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11 ottobre 2023
Concessioni balneari stagionali: le strutture amovibili a supporto della balneazione vanno rimosse a fine stagione

Non è il provvedimento che ne impone la rimozione, ma quello che consente il mantenimento delle strutture amovibili di supporto alla balneazione che deve essere specificamente motivato, in quanto la regula juris è la loro rimozione a fine stagione.

La Redazione

La vicenda ha origine dall’impugnazione da parte dell’attuale resistente (titolare di una concessione demaniale marittima di area costiera ove esercitava uno stabilimento balneare) di due provvedimenti rilasciati dal Comune: l’autorizzazione paesaggistica relativa al permesso di costruire in relazione alle strutture “di facile rimozione” a servizio dello stabilimento nella parte in cui ne imponeva la rimozione a fine stagione, e il conseguente permesso di costruire riferito alle medesime “strutture a carattere precario e temporaneo”.
Il TAR accoglieva il ricorso, sostenendo che se la facile rimovibilità costituisce una caratteristica costruttiva intrinseca e costante dei manufatti in questione, la rimozione periodica non si fonda sulla stagionalità del titolo concessorio o dell’attività che si esercita ma all’esigenza di evitare una compromissione degli elementi naturali del territorio, da un lato, e di evitare una riduzione della fruibilità e accessibilità del territorio costiero, dall’altra. Tuttavia, su tali profili il provvedimento impugnato era del tutto silente, senza considerare poi, sempre secondo il TAR, che la tutela dell’ambiente deve comunque contemperarsi con la cura di altri interessi meritevoli di tutela, come la valorizzazione delle risorse e la promozione dell’iniziativa imprenditoriale.
Contro tale decisione, le Amministrazioni hanno interposto appello.

Con la sentenza n. 8228 dell’8 settembre 2023, il Consiglio di Stato dichiara il ricorso fondato, asserendo che è proprio la natura temporanea dei precedenti titoli che testimonia per tabulas il fatto che la volontà dell’Amministrazione aveva riscontrato favorevolmente l’istanza ampliativa del privato solo per un certo periodo temporale, il quale una volta decorso faceva venir meno ogni effetto.
Il privato, allora, doveva ritenersi onerato di una nuova istanza sulla quale l’Amministrazione sarebbe stata chiamata a delibare ex novo sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente ratione temporis, senza essere condizionata dalle determinazioni precedenti ma mantenendo intatta la propria discrezionalità nei limiti riconosciuti dalla legge.
In tal senso, il Consiglio di Stato aderisce alla precedente pronuncia n. 2559 del 10 marzo 2023 che ha affermato, tra le altre cose

giurisprudenza

  • Che la potestà legislativa regionale non può incidere in senso negativo sui profili di tutela diretta dell’ambiente stabiliti in sede statale;
  • Che i beni paesaggistici, tra cui i territori costieri, rilevano e sono tutelati ex lege sia nella loro dimensione fisica e materiale, sia nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell’identità storico-culturale di un luogo e del popolo ivi insediato;
  • La concessione di aree del demanio costiero configura un uso eccezionale che non può esulare dall’atto concessorio;
  • La stagione balneare interessa solo i mesi estivi e non si spinge fino a quelli invernali;
  • Le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo della balneazione;
  • L’eventuale mantenimento di tali strutture per tutto l’anno è possibile solo ove sussistano specifiche motivazioni che mettano in rilievo la prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento delle strutture.

Segue l’accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite.

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