino, Via (omissis), piano terreno;
CONDANNA O.D. al rilascio dell’immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità della ricorrente.
FISSA per l’esecuzione la data del 2.11.2023.
CONDANNA O.D. a corrispondere a G.S. la somma di € 21.736,30 per i canoni di locazione relativi alle mensilità scadute e non pagate di marzo 2022 a settembre 2023, oltre al canone mensile di € 1131,35 dal mese di ottobre 2023 sino al rilascio. CONDANNA O.D. a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.828,00 per compenso, oltre a € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.